Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
Il danneggiato che intenda proporre azione risarcitoria contro lo Stato per atti compiuti da funzionari o dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni (art. 28 Cost.) deve, pur essendosi determinato a promuovere la domanda nei confronti del solo Stato, esporre, nell'atto introduttivo del giudizio, tutti i fatti dannosi addebitabili al funzionario o dipendente in assenza di che (ed in conseguente assenza di qualsivoglia "causa petendi") la domanda non può dirsi legittimamente proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2002, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT UI, elettivamente domiciliata in Roma VIA ZANARDELLI 16/20, presso l'avvocato STEFANO MARANELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SPARANO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 274/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 22/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sparano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, notificato il 19 febbraio 1997, GI LI impugnava dinanzi alla Corte d'appello di LE la sentenza 20.12.1995 - 23.2.1996 del Tribunale di LE, che pronunciando sulla domanda ex artt. 28 Cost. e 2043 c.c., proposta (per fatto risalente al 1972)
nei confronti del dr. GI RN AN, del dr. LI IN e dr. RO FA (all'epoca magistrati del Tribunale di LE), oltre che del Ministero di Grazia e Giustizia, aveva dichiarato nullo il giudizio instaurato nei confronti di LI IN, improponibile la domanda proposta nei confronti di GI RN AN e RO FA, e aveva rigettato quella proposta nei confronti del Ministero summenzionato.
L'appellante censurava la sentenza per aver negato ingresso ad una pretesa risarcitoria fondata su responsabilità del cancelliere, oltre che dei magistrati;
per aver escluso la responsabilità dei magistrati ex art. 55, primo comma, n. 2, c.p.c.;
per avere, conseguentemente, respinto la domanda proposta dal Ministero, ritenendo comunque prescritto il diritto al risarcimento. La corte adita respingeva l'appello con sentenza 3.6.1999, depositata il 22 luglio 1999. Osservava la corte che:
- era insorta tra GI LI e ER NO controversia sulla esecuzione o risoluzione di un preliminare di vendita immobiliare;
- che era stato autorizzato il sequestro conservativo dei beni immobili del NO;
- che il provvedimento cautelare era stato dichiarato inefficace con sentenza non definitiva;
- che il Tribunale di LE (composto dai magistrati RN AN, IN e FA), nonostante detta sentenza non fosse passata in giudicato, con provvedimento 25 febbraio 1972 (emesso ai sensi degli artt. 287 e segg. c.p.c., ma inaudita altera parte), aveva ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo, debitamente trascritto;
che la LI assumeva di aver subito danni, per essersi il debitore spogliato dei beni, danni dei quali chiedeva di essere risarcita (prima dai magistrati del Collegio e dal Ministero, poi dal solo Ministero); che il primo giudice aveva negato ingresso alla domanda, proposta in sede di discussione e fondata su colpa concorrente del cancelliere, il quale, avendo erroneamente attestato il passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato inefficace il sequestro, avrebbe indotto in errore il Collegio che aveva emesso il provvedimento 25.2.1972;
- che la LI aveva riproposto alla corte d'appello sotto questo profilo la pretesa risarcitoria nei confronti del Ministero, sostenendo che la domanda era fondata non solo su colpa del giudice (che aveva emesso il provvedimento), ma anche sulla colpa del cancelliere (che quel provvedimento aveva provocato), e richiamando le sentenze passate in giudicato che quei fatti avevano accertato;
che le censure mosse alla sentenza del Tribunale erano prive di fondamento;
- che non vi erano elementi in atti per ritenere che la LI avesse proposto una domanda fondata anche su responsabilità (concorrente) del cancelliere, estensibile al Ministero in virtù del rapporto organico, che lega il funzionario all'Amministrazione;
- che correttamente il tribunale aveva ritenuto tale domanda nuova ed inammissibile, perché introdotta per la prima volta all'udienza di discussione;
- che non poteva farsi rientrare nelle ipotesi previste dal primo comma n. 2 dell'abrogato art. 55 del codice di rito la condotta del magistrato che, seguendo la procedura della correzione degli errori materiali, ometta di fissare la comparizione delle parti e provveda con decreto, anziché con ordinanza sull'istanza proposta da una sola delle parti, essendo del tutto evidente che la mancata convocazione delle parti si traduce in un vizio del procedimento, in una colposa violazione di legge, in un provvedimento illegittimo o "abnorme" (come ritenuto dalla sentenza del tribunale), mai in un diniego di giustizia (che ricorre, invece, quando il giudice, senza giusto motivo, rifiuti, ometta o ritardi un atto del suo ministero, nonostante l'istanza e la messa in mora della parte interessata). Questo e solo questo aveva inteso dire il primo giudice quando aveva osservato che il perfezionamento degli illeciti, di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 55 c.p.c., presuppone un'istanza e l'inutile decorso del tempo, il che nella fattispecie non era mai avvenuto;
non già che la parte avrebbe dovuto presentare un'istanza diretta a contrastare il provvedimento invocato dalla controparte, quasi che, se avesse presentato l'istanza, si sarebbe potuto configurare il diniego di giustizia;
- che, non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 55, primo comma n. 2 c.p.c., correttamente il primo giudice aveva escluso la responsabilità civile del giudice, estensibile, ai sensi dell'art. 28 della Cost., al Ministero;
- che, esclusa la responsabilità del giudice, non poteva configurarsi una responsabilità più estesa del Ministero, non potendo ravvisarsi una responsabilità dello Stato ove non sia ravvisabile quella del magistrato, com'è fatto palese dallo stesso art. 28 della Costituzione, che "estende" la responsabilità del dipendente alla P.A. e, pertanto, la responsabilità del magistrato al Ministero della Giustizia con gli stessi limiti posti per la responsabilità del magistrato stesso;
- doveva, perciò, escludersi che, nel caso concreto, il Ministero potesse rispondere del fatto colposo del giudice, non potendo tale fatto, ai sensi dell'abrogato art. 55 del codice di rito, fondare la responsabilità civile del magistrato;
- che le considerazioni, che precedono, rendevano del tutto superfluo esaminare le censure mosse alla sentenza del tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto (evidentemente ad abundantiam) fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. Avverso detta sentenza LI GI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi ed ha, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione dei principi relativi al giudicato, violazione art. 111 Cost. e 116 att. c.p.c.. Omessa considerazione, esposizione, valutazione e decisione dei fatti di causa.
Secondo la ricorrente la sentenza violerebbe l'art. 118 disp. Att. c.p.c., mancando l'esposizione dei fatti della causa veramente rilevanti e la correlativa esposizione delle ragioni giuridiche della decisione. La sentenza, infatti, nulla dice sui venticinque procedimenti e sulle dieci sentenze passate in giudicato oggetto di causa.
Sussisterebbe la denunciata violazione dell'art. 111 Cost., perché il giudice a quo non avrebbe deciso la causa sulla base delle precedenti sentenze passate in giudicato (poste a base della domanda), avendo indicato due sole sentenze e non tutte le altre nelle quali direttamente o indirettamente si dava atto dell'errato provvedimento giudiziale, sottoscritto dal cancelliere che aveva erroneamente attestato il passaggio in giudicato della sentenza parziale (che aveva negato la convalida del sequestro, poi pronunziata in appello).
Sarebbe omessa qualsivoglia narrativa in relazione alla fase di sospensione e riassunzione del giudizio di primo grado a seguito dei numerosi procedimenti di opposizione, della successiva sentenza di appello e della definitiva sentenza della corte di cassazione. La impugnata sentenza ignorerebbe il giudizio iniziato dalla LI con citazione notificata il 20.02.88 e tutte le vicende relative all'accertamento delle conseguenze pratiche delle precedenti sentenze passate in giudicato. Detto giudizio sarebbe iniziato nei confronti del Ministero e sarebbe, poi, restato sospeso in attesa delle successive decisioni.
In conseguenza dei predetti giudicati le espropriazioni, sorte per effetto della convalida del sequestro conservativo (indebitamente cancellato), erano state estinte perché non più proseguibili. Dette sentenze avevano accertato che la LI era restata vittima di una grave ingiustizia, che aveva subito ingenti danni, che il debitore si era disfatto dei beni immobili a suo tempo sequestrati, che gli espropri immobiliari nei confronti dei terzi non potevano essere più proseguiti e che, quindi, per tutte queste vicende la LI doveva essere risarcita dal Ministero della Giustizia, responsabile delle disfunzioni e dell'erronea attestazione del cancelliere, che aveva determinato l'errato provvedimento giudiziale.
Per la illegittima cancellazione del sequestro, concesso a suo tempo alla LI dal Tribunale di LE, doveva ritenersi accertato l'an debeatur, già deciso e naturale conseguenza dei numerosi giudicati e, quindi, la decisione impugnata avrebbe dovuto limitarsi alla liquidazione del quantum debeatur per la lesione dei diritti dell'attuale ricorrente.
La corte salernitana non avrebbe potuto decidere una causa fondata su statuizioni passate in giudicato - direttamente efficaci nei confronti del Ministero, in quanto relativi a fatti ed atti intervenuti nell'ambito della Amministrazione Giudiziaria - affermando il contrario di quanto risultava da queste. Sarebbe stata omessa una inscindibile valutazione globale sulla responsabilità del Ministero, senza considerare che l'accertamento compiuto su una questione di fatto o di diritto, che incida su un fatto comune a due controversie, costituisce premessa logica della pronunzia successiva e preclude l'ulteriore esame del punto accertato, anche quando l'altro giudizio abbia finalità differenti da quelle che costituivano il petitum e la causa petendi del primo. In contrasto con tale principio, la corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il primo giudice aveva negato ingresso alla domanda, proposta in sede di discussione e fondata su colpa concorrente del cancelliere.
L'affermazione che detta domanda sia stata introdotta per la prima volta in sede di discussione non sarebbe veritiera, essendo smentita dai verbali dell'udienza collegiale di primo grado. La corte di merito avrebbe deciso la causa su due sentenze e non su cinque sentenze passate in giudicato ed avrebbe deciso una causa (già sostanzialmente decisa) facendo riferimento alla comparsa conclusionale del 1994, nella quale il difensore dell'attuale ricorrente aveva trattato quei soli argomenti che meritavano discussione e approfondimenti e non certamente il mero fatto dell'attestazione falsa del cancelliere (che aveva indotto in errore i giudici), circostanza questa non contestata, acclarata e contenuta nel giudicato ed in relazione alla quale sarebbe stata pleonastica e superflua qualsivoglia ulteriore citazione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del giudicato e correlativa violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Secondo la ricorrente sarebbe errata anche la seguente affermazione della sentenza impugnata: "nè vale invocare, per ampliare il contenuto della pretesa avanzata nei confronti del Ministero la sentenza del Tribunale di LE 671/77 e della Corte di appello di LE n. 72/80)". Infatti la domanda solo originariamente sarebbe stata proposta sulla base di dette sentenze perché, a seguito di sospensione del procedimento e formazione dei successivi giudicati, la riassunzione fu fondata su tutte le intervenute decisioni definitive. La corte d'appello errerebbe nel ritenere che il cancelliere e per esso il Ministero sono estranei alla causa, per essere stato chiesto dichiararsi soltanto la nullità del provvedimento del giudice e non la nullità dell'attestazione del cancelliere, che ne costituiva l'erroneo presupposto.
Il ragionamento espresso nella motivazione sarebbe inconcludente ed illogico, essendo ovvio che non fu l'attestazione del cancelliere, ma il provvedimento del giudice a determinare la materiale cancellazione del sequestro. Attestazione e provvedimento costituirebbero un unicum inscindibile e, poiché il più contiene il meno, sarebbe ovvio che difese e richieste della LI si accentrassero sul provvedimento giudiziale in sè, piuttosto che sull'errore della cancelleria che vi aveva dato causa.
Le intenzioni della LI al momento della domanda non avrebbero dovuto essere interpretate, perché chiare, essendo stata proposta l'azione nei confronti del Ministero della Giustizia per invocarne la responsabilità a seguito dei fatti accertati e per chiedere il risarcimento dei danni in conseguenza delle sentenze ormai passate in giudicato, ove non fosse stato possibile completare con esito positivo le espropriazioni nascenti dal sequestro conservativo, prima illegittimamente cancellato e poi solennemente convalidato in appello.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia palese violazione dell'art. 6 e dell'undicesimo protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Secondo la ricorrente in base alle norme della Convenzione, applicandosi il principio di equità stabilito dall'art. 6 e riconoscendole una giusta soddisfazione, in quanto vittima di plurime ingiustizie, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere il diritto all'integrale risarcimento dei danni, ovvero un equo indennizzo, anche per le lungaggini procedurali e per tutte le altre vicende acclarate nel corso del procedimento.
Prima di procedere all'esame dei motivi di ricorso vanno esaminate le eccezioni, di carattere preliminare, sollevate dalla ricorrente, con la memoria ex art. 378 c.p.c.. La ricorrente ha eccepito la improcedibilità del controricorso, perché notificato fuori termine (oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso).
Dagli atti risulta che il controricorso è stato notificato alla ricorrente il 15 marzo 2000.
Il ricorso, a sua volta, è stato notificato - al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore - presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di LE il 2 febbraio 2000 e presso l'Avvocatura Generale dello Stato il 3 febbraio 2000. Se si deve prendere in considerazione, al fine di stabilirne la tempestività, la data della prima delle due notifiche, il controricorso è fuori termine, essendo stato notificato il quarantunesimo giorno;
se invece si prende in considerazione la data della seconda, il ricorso è tempestivo, essendo la notifica avvenuta nel termine di quaranta giorni.
Ritiene il collegio che la notifica del controricorso sia avvenuta nei termini di legge, atteso che il ricorso per cassazione contro un'amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato e non presso quella distrettuale. Tale ultima notifica, infatti, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa corte, devesi ritenere nulla, con la conseguenza che, al fine di stabilire la tempestività del controricorso, deve essere presa in considerazione - quale dies a quo - la data della notifica effettuata presso l'Avvocatura Generale. La ricorrente eccepisce ancora la inammissibilità del controricorso per mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, non essendo sufficiente l'aver inserito nel controricorso copia della sentenza impugnata.
Anche tale eccezione è infondata, atteso che la copia della sentenza, inserita prima delle ragioni che impedirebbero l'accoglimento del ricorso, costituisce parte integrante del controricorso e contiene elementi sufficienti per acquisire la conoscenza dei fatti di causa.
Il primo ed il secondo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Sono entrambi infondati.
La ricorrente sostiene che la domanda risarcitoria sarebbe stata proposta sin dall'inizio nei confronti del Ministero della Giustizia per fatti dannosi risalenti al 1972 addebitabili, oltre che ai magistrati dr. GI RN AN, dr. LI IN e dr. RO FA - allora in servizio presso il Tribunale di LE - anche per fatto dannoso addebitabile al cancelliere del tribunale, che avrebbe indotto in errore detti giudici, come già evidenziato nella parte espositiva, attestando erroneamente il passaggio in giudicato di una sentenza, che aveva dichiarato inefficace il sequestro conservativo, ottenuto ed eseguito da GI LI sui beni del suo debitore: ER NO.
La sentenza impugnata afferma che non vi è elemento agli atti che induca a ritenere proposta una domanda fondata su responsabilità (concorrente) del cancelliere, estensibile al Ministero in virtù del rapporto organico che lega il funzionario all'Amministrazione. Osserva il collegio che una domanda può ritenersi proposta, quando l'atto introduttivo del giudizio contiene gli elementi che la identificano: causa petendi, vale a dire l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, e petitum, vale a dire la determinazione della cosa oggetto della domanda (cfr. art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.). L'art. 28 della Costituzione stabilisce che i funzionari e dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato. In virtù di tale disposizione lo Stato è tenuto a rispondere non solo negli stessi limiti in cui è responsabile il funzionario o il dipendente, ma anche per gli stessi fatti, come si evince chiaramente dall'espressione "in tali casi la responsabilità si estende allo Stato", il che equivale a dire che la medesima responsabilità coinvolge un ulteriore soggetto.
Pertanto, il danneggiato che intenda promuovere un'azione risarcitoria contro lo Stato per atti compiuti da un funzionario o dipendente nell'esercizio delle loro funzioni, anche se proponga la domanda nei confronti del solo Stato, deve esporre nell'atto introduttivo del giudizio i fatti dannosi addebitabili al funzionario o al dipendente (nel caso di specie cancelliere), in difetto dei quali - mancando la causa petendi - tale specifica domanda non può ritenersi proposta, anche se è stata eventualmente promossa, come avvenuto nel caso di specie, azione risarcitoria contro lo Stato per fatti diversi, addebitabili ad altri dipendenti (magistrati), ancorché conseguenza dei primi.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio LI GI citò dinanzi al Tribunale di LE i giudici RN AN GI, FA RO e IN LI, nonché il Ministero di Grazia e Giustizia esponendo:
- di aver citato in giudizio NO ER, chiedendo il trasferimento coattivo, in danno del convenuto, di un suolo edificatorio in Battipaglia, il tutto comunque col risarcimento dei danni, qualora la vendita non avesse potuto più avere pratica attuazione;
- di aver chiesto ed ottenuto nel corso del giudizio sequestro conservativo dei beni del NO, debitamente trascritto il 28.7.1970;
- che con sentenza parziale del 15.10.1971 il Tribunale di LE aveva respinto l'istanza di convalida, dichiarando inefficace il sequestro;
- che malgrado detta sentenza fosse stata ritualmente impugnata, a seguito di ricorso del NO il Tribunale di LE, composto dai magistrati summenzionati, con provvedimento del 25 febbraio 1972, senza disporre la comparizione delle parti, aveva ordinato al Conservatore dei RR.II. di annotare la dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo;
- che costui aveva provveduto all'incombente;
- che dopo l'annotazione suddetta, il NO aveva alienato tutti i suoi immobili, rendendosi impossidente;
- che con sentenza definitiva, emessa in data 11.3.1977, il Tribunale di LE aveva dichiarato nullo il provvedimento su indicato del 25 febbraio 1972 e condannato il NO al risarcimento del danno;
- che su appello della LI la corte d'appello di LE aveva riaffermato il principio che il sequestro perde la sua efficacia solo quando la istanza di convalida viene rigettata con sentenza passata in giudicato;
- che per ottenere il soddisfacimento del proprio credito aveva promosso esecuzioni immobiliari nei confronti degli aventi causa dal NO, i quali, però, avevano proposto opposizione di terzo;
- che la impossibilità di ottenere quanto riconosciutole nelle sentenze passate in giudicato, le procedure di esecuzione, le opposizioni ed il conseguente ritardo nella realizzazione del credito erano diretta conseguenza "del gravissimo errore commesso dal Tribunale di LE con la emissione del decreto del 25/2/1972". Tanto premesso la LI chiedeva, per effetto delle due sentenze summenzionate del Tribunale e della Corte d'appello, passate in giudicato, di ritenere "per la evidente gravità dell'errore commesso dai Giudici nella fattispecie de qua" la responsabilità, in solido, dei giudici convenuti e del Ministero di Grazia e Giustizia e la condanna degli stessi al risarcimento dei danni.
In tale atto la responsabilità del Ministero viene posta in relazione con quella dei giudici del Tribunale di LE per l'errato provvedimento del 25 febbraio 1972, ma non con quella del cancelliere di detto tribunale per l'errore da lui commesso nel certificare il passaggio in giudicato di una sentenza, che, invece, era stata impugnata.
Nè vi sono in atti altri elementi, come diffusamente e circostanziatamente evidenziato dalla corte di merito, che possano indurre a ritenere proposta una domanda fondata su responsabilità del cancelliere, per l'errore da lui commesso, estensibile al Ministero, non valendo all'uopo invocare il contenuto di sentenze passate in giudicato, dato che queste non possono far stato nella presente causa, avendo oggetto diverso ed essendo intervenute tra la LI e soggetti diversi da quelli convenuti, con l'atto introduttivo, nel presente giudizio.
In tale atto, poi, non è rinvenibile una qualche espressione, che possa far ritenere richiamate circostanze accertate con le sentenze, di cui sopra, ed, in particolare, l'errore commesso dal cancelliere al fine di porlo a fondamento, quale causa petendi, della richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti del Ministero della Giustizia.
Nè vi è stata una qualche successiva tempestiva integrazione della domanda in tal senso.
Tantomeno ha pregio la tesi secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto limitarsi a liquidare il quantum debeatur, essendo già stato accertato, in conseguenza dei menzionati giudicati l'an. Già si è detto che tali giudicati non riguardano gli stessi soggetti del presente giudizio, per cui non possono essere invocati nei confronti del Ministero della Giustizia.
A ciò si aggiunga che la liquidazione del quantum in un separato giudizio, come si evince dall'art. 278 cod. proc. civ., presuppone l'esistenza di una condanna generica del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno, condanna che non è rinvenibile in nessuna delle sentenze, cui la attuale ricorrente fa riferimento. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Deduce la ricorrente che la corte di merito avrebbe dovuto severamente censurare e non ritenere fondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero.
Deduce, ancora, che, essendo stata coinvolta in numerosi processi oltre che per gli errori dei giudici e del cancelliere, anche per le lungaggini dell'amministrazione della giustizia, il giudice a quo avrebbe dovuto affermare la responsabilità del Ministero anche per la durata non ragionevole della procedura litigiosa conseguente all'indebita cancellazione del sequestro, operato sui beni del NO.
Conseguentemente, applicando il principio di equità stabilito dal citato art. 6 e riconoscendo alla ricorrente una giusta soddisfazione in quanto vittima di evidenti plurime ingiustizie, avrebbe dovuto disporre l'integrale risarcimento dei danni ovvero un equo indennizzo.
Tale motivo, oltre che generico, comporta un inammissibile ampliamento dell'oggetto del giudizio, aggiungendo ulteriori fatti a quelli, sui quali è stata originariamente fondata la responsabilità del Ministero.
Circa l'eccezione di prescrizione, la corte d'appello ha giustamente evidenziato che era stata dal tribunale esaminata e ritenuta fondata ad abundantiam, avendo questo basato la propria pronuncia su ragioni più radicali, e precisamente sulla inammissibilità dell'azione risarcitoria nei confronti del Ministero per fatto colposo del giudice.
Nè può trovare applicazione nel caso di specie l'invocato dalla ricorrente ius superveniens, costituito dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che prevede il diritto all'equa riparazione per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, dovendo la relativa domanda essere proposta di fronte al giudice indicato e secondo la procedura stabilita dal successivo art. 3 della citata legge.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002