Sentenza 20 ottobre 1998
Massime • 1
La sopravvenienza di un programma di recupero concordato con la struttura pubblica da soggetto tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere va considerata come fatto suscettibile di dar luogo - unitamente a tutti gli altri elementi già considerati in precedenti provvedimenti in materia "de libertate" - a rivalutazione globale della permanenza o meno delle esigenze cautelari, ai fini della revoca o della sostituzione di detta misura; e ciò indipendentemente dall'ostatività del titolo del reato all'applicazione della specifica disciplina dettata,in materia di revoca della custodia cautelare, nei confronti di tossicodipendenti o alcooldipendenti che intendano sottoporsi a un programma di recupero,dall'art.89,comma secondo, del T.U. sugli stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/1998, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 20.10.1998
1.Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.5129
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.21983/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AS IN n. il 14.05.1961
avverso ordinanza del 29.04.1998 TRIB. LIBERTÀ di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Palombarini che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese;
OSSERVA
Con ordinanza del 29.4.1998, il Tribunale di Bari respingeva l'appello proposto nell'interesse di RE IN avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare di custodia in carcere disposta dal GIP dello stesso Tribunale nei confronti del RE, indagato per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commesso nel territorio di Andria dal 1987 al 1991. Il Tribunale escludeva che le esigenze cautelari fossero cessate o attenuate osservando che erano state dedotti elementi e circostanze già disattesi con provvedimenti di rigetto di precedenti richieste di identico contenuto, precisando che non aveva rilevanza l'unico dato nuovo, costituito dal deposito di documentazione rilasciata dal SERT di Trani, in cui era predisposto un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza, dato che la disposizione ex art. 89 D.P.R. 309/90 non è applicabile al delitto associativo contestato, e che era altresì non influente l'invocato principio di parità di trattamento rispetto ad altri coimputati per il medesimo titolo di reato.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 298 c.p.p., sul rilievo che il tribunale era incorso in un palese errore logico e giuridico nella valutazione degli effetti del giudicato cautelare allorquando, constatata la sopravvenienza di un fatto nuovo (programma terapeutico formato dal SERT di Trani per il recupero del RE), aveva trascurato di considerare che la nuova emergenza giustificava un apprezzamento globale di tutti i dati relativi alle esigenze cautelari, compresi quelli che erano stati già esaminati nei precedenti provvedimenti. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la struttura logica e giudica dell'ordinanza impugnata è inficiata dai vizi denunciati dal ricorrente.
Le ragioni del provvedimento di rigetto dell'appello si compendiano nell'argomento che tutte le circostanze poste a base della richiesta di revoca sono state già esaminate e disattese in precedenti procedimenti incidentali de libertate, ad eccezione di quella relativa al documentato programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza, ritenuto, tuttavia, di per sè inidoneo a giustificare la revoca della misura della custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 89 D.P.R. 309/90. La ratio decidendi dell'ordinanza è viziata da gravi carenze logiche e dalla violazione dei principi stabiliti in tema di giudicato cautelare. In proposito le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che una preclusione di natura endoprocessuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal tribunale in sede di riesame o di appello avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, con la precisazione che detta preclusione ha una portata più modesta rispetto a quella propria della res iudicata sia perché è operante soltanto allo stato degli atti sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma unicamente le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, Buffa). Le posizioni successivamente espresse dalla giurisprudenza di legittimità risultano uniformate a tali linee, essendo stato precisato che il giudice ha il poteredovere, in ogni stato e grado del processo e indipendentemente dalle sollecitazioni di parte, di verificare la permanenza delle ragioni giustificative del provvedimento coercitivo alla stregua di fatti sopravvenuti e delle eventuali modifiche della situazione processuale nonché degli stessi fatti originari e coevi all'ordinanza impositiva, tranne che, in quest'ultimo caso, il relativo esame non sia precluso dalle decisionì pronunciate in precedenti procedimenti incidentali de libertate (Cass., Sez.I, 15 marzo 1995, Micelli;
Cass., Sez. VI, 16 gennaio 1995, Cerciello). Inoltre, è stato chiarito che il giudice investito della richiesta di revoca deve verificare la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità della misura prescritte dagli artt. 273 e 274 c.p.p. con riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa da quella prescelta dal giudice che ha applicato la misura, come è puntualmente confermato dal testo dell'art. 299, comma 1 c.p.p., che, imponendo espressamente la valutazione "anche dei fatti sopravvenuti", la estende, di per ciò stesso, anche ai fatti originari (Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, Buffa, cit.): ditalché la sopravvenienza di una nuova circostanza di fatto impone al giudice l'obbligo di rivalutare, nell'attualità, tutti gli elementi disponibili, compresi quelli esistenti nel momento di applicazione della misura, e rende indispensabile una nuova motivazione sull'intero compendio probatorio in modo da accertare se le condizioni del provvedimento coercitivo siano ancora esistenti (Cass., Sez. II, 4 agosto 1994, Stanganelli;
Cass., Sez. I, 22 dicembre 1993, Di Stefano). Le linee argomentative dell'ordinanza impugnata risultano fortemente discrepantì dai principi di diritto testè enunciati, atteso che il giudice del riesame pur avendo preso atto della del fatto nuovo costituito dall'intenzione dell'indagato di seguire un programma terapeutico idoneo a farlo uscire dalla condizione di tossicodipendenza non ha provveduto ad una rivalutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti, sia quelli vecchi che quello nuovo, per stabilire se l'incidenza del fatto sopravvenuto fosse tale da determinare, in una siffatta ottica globale, l'eliminazione o l'affievolimento delle esigenze cautelari. La deviazione dal corretto metodo valutativo appare palese quando si considera che il tribunale ha ritenuto intangibili gli elementi esaminati nelle precedenti decisioni e si è soffermato unicamente sulla documentazione rilasciata dal SERT di Trani per affermare che essa non può giustificare l'applicazione della disposizione di cui all'art. 89, comma 2 D.P.R. 309/90 in relazione al titolo del reato contestato,
senza, però, procedere ad una nuova valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, comprensivo degli elementi che erano stati oggetto di apprezzamento nelle precedenti decisioni de libertate, al fine di accertare se potessero considerarsi venute meno o ridotte le esigenze cautelari e se, quindi, risultassero fondate le richieste di revoca o di sostituzione della misura della custodia in carcere.
Pertanto, la carenza logica e giuridica riscontrata nel tessuto argomentativo della motivazione giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, che dovrà nuovamente deliberare sulle richieste dell'indagato uniformandosi ai principi dianzi esposti.
La cancelleria dovrà provvedere alla comunicazione prescritta dall'art. 23 della l. 332/95.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari. Dispone che copia del presente provvedimento sia comunicato, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 della l. 332/95. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 1998