Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen. (destinazione delle cose a pubblica riverenza) sussiste quando le cose abbiano una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettate dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che esse si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di un oratorio privato, di un confessionale, una ginocchiera, una nicchia di legno e due ampolle di vetro, in quanto cose che non hanno funzione di culto ma sono solo strumentali ad esso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 29820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29820 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 688
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 40490/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 18 gennaio 2011 emessa dalla Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 31 marzo 2006 con cui il Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Pavullo, aveva condannato EL RC alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di furto aggravato di oggetti destinati alla pubblica reverenza, sottratti all'Interno dell'Oratorio Madonna del Rosario. L'avvocato Paolo Petretia, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione e, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, censurando la sentenza per avere ritenuto che l'Oratorio era occasionalmente aperto al pubblico, con la conseguenza che gli oggetti che lì si trovavano avevano comunque una destinazione alla reverenza da parte dei fedeli. Il ricorrente contesta questa ricostruzione e sottolinea che l'Oratorio era di proprietà di privati e non veniva mai messo a disposizione dei fedeli, nemmeno occasionalmente;
riferisce che la stessa proprietaria dell'immobile, RI VI, ha dichiarato che il giorno del furto l'Oratorio era aperto solo per dare aria al locale. In conclusione, una volta esclusa la destinazione al culto dell'Oratorio, viene meno anche il carattere reverenziale degli oggetti sottratti e, quindi, i giudici avrebbero dovuto escludere l'aggravante contestata. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione della sentenza che ha ritenuto, erroneamente, l'Oratorio un edificio pubblico, travisando le prove acquisite da cui è risultato che si trattava di un immobile che rimaneva sempre chiuso e che non veniva mai destinato al culto dei fedeli.
Il ricorso è fondato.
Deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
7. Innanzitutto l'edificio in questione non può essere considerato uno stabilimento pubblico, dal momento che la stessa sentenza riconosce che si trattava di un "oratorio" privato, che abitualmente non era aperto al pubblico.
Sotto altro profilo deve escludersi che le cose in esso custodite fossero destinate alla reverenza da parte dei fedeli: infatti, deve ritenersi che siano destinate a pubblica reverenza solo le cose assolutamente rispettate dalla generalità dei consociati, in quanto espressione del sentimento religioso o di elevati ideali civili, per cui non è sufficiente che la cosa si trovi in un luogo destinato a pubblica reverenza, ma deve avere essa stessa una funzione di culto o di devozione.
Nella specie, gli oggetti sottratti comprendevano un confessionale, una ginocchiera, una nicchia in legno e due ampolle in vetro, cose che non hanno una propria funzione di culto, trattandosi di oggetti soltanto strumentali all'esercizio del culto.
Una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, il reato di furto diventa procedibile a querela, che nella specie manca. Di conseguenza la sentenza deve essere annullata perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di una condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012