Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 470 cod. pen. la messa in vendita di articoli di bigiotteria recanti l'impronta contraffatta del titolo dell'oro. (La Suprema Corte ha precisato che il diverso reato di cui all'art. 474 cod. pen. si riferisce ai prodotti recanti marchi contraffatti, per tali dovendo intendersi i segni distintivi delle ditte produttrici; ancora diverso è il reato di cui all'art. 517 cod. pen., posto a tutela dell'ordine economico, che punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno o di opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2011, n. 12135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12135 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/12/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2832
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 29964/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/11/2010 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 31 gennaio 2011 la Corte d'Appello di Ancona, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Pesaro, ha riconosciuto AN RU responsabile del delitto di cui all'art. 470 c.p., per aver posto in vendita articoli di bigiotteria recanti l'impronta contraffatta del titolo dell'oro.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in più censure. Con esso denuncia carenza motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 470 c.p., piuttosto che degli artt. 474 e 517 c.p., come sostenuto dalla difesa;
lamenta, altresì, che senza adeguata motivazione gli siano state negate le attenuanti generiche e che l'aumento di pena per la recidiva sia stato applicato senza una previa valutazione in concreto della propria pericolosità.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato in ogni sua parte.
3.1. La sussumibilità del fatto nella previsione legislativa di cui all'art. 470 c.p. è stata correttamente ravvisata dalla Corte di merito e giustificata con motivazione esauriente, del tutto conforme ai principi enucleati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. D'altra parte il tenore stesso della norma incriminatrice applicata è di indiscutibile chiarezza nel sottoporre a sanzione penale la commercializzazione di cose recanti le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, indipendentemente dalla natura degli oggetti ai quali le impronte stesse siano apposte.
Per converso non è minimamente ipotizzabile la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 474 c.p., che si riferisce ai prodotti recanti marchi contraffatti, per tali intendendosi i segni distintivi delle ditte produttrici;
ne' del reato ex art. 517 c.p., il quale - a tutela dell'ordine economico - punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno o di opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti a ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
3.2. Non sussiste la denunciata carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte d'Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sul punto, con l'evidenziare l'esistenza di plurimi precedenti penali - anche specifici - a carico dell'imputato, rivelatori di una notevole capacità a delinquere. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, non essendo necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ma essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
3.3. Anche l'aumento di pena per la recidiva ha trovato precisa giustificazione nel deliberato del giudice di merito, ove la commissione del delitto per cui si procede è venuta in considerazione quale espressione certa di una maggiore capacità criminale del RU: donde la manifesta infondatezza della doglianza di carenza motivazionale addotta dal ricorrente.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012