Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
Integra il delitto tentato di propaganda sovversiva di cui all'art. 272 cod. pen. l'invio, a fini di pubblicazione, a un quotidiano di larga diffusione nazionale di un volantino contenente la rivendicazione dell'omicidio di una personalità di primo piano nella vita istituzionale della Repubblica, presentato come attacco militare all'organizzazione dello Stato e preso a pretesto di incitamento alla lotta armata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19908 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 332
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039474/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN IE N. IL 17/06/1964;
avverso SENTENZA del 01/04/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
OSSERVA
con sentenza in data 13/3/02, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Milano ha dichiarato IN DA colpevole di concorso nel reato di propaganda sovversiva di cui all'art. 272 C.P. - contestatogli per avere redatto insieme ad altri detenuti e inviato alla sede del quotidiano Corriere della sera, ove veniva sequestrato il 9/6/99, un volantino a firma "i militari delle Brigate Rosse per la costruzione del partito combattente" nel quale, con riferimento all'omicidio del prof. MA D'TO avvenuto il 20/5/99, si rivendicava la valenza politica di questo cruento episodio visto come attacco all'organizzazione dello Stato, incitando alla lotta armata - e, con la diminuente per la scelta del rito, lo ha condannato a 10 mesi di reclusione.
Proposto gravame dall'imputato, con sentenza in data 1/4/03 la Corte di appello di Milano, ritenuta l'ipotesi del tentativo, ha ridotto la pena a 6 mesi di reclusione mentre ha respinto la richiesta principale di assoluzione per insussistenza del fatto. Contro questa pronuncia i difensori del IN hanno proposto ricorso per Cassazione con il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'inesistenza degli estremi oggettivi del ritenuto tentativo del reato contestato sotto un duplice profilo: perché nel volantino non vi sarebbero espressioni dirette a propagandare l'instaurazione della dittatura di una classe sociale sulle altre attraverso la violenza, in quanto il termine "guerra" sarebbe stato usato solo come sinonimo di antagonismo;
e perché l'atto di rivendicazione posto in essere non era comunque idoneo a farne conoscere il contenuto a un numero indeterminato di persone, non essendo i giornali disponibili a pubblicare simili documenti.
Si tratta di censure di puro merito e manifestamente prive di ogni fondamento, e il gravame deve quindi essere dichiarato senz'altro inammissibile con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P.. Ineccepibile sotto il profilo logico è invero la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto l'invio del volantino a un quotidiano di larga diffusione atto pienamente idoneo, secondo un giudizio ex ante, a farne conoscere il contenuto a una pluralità indeterminata di persone non potendosi affatto escludere, solo perché in altri casi ciò non era avvenuto, che in quella occasione venisse invece pubblicato (e la scelta di un simile canale rivendicativo rivela che era proprio questa la speranza dei mittenti) o che ne venisse comunque data notizia anche solo per sintesi, il che poteva essere sufficiente a realizzare l'intento di propaganda. Quanto al richiamo alla violenza quale mezzo per la realizzazione del programma sovversivo, è di tutta evidenza che non sono solamente le peraltro esplicite espressioni usate dai redattori del volantino ma è il collegamento stesso con l'azione cruenta di cui è stato vittima il prof. D'TO a rendere il documento assolutamente inequivoco in tal senso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004