Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/2001, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
COPIA 0 1 # 52 8 7 /0 1 Reg. gen. N° 9397/1999 - Udienza del 22 dicembre 2000. Oggetto: azione di rivendicatione dilun xauto. TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE пои 11300 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 1885 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. UGO RIGGIO UFFICIO COPIE Consigliere rel. Richiesta copia studio dal Sig. R.OL.C Dott. ALFREDO MENSITIERI Consigliere per diritti L. 3000 Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere il 10-04-21 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. UMBERTO GOLDONI IL CANCELLIERE Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente: dal Sig. IL SOLE per diritti L. 3000 SENTENZA il 9. APR. 2001sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AR IL e EL MA, elettivamente domiciliati in Roma, via Niccolò Tartaglia n. 5, presso l'avv. Giancarlo Modonesi, che li difende in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
CANCELLERIA
contro
RU RO, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 30, presso l'avv. Renato Clarizia, che lo difende unitamente all'avv. Giuseppe Fattori in forza di mandato in atti;
; controricorrente 9397 1999 RA e LL SO ed altri. 2150/00Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. CLARCLARIZIA 24000+6 per diritti L. 31 AGO. 2001... nonchè IL CANCELLIERE TU AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense n. 104. presso AN De EL, difeso dall'avv. UN BR, come da mandato in atti;
pique avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 13 gennaio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio: White gli Awiki Modonsi e Clarine. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo il ripett Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MI RA e AL LL convenivano dinanzi al Tribunale di Pesaro OC SO, esponendo che questi, dapprima autorizzato a titolo precario, occupava abusivamente il posto macchina da loro acquistato e. malgrado le ली ज richieste, non lo aveva restituito. Chiedevano quindi la sua condanna alla restituzione. Si costituiva il convenuto e chiedeva il rigetto della domanda, eccependo di non essere mai stato autorizzato dagli attori all'occupazione del posto macchina. ma di averne ricevuto il possesso direttamente dal costruttore/venditore. Mario ETS 3000 ER, quale pertinenza dell'abitazione da lui acquistata, per cui chiedeva la CANCELLERIA chiamata in causa del medesimo in manleva. Sosteneva che esisteva una discrepanza tra quanto risultava al catasto e quanto effettivamente consegnato dall'impresa costruttrice, in quanto tutti i singoli DE34815 DE34815 acquirenti avevano acquistato una superficie superiore a mq. 8, dato che il n. 36. DE348153 posto macchina originariamente destinato a tale Muratori, era stato eliminato ed DE348154 9397 1999 RA e LL SO ed altri. Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Rigg io. 3 incorporato nei quattro garages, con contestuale assegnazione al Muratori di altro posto macchina nel garage comune. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa del ER, questi restava contumace. All'esito il tribunale, con sentenza del 4 aprile 1995, accogliendo in parte la domanda attorea, ordinava al SO di lasciare libero da persone e da cose il posto macchina di otto metri quadrati da lui occupato, rigettando la richiesta di risarcimento danni e dichiarando non luogo a provvedere sulla domanda di manleva proposta nei confronti del ER. Rilevava il tribunale che gli attori in sostanza avevano chiesto che fosse riconosciuta l'ubicazione catastale degli otto metri quadri loro dati in uso w h i l esclusivo per ricoverare l'auto in garage, con condanna dell'occupante al rilascio degli stessi e al risarcimento del danno, ed essendo pacifico, per ammissione di entrambe le parti, che ciascuna di esse aveva incorporato nella maggiore area occupata dal proprio box gli otto metri quadrati dell'altro, andava ricostituita la legalità originaria scaturente dai rispettivi atti di compravendita. ordinando al SO di restituire agli attori gli otto metri quadrati abusivamente occupati. Quanto alla istanza risarcitoria, andava respinta giacché gli attori nel frattempo avevano usufruito dell'area di spettanza del convenuto. La sentenza era impugnata dal SO, il quale sosteneva che risultava pacificamente in atti che il RA occupava mq. 14 di posto macchina, di cui catastalmente mq. 8 erano di esso SO, mq. 3 di tal Muratori e mq. 3 del condominio: anomalia dipesa dal fatto che il ER, dopo aver accatastato i posti macchina in un certo modo, aveva poi ridotto i posti da cinque a quattro, 9397 1999 RA e LL SO ed altri. Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. dividendoli con murature che circoscrivevano una maggiore area rispetto a quella legale. Pertanto il tribunale. preso atto di ciò, avrebbe dovuto privilegiare la situazione di fatto rispetto a quella di diritto, essendo prioritaria la valenza di quanto era stato materialmente venduto rispetto a quanto era stato catastalmente venduto, in relazione all'art. 1380 c.c., o quanto meno affermare il contemporaneo obbligo da parte degli attori di restituire al SO la superficie di mq. 8 a questo legalmente spettante. Ove invece si fosse voluto aderire alla istanza di riconoscimento di proprietà dell'intera area di mq. 21 avanzata dagli attori. si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio nel confronti degli altri condomini. Si costituivano il RA e la LL resistendo al gravame e Evidenziavano di avere già propostoproponendo appello incidentale. autonomamente appello avverso la stessa sentenza per le ragioni che ponevano ora a fondamento dell'appello incidentale, sicché chiedevano la riunione dei due procedimenti. Disposta la richiesta riunione la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14 gennaio 1999, in riforma della sentenza del tribunale respingeva la domanda dei coniugi RA / LL e respingeva altresì la nuova domanda proposta dal SO, compensando le spese di entrambi i gradi. Osservava la corte di merito che in punto di fatto occorreva tenere presente la cartina topografica prodotta dalla difesa del SO, non contestata dalla controparte, nella quale era raffigurata nella parte superiore la situazione catastale, in quella mediana la situazione reale e in quella inferiore la sovrapposizione della situazione reale su quella catastale. Tale ultima parte evidenziava che ad eccezione di quello del condomino Giuliani, nessuno degli altri box occupava totalmente la superficie di otto metri quadrati indicati nei rogiti 9397 1999 RA e LL SO ed altri. Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 105 di vendita. Per quanto riguardava il box n.
2. occupato dal SO, e quello n.
3. occupato dai RA, la corte rilevava che l'area di mq. 8, di cui si parlava nel rogito di questi ultimi, era in parte inglobata nel box n. 1 ed in parte in quello n. 2, per cui sarebbe stato impossibile, in ogni caso, dare esecuzione alla decisione del tribunale. La corte rilevava poi che l'azione esercitata dai RA era sicuramente una rivendicazione (che non implicava necessariamente il coinvolgimento degli altri condomini, potendo gli attori fare valere anche in separata sede i propri diritti nei confronti degli stessi) la quale non risultava fondata. Esaminando infatti il contratto di vendita relativo ai RA si notava la non corrispondenza tra i V riferimenti planimetrici e catastali, che indicavano come area venduta quella contrassegnata come sub 38, estesa mq. 8, e la situazione di fatto esistente al momento della vendita, in base alla quale nessuno dei box coincideva con le aree indicate nella mappa catastale, pur non potendo negarsi che uno dei box era stato oggetto della vendita, essendo indicato tra i beni venduti ai RA “il posto macchina chiuso in muratura e con serranda metallica nel garage comune... " Essendo tale dato prevalente rispetto ai dati catastali (secondo cui vi erano cinque posti auto di mq. 8 ciascuno. invece dei quattro box chiusi effettivamente costruiti), avevano ragione i coniugi RA nel sostenere di avere acquistato non un posto auto ma un box con serranda;
non era tuttavia possibile stabilire se agli stessi fosse stato alienato il box n. 2 o quello n.
3. cioè quello da loro attualmente occupato oppure l'altro occupato dal SO, per cui non era possibile accogliere né la domanda principale degli attori, né quella subordinata di risarcimento dei danni. 9397/1999 RA e LL SO ed altri. Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 6 Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza i coniugi RA / LL in base a due motivi di ricorso, cui resistono, con separati controricorsi, il SO ed il ER. Il SO ha anche depositato memoria con la quale ha, tra l'altro, eccepito l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte rileva l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso, che secondo il SO gli sarebbe stato erroneamente notificato presso lo studio dell'avv. Francesco Tardella di Ancona, mentre egli per il giudizio di appello aveva conferito mandato all'avv. Michele Sica, eleggendo domicilio presso il medesimo in Ancona. Tale assunto a parte la considerazione che, con la tempestiva proposizione del controricorso, il SO avrebbe comunque पं जी sanato ogni irregolarità della notifica del ricorso - risulta infondato. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che OC SO in grado di appello, difeso dall'avv. Michele Sica, era elettivamente domiciliato in Ancona proprio presso lo studio dell'avv. Tardella, ove ha ricevuto la notifica del ricorso. Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., sostengono che la corte di appello avrebbe dovuto accertare la comune volontà delle parti privilegiando, nell'interpretare il loro atto di acquisto, anzitutto l'indicazione dei confini e la descrizione dell'immobile, e solo in via subordinata i dati catastali ed il tipo di frazionamento. Il rogito in questione parlava testualmente di "posto macchina chiuso in muratura e con serranda metallica", con l'esatta indicazione dei confini, coincidenti con quelli del posto macchina occupato dal SO. Il motivo non può trovare accoglimento. 9397/1999 RA e LL SO ed altri. Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 7 Infatti, pur denunciando la violazione di una norma relativa alla interpretazione dei contratti, in realtà i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per non avere la corte di appello interpretato il rogito di acquisto del garage come essi avrebbero voluto, e propongono comunque censure estremamente generiche. Infatti, nel sostenere che il rogito avrebbe dovuto essere interpretato privilegiando anzitutto la descrizione dell'immobile e l'indicazione dei confini, non riportano quali erano i confini indicati nel documento e non chiariscono perché in base a tali confini il box da loro acquistato risulterebbe essere diverso da quello da loro attualmente occupato. E' noto infatti che, per il principio di autonomia del ricorso, questo deve contenere tutti gli elementi necessari alla decisione, non dovendo il giudice di legittimità procedere al riesame degli atti processuali se non quando viene denunciato un error in procedendo od in altri r M casi particolari. Con tale mancata specificazione i ricorrenti non hanno quindi messo la Corte in grado di valutare neppure la effettiva portata della loro censura. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte di appello avrebbe fondato la propria decisione sulla cartina prodotta dal SO in corso di causa, sebbene la stessa non avesse valore di prova e fosse anche in contrasto con i rilievi planimetrici allegati alla relazione del c.t.u. geom. CA, il quale aveva potuto accertare che il box di mq. 21 spettava a loro. La corte aveva inoltre errato nel non rilevare che l'atto di acquisto del SO non contemplava la vendita di un box chiuso, ma solo il diritto di ricovero di un'autovettura su una superficie di mq. 8. 9397 1999 RA e LL SO ed altri. Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 8 Neppure questo motivo risulta fondato. I ricorrenti non spiegano infatti perché i dati riportati nella cartina topografica prodotta dal SO sarebbe errati, né indicano quali sarebbero i rilievi planimetrici allegati alla relazione del consulente tecnico d'ufficio che contrasterebbero con tale cartina. La corte di appello ha inoltre osservato che la cartina prodotta non era stata contestata dagli attuali ricorrenti, i quali non hanno censurato tale affermazione, e solo in questa sede hanno mosso rilievi sulla esattezza della cartina in questione. Del tutto irrilevante, poi, è l'affermazione secondo cui l'atto di compravendita del SO non contemplava l'acquisto di un box chiuso ma solo il diritto di ricovero di una autovettura su una superficie di mq.
8. Infatti, a parte i l M l'inattendibilità di tale affermazione, che non risulta essere stata fatta in precedenza dai ricorrenti, deve rilevarsi che se anche la stessa fosse vera, ciò non significherebbe di per sé che il SO ha occupato il box spettante ai coniugi RA/LL, avendo la corte di appello rilevato l'impossibilità di stabilire se agli stessi era stato alienato effettivamente il box da essi occupato o quello occupato dal SO. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti solidalmente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 236.000 9397/1999 RA e LL SO ed altri. Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. oltre a £.
3.000.000 per onorari in favore del SO, ed in £. 211.000 oltre a £.
2.000.000 per onorari in favore del ER. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2000. Frames Pontorren ИдоUgo Miggins est. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna -9 APR. 2001 60000 310000 * A M O R s E i r T e A S 0 R 1 T 0 0 . 0 N , 0 E 2 C : F . i a r E 3 l P a G i i I L . z L i I U L d 9 F u m E i L I G e D s D i t t Z e t I 4 s r u ) A G i V s o O A r i . 12 IN I ) z c 5 R i e H v O C o r E v t C e I 5 t I P a S F S C r e n P l F t C i 6 M s I e i A b A L U a R I s 5 s g E c n / F e o e M R . t I p 3 R p . s o r r D t e A D n D ( R ( l a i I E i e a z T r i a l N r ( E G G I M R I a s D s . L D I ( 9397:1999 RA e LL SO ed altri. Udienza del 22 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio.