Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2013, n. 42488
CASS
Sentenza 31 gennaio 2013

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Il potere-dovere del giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili del reato estinto per prescrizione o per amnistia, previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., presuppone una sentenza di condanna estesa alle statuizioni civili, emessa in primo grado, in assenza di cause estintive già maturate ed erroneamente non dichiarate, mentre nessun rilievo ha la circostanza che la condanna medesima sia fondata su una prova inutilizzabile, poiché questa evenienza comporta soltanto la possibilità (in assenza di altri elementi) di riformare la sentenza per mancanza di prove sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2013, n. 42488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42488
    Data del deposito : 31 gennaio 2013

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