Sentenza 29 gennaio 2001
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- 1. Rapporto di pubblico impiego: criteri di qualificazione forniti dalle SS.UU.Accesso limitatoFrancesco Logiudice · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' E VARIE DCV REPUBBLICA ITALIANA IN0 12 02 / 0 1 O LA CORTE SUPREM D Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 11797/00 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO 13674/00 - 2523Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere- Cron. Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere - Rep. Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 domiciliata in ROMA per diritti L. SANTIROSI OLANDA, elettivamente 29 GEN 2001 VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE FRANCESCO CARACCIOLO DI SARNO, che la rappresenta e LIRE 1500 CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FERRETTI F.A.O. SRL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 13674/00 proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE F.A.O. SRL, in persona del legaleFERRETTI Richiesta copia studio dal Sig. d'AMATI pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante 2000 per diritti L. 3000 || 13.2.01 LUCCHINA 96, presso lo studio in ROMA VIA 4599 IL CANCELLIERE -1- dell'avvocato TABARRINI G., rappresentata e difesa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dall'avvocato PIERO PEPPUCCI, giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale al S CARACCIOLO DI. controricorrente e ricorrente incidentale SARMO per diritti L. 22 FEB. 2001 nonchè contro il IL CANCELLIERE " SANTIROSI OLANDA;
intimata di avverso la sentenza n. 235/99 del Tribunale CIVITAVECCHIA, depositata il 07/06/99 R.G.N. 955/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CARACCIOLO;
udito l'Avvocato PEPPUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso, per il rigetto del ricorso principale l'inammisibilità per il ricorso incidentale, in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora DA AN aveva adito il Pretore del lavoro di Poggio Mirteto per sentire condannare la FE AO srl al pagamento di differenze retributive dovute per aver lavorato alle dipendenze del Ristoragip La Graticola, già gestito da TE FE, a cui detta società era succeduta per trasferimento d'azienda. Costituitasi detta società, che eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo tenuta ad adempiere alle obbligazioni assunte dal FE nel corso della sua gestione, il Pretore rigettava con ordinanza tale eccezione pregiudiziale sul presupposto che si fosse verificato un W trasferimento d'azienda; la causa veniva sospesa a seguito dell'appello proposto avverso detto provvedimento davanti al Tribunale di Rieti;
questi affermava il difetto di legittimazione passiva della RR AO e rigettava la pretesa della lavoratrice;
su ricorso di quest'ultima, la Corte di cassazione annullava la predetta sentenza in considerazione l'art. 2112 cod. civ., anche perché il rapporto non era stato disdettato, ma era proseguito sia pure per pochi giorni con la FE AO. Il Tribunale di Roma in sede di rinvio, accertata la legittimazione passiva della società FE AO, riteneva che la stessa fosse stata a conoscenza del rapporto di lavoro pregresso sulla base della documentazione agli atti. Avverso detta sentenza veniva nuovamente proposto ricorso per cassazione dalla società e questa Corte, con sentenza n. 12707 del 1997, cassava la pronunzia del Tribunale romano con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, il quale, con la pronunzia del 7 giugno 1999, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della FE AO in ordine alla domanda proposta dalla AN. Il Tribunale premesso che la sentenza rescindente aveva enunciato il - principio di diritto per cui, nel caso di trasferimento d'azienda, la conoscenza o conoscibilità dei crediti vantati dai lavoratori ceduti nei confronti del cessionario può essere opposta a quest'ultimo solo se risultanti dai libri aziendali o dal libretto di lavoro - rilevava che nella specie detti crediti non risultavano dal libretto di lavoro e che era da disattendere l'istanza di esibizione di tutte le scritture della società, giacché la lavoratrice, non avendo allegato che in esse vi fosse la prova del proprio credito, aveva dato alla richiesta istruttoria una connotazione meramente esplorativa;
inoltre la natura dei crediti vantati, ossia le ore di straordinario non retribuite, il lavoro festivo non interamente pagato e le differenze retributive dovute all'espletamento di mansioni superiori mal si prestavano ad essere annotati sui libri contabili. In considerazione dell'esito alterno del giudizio, il Tribunale disponeva la totale compensazione tra le parti delle spese di lite. Avverso detta sentenza propone ricorso la AN affidato ad un unico complesso motivo illustrato da memoria. Resiste la srl FE AO con controricorso e ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi. Con il primo motivo la lavoratrice denunzia violazione e falsa applicazione dell' art. 384 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ, dell'art. 2112 cod. civ. e 421 e 115 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione perché, violando il principio per cui il giudice del rinvio è vincolato anche ai necessari presupposti di fatto quali premesse logiche del giudizio di diritto, il Tribunale di Civitavecchia non avrebbe tenuto conto di circostanze ormai coperte da giudicato, e cioè che vi era stato trasferimento d'azienda, che ella aveva lavorato senza soluzione di continuità dal 10.8.81 al 2.11.84 o comunque al 1.1 1.84; che la società, con la lettera del 2.11.84, le aveva intimato il licenziamento, le aveva poi corrisposto quindici giorni di 2 mancato preavviso e la retribuzione per i giorni del primo e del due novembre e che dalla morte di FE TE il lavoro si era svolto alle dipendenze della FE AO;
si lamenta altresì che il Tribunale non avrebbe spiegato perché, alla luce di questi fatti, dovrebbe essere esclusa la conoscenza o conoscibilità dei crediti di lavoro relativamente al mese in cui ella aveva lavorato alle dipendenze della società, ossia dal 2.X.84, data della morte del FE, fino al licenziamento, né aveva spiegato la asserita mancanza di legittimazione passiva della società per i crediti maturati nel periodo successivo al trasferimento d'azienda. Sarebbe altresì errato, perché contraddittorio, il provvedimento di rigetto dell'istanza di esibizione delle scritture aziendali, giacché il Tribunale aveva riconosciuto la indubbia rilevanza del mezzo di prova. La sentenza avrebbe fo anche fornito un'interpretazione eccessivamente restrittiva all'art. 2112 cod. civ.,non essendo necessaria, per configurare la responsabilità del cessionario dell'azienda, la conoscenza dell'ammontare del credito, essendo sufficienti solo i suoi presupposti di fatto. Con il ricorso incidentale la società si duole della integrale compensazione delle spese dei vari giudizi di merito e di legittimità, stante la totale soccombenza della lavoratrice. Nessuno dei due ricorsi merita accoglimento. Quanto al ricorso principale, le circostanze di cui si lamenta la omessa valutazione da parte del Tribunale sono in realtà irrilevanti ai fini del riconoscimento del diritto fatto valere, che attiene alla richiesta di condanna della società al pagamento dei crediti pregressi facenti capo a FE TE;
ed infatti le medesime circostanze, ossia l'ininterrotta prestazione di lavoro dal 10.8.81 al 2.11.84, il licenziamento intimatole dalla FE AO il 2.11.84 con la corresponsione di quindici giorni di mancato preavviso e la retribuzione per i giorni primo e due novembre, non valgono a dimostrare che la stessa società, subentrata nell'azienda dopo la morte di FE TE 3 state avvenuta il 2.X.84, fosseta conoscenza dei crediti asseritamente maturati nei confronti della ditta individuale. Si tratta invero di circostanze attinenti al lavoro svolto dopo la cessione d'azienda e quindi estranee alla pretesa fatta valere, che attiene al periodo di lavoro prestato alle dipendenze di FE TE e che si pretende di mettere a carico della società subentrante ex art. 2112,secondo comma cod. civ.. Né può ravvisarsi contraddittorietà di argomentazioni nel provvedimento di rigetto della istanza di esibizione di tutte le scritture contabili della società, in quanto l'osservazione del Tribunale in merito alla rilevanza delle medesime scritture ex art. 2112, secondo comma, cod. civ. veniva espressa in via solo teorica ed astratta, perché subito dopo il Tribunale svolgeva due ulteriori considerazioni atte a smentire tale rilevanza nella specie e cioè la connotazione meramente esplorativa della richiesta di esibizione e il fatto che il tipo di credito vantato - attinente ad ore di straordinario non retribuite, a lavoro festivo non interamente pagato e a differenze retributive dovute allo svolgimento di mansioni superiori mal si prestava ad una annotazione sui - libri contabili. Quanto poi al fatto che il Tribunale avrebbe fornito una interpretazione eccessivamente restrittiva dell'art. 2112 cod. civ. perché, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbero sufficienti solo i presupposti di fatto e non la conoscenza dell'ammontare del credito, si rileva che il Tribunale si è attenuto, come doveva fare quale giudice di rinvio, al principio espresso dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 12707/97, la quale aveva affermato che, prima della modifica intervenuta ad opera dell'art. 47 della legge 428/90, la conoscenza o conoscibilità dei crediti di lavoro vantati dai dipendenti ceduti nei confronti dell'acquirente o cessionario possono essere opposte a quest'ultimo soltanto se risultanti dai libri aziendali o dal libretto di lavoro. Quanto al ricorso incidentale, in cui ci si duole della compensazione delle spese, è principio consolidato che la pronuncia di compensazione operata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo se accompagnata da ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto ( cfr. ex plurimis Cass. 2216/99, e 4997/98). Nella specie non è stata svolta alcuna critica sulla opportunità della compensazione ravvisata dal Tribunale a causa dei diversi esiti che il giudizio aveva avuto nelle sue numerose fasi, limitandosi il ricorrente incidentale a sostenere genericamente che la condanna alle spese sarebbe stata giusta vista la totale soccombenza della lavoratrice, onde il motivo è inammissibile. Lespese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vericeuss Trouse Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 29 GEN. 2001 IL DABORATORE I 3 0 A 1 3 D S DILCANCELLERI , S . 5 Year T A O . T R L , L N A ' A O 1885 L S 3 B L E 7 I E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O L O D T T R I E A T T R S L I I N L D G E E E S D O R E n 5