Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/1998, n. 5129
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Sentenza 20 ottobre 1998

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La sopravvenienza di un programma di recupero concordato con la struttura pubblica da soggetto tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere va considerata come fatto suscettibile di dar luogo - unitamente a tutti gli altri elementi già considerati in precedenti provvedimenti in materia "de libertate" - a rivalutazione globale della permanenza o meno delle esigenze cautelari, ai fini della revoca o della sostituzione di detta misura; e ciò indipendentemente dall'ostatività del titolo del reato all'applicazione della specifica disciplina dettata,in materia di revoca della custodia cautelare, nei confronti di tossicodipendenti o alcooldipendenti che intendano sottoporsi a un programma di recupero,dall'art.89,comma secondo, del T.U. sugli stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/1998, n. 5129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5129
    Data del deposito : 20 ottobre 1998

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