Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
La presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice nell'imminenza della conclusione del processo (nel caso di specie, dopo le conclusioni del P.M.) comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., qualora si traduca nella strumentalizzazione, per finalità ostruzionistiche, del diritto di difesa, avendo tra le sue finalità quella di provocare la scarcerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 23158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23158 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/05/2008
Dott. NOVARESE CO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1614
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 007689/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE WA, N. IL 23/08/1961;
avverso ORDINANZA del 12/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO V., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA WA, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 13 dicembre 2007, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., che confermava l'ordinanza della Corte di assise di appello partenopea del 9 maggio 2007, con la quale veniva disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare, deducendo quali motivi la violazione degli artt.303 e 304 c.p.p., poiché non era possibile sospendere i termini custodiali in seguito alla presentazione di un'istanza di ricusazione, in quanto l'attività processuale non era paralizzata dalla proposizione di detta istanza, perché era imminente l'emissione di una sentenza, in quanto i difensori dovevano ancora svolgere le arringhe finali e l'illogicità manifesta della motivazione sul punto, poiché l'ordinanza impugnata ha affermato l'impedimento della Corte di assise di appello di entrare in camera di consiglio, atteso che i difensori avevano dichiarato di non essere pronti a discutere, in quanto la delicatezza del processo non avrebbe consentito di ultimare in un solo giorno la discussione e, comunque, quel giudice avrebbe dovuto nominare i difensori di ufficio in sostituzione di quelli di fiducia non disponibili a concludere. MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno riassumere la vicenda processuale, al fine di meglio comprendere l'iter logico seguito dall'impugnata ordinanza e le censure svolte in ricorso.
Dopo alcuni rinvii operati per impedimenti dei difensori con sospensione dei termini di custodia cautelare (udienze in data 1 marzo, 10 maggio e 26 ottobre 2006) ed aver disposto la parziale rinnovazione del dibattimento, snodatosi in alcune udienze (dal 5 ottobre al 19 ottobre 2006), il Procuratore Generale all'udienza del 5 dicembre 2006 rassegnava le sue conclusioni nel processo a carico di IA CO, IA WA, DI SE e Di NA AN, ma il 19 dicembre successivo, in seguito ad alcune affermazioni del P.G. ed in riferimento ad una frase del Presidente, gli imputati IA CO e IA WA proponevano istanza di ricusazione nei confronti del Presidente Romeres ed i difensori, poiché l'atmosfera era turbata dalla discussione intervenuta, dichiaravano di non essere pronti a concludere e chiedevano un ulteriore rinvio, sicché la Corte d'assise d'appello partenopea sospendeva il dibattimento ed i termini di custodia cautelare, trasmettendo gli atti alla Corte di appello per decidere su detta istanza di ricusazione, stante l'impossibilità di ritirarsi in camera di consiglio.
Disposti alcuni rinvii per impedimenti degli imputati (udienze del 31 gennaio e del 5 febbraio 2007), all'udienza del 6 febbraio veniva rigettata la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di alcuni atti in quanto tardiva ed ininfluente, mentre a quella del 20 marzo 2007 IA CO e IA WA presentavano ulteriore istanza di ricusazione del Presidente del collegio, poiché questi aveva invitato i difensori degli imputati a rassegnare le conclusioni,ritenendo tale fatto un atto ostile,in quanto tutti i legali si erano dichiarati impossibilitati a concludere, e chiedevano la scarcerazione per decorrenza dei termini, riservandosi il collegio di decidere su detta ultima richiesta e rinviando all'udienza del 18 aprile s.a..
In detta udienza, acquisiti alcuni atti, prodotti dalla difesa, il processo era rinviato al successivo 9 maggio per attendere l'esito di una ricusazione, il cui ricorso sarebbe stato deciso dalla Corte di Cassazione il 23 aprile, a quella udienza, dato atto dell'intervenuta dichiarazione di inammissibilità di detta impugnazione e di inammissibilità di altra istanza di ricusazione pronunciata dalla Corte di appello, poiché non era possibile ritirarsi in camera di consiglio per decidere in pendenza del ricorso per cassazione avverso l'altra ricusazione, venivano sospesi i termini di custodia cautelare, rinviando al 12 giugno s.a. e, poi, ulteriormente al 12 luglio per adesione dei difensori e degli imputati all'astensione di categoria dei legali, nella quale si procedeva alla riunione di questo procedimento con altro a carico di IC QU ed altri 37, disponendosi la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del processo, secondo quanto già stabilito con ordinanza del 14 giugno 2007,emessa in quello indicato per ultimo con 38 imputati. All'udienza del 20 settembre, dopo varie questioni procedurali, il processo era rinviato al 27 successivo per consentire l'acquisizione di alcuni atti, l'esame di altri e la relazione del consigliere a latere, disposta la calendarizzazione di alcune udienze a quella del 4 ottobre successivo e quindi al 12 per trattare le questioni processuali con ulteriore rinvio per impedimento del Presidente. Riassunta, in tal modo, la complessa vicenda processuale sulla base dei verbali di udienza anche in forma stenotipica, occorre rilevare che la decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 20 settembre 2002 n. 31421 rv. 222046) non può essere intesa in senso riduttivo, limitando la possibilità di sospendere i termini di custodia cautelare solo al momento immediatamente precedente la deliberazione della sentenza, giacché la stessa si riferisce alla "quasi coincidenza temporale della pronuncia della sentenza".
Orbene è noto che per il principio di concentrazione processuale in seguito alla dichiarazione di chiusura del dibattimento non è possibile effettuare altre attività ed interrompere la discussione, mentre, prima di tale momento, si può procedere a nuove contestazioni (Cass. sez. 4, 30 settembre 1993 n. 8959 rv. 195420), a richiedere l'acquisizione di atti (Cass. sez. 6, 18 luglio 1995 n. 7937 rv. 202576) o l'espletamento di ulteriori prove (Cass. sez. 2, 21 dicembre 2005 n. 46814 rv. 232776) oppure ad assumere prove necessarie per la decisione (Cass. sez. 3, gennaio 1997 n. 183 rv. 206605) ovvero ad espletare ogni attività ritenuta rilevante ai fini processuali. Peraltro, la medesima decisione afferma che "naturalmente l'istanza dell'imputato che comporti comunque la sospensione del processo, per produrre l'ulteriore conseguenza pregiudizievole sul decorso dei termini cautelari, deve porsi, anche solo potenzialmente, come strumentale, dilatoria e abusiva" e che non "può fondatamente sostenersi che vengono mortificati diritti costituzionalmente protetti, quali quello della libertà personale o quello all'imparzialità del giudice, perché tali diritti, senza essere misconosciuti, devono bilanciarsi col bene costituzionale della efficienza del processo, che è aspetto del principio di indefettibilità della giurisdizione, nonché col canone fondamentale della razionalità delle norme processuali. Nella ponderazione codicistica, tenutosi conto che il possibile abuso processuale può determinare la paralisi del procedimento, si è inteso razionalmente privilegiare, nell'ipotesi particolare in esame, la effettività del processo penale nel suo complesso e, quindi, l'effettività dell'istituto della custodia cautelare, posto a garanzia del processo e della collettività. Trattasi di scelta discrezionale del legislatore nell'individuazione delle scansioni processuali, per il raggiungimento di un equilibrio tra opposte esigenze, che non comprometta la nozione stessa del processo e che, nel contempo, assicuri la verifica della terzietà del giudice e la restrizione della libertà personale entro limiti costituzionalmente corretti". Pertanto, anche un'istanza non direttamente ed immediatamente preordinata al rinvio può produrre la sospensione del processo e quella dei termini di custodia cautelare, ma solo a condizione che essa si ponga, anche potenzialmente, come strumentale, dilatoria ed abusiva. In tale ipotesi il ricorso all'art. 304 c.p.p., la cui ratio è quella di evitare scarcerazioni dovute a comportamenti direttamente o indirettamente ostruzionistici dell'imputato o del suo difensore, è del tutto conseguente.
Secondo le S.U. - nell'ipotesi in considerazione - il sospetto di finalità dilatorie è insito nell'istanza, per il fatto che difetta nel giudice procedente un qualunque potere delibativo circa la fondatezza o meno dell'istanza, che il sistema non ha la possibilità di contrastare, sicché, l'istanza, pur formalmente diretta alla verifica dell'imparzialità del giudice ed a conseguire la garanzia di rilievo costituzionale di un giusto processo, finisce per convertirsi in una mera istanza di rinvio o di sospensione con conseguente immediata operatività dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a).
Peraltro la pronuncia in parola, nella costante preoccupazione di contemperare le esigenze di funzionalità del processo e di difesa sociale con le garanzie della libertà personale sancite dall'art. 13 Cost., precisa che gli effetti del provvedimento della sospensione dei termini cautelari "non potranno andare oltre il momento in cui è intervenuta la decisione sulla ricusazione". Il fulcro della decisione, quindi, ruota intorno alla tematica del c.d. abuso del diritto, pur se non trattato "ex professo", ed a quello dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, costituzionalmente garantita dall'art. 111 Cost.. Pertanto, nella fattispecie in esame, a parere del collegio, non rileva che le intervenute conclusioni del Procuratore Generale con l'inizio della discussione potrebbero far considerare la dichiarazione di ricusazione proposta in un momento non immediatamente precedente la deliberazione della sentenza, anche se "molto e quasi prossimo", ma occorre considerare il comportamento degli imputati ed il rifiuto dei difensori di concludere. Orbene, dall'esame dei verbali appare che gli imputati IA WA e IA CO hanno proposto numerose istanze di ricusazione tutte dichiarate inammissibili dalla Corte di merito e da questo giudice di legittimità proprio nell'imminenza della conclusione del processo in Corte d'assise d'appello, sicché sussiste, ad avviso del collegio, quella "strumentalizzazione, per finalità ostruzionistiche, del diritto di difesa, avendo (l'istanza di ricusazione) tra le sue finalità quella di provocare la scarcerazione" (Cass. sez. 6, 6 luglio 1999 n. 1577 rv. 214509) con un'evidente torsione del suo tipico scopo, costituzionalmente protetto, e cioè quell'abuso del diritto, cui si riferisce pure la più volte richiamata decisione delle sezioni unite, tanto più che il precetto dell'art. 304 c.p.p. mira ad evitare queste situazioni. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mandando alla cancelleria di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008