Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 29820
CASS
Sentenza 24 aprile 2012

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L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen. (destinazione delle cose a pubblica riverenza) sussiste quando le cose abbiano una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettate dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che esse si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di un oratorio privato, di un confessionale, una ginocchiera, una nicchia di legno e due ampolle di vetro, in quanto cose che non hanno funzione di culto ma sono solo strumentali ad esso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 29820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29820
    Data del deposito : 24 aprile 2012

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