Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
La possibilità, riconosciuta dall'art. 97 reg. T.U.L.P.S., di detenere o trasportare senza licenza esplosivi fino al peso di 5 kg. non elimina l'obbligo, sancito dall'art. 38 dello stesso T.U., di denunciarne la detenzione all'autorità di P.S. - ad eccezione dei prodotti esplodenti indicati dall'art. 97 cit., comma 1, secondo periodo, nei limiti ivi previsti - trattandosi di un obbligo posto a tutela dell'ordine pubblico, la cui violazione configura il reato di cui all'art. 679 cod. pen. (Fattispecie in tema di sequestro di gr. 581 di polvere da sparo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2017, n. 43817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43817 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
438 17- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/10/2017 -Presidente- ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Sent. n. sez. 3251/2017 ROSA ANNA SARACENO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.8345/2017 STEFANO APRILE ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AM nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 12/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG 1 Lette le conclusioni del P.G., dott. Delia Cardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta da MO IS avverso il decreto di convalida di sequestro e di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, avente ad oggetto grammi 581 di polvere da sparo già rinvenuti nella disponibilità del IS a seguito di perquisizione domiciliare. A ragione, il Tribunale osservava che la disciplina di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 97, che riconosce la legittimità di depositi inferiori ad un certo limite in assenza di licenze amministrative ed invocata difensivamente al fine di escludere il fumus dell'ipotizzata contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. relativa alla detenzione della polvere da sparo, trova applicazione soltanto in materia di licenza per il deposito o il trasporto di esplosivi e non contiene alcuna deroga agli obblighi sanzionati dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; mentre l'esenzione dall'obbligo di denuncia per la detenzione di 5 kg. di materiale esplodente di cui all'art. 97, comma 1, secondo periodo, si riferisce alle sole sostanze di cui al gruppo D dell'art. 82 del citato regolamento, permanendo a contrario l'obbligo di denuncia per tutte le altre. Inconferente era poi il richiamo all'art. 26 della L. n. 110 del 1975 relativo alla diversa ipotesi di detenzione di cartucce a pallini per fucile da caccia, consentita, in caso di detenzione legittima dell'arma, in numero non superiore a mille.
2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore, avvocato Luigi Cafaro, chiedendone l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 97 R.D. n. 635 del 1940. Assume la difesa ricorrente che l'art. 97 citato non richiede la denuncia della detenzione di polvere da sparo in quantitativi inferiori alla soglia dei 5 kg. e che il "secondo comma" della ridetta disposizione ha esteso, e non già limitato, la facoltà dei possessori di armi anche relativamente a quegli artifizi in origine non elencati o contemplati dalla disposizione;
che erroneamente era stato ritenuto inappropriato il richiamo all'art. 26 della L. n. 110 del 1975, la cui corretta 1 esegesi comporterebbe, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del riesame, l'esenzione dall'obbligo di denuncia della detenzione di polvere da sparo sufficiente al confezionamento di 1.000 cartucce, non potendo la non assoggettabilità all'obbligo di denuncia e la conseguente legittimità della detenzione essere validamente contestate sul rilievo che oggetto della detenzione non siano cartucce per fucile da caccia, bensì polvere da sparo (così Sez 1, 9/07/1987, Politti); che in ogni caso l'accusa non avrebbe provato il decorso del termine di 72 ore per la presentazione della denunzia e che, comunque, il ricorrente sarebbe al più incorso in un errore scusabile essendosi attenuto agli insegnamenti di orientamento giurisprudenziale non più attuale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato.
2. Partendo dal chiaro dato normativo, va rilevato che l'art. 97 del regolamento al TULPS dispone, per quanto di interesse: Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata. Tali limiti, secondo quanto statuito da Sez. 1, n. 43366 del 27/10/2011, Prete, Rv. 250984, sono formulati, come reso evidente dalla lettera della legge e dallo stesso titolo 11 del citato regolamento (Della prevenzione degli infortuni e disastri), ai soli fini della prevenzione da infortuni e disastri, per cui se il quantitativo di esplosivo è superiore al limite indicato, occorre munirsi di apposita licenza per tenerlo in deposito o trasportarlo, in ragione della oggettiva potenzialità offensiva e micidiale che si ritiene connotare un quantitativo superiore ai limiti ponderali e numerici contemplati dall'art. 97, comma 1, primo periodo citato. Ma la possibilità di detenere senza licenza esplosivi fino al peso di cinque chilogrammi, limite posto a tutela della pubblica incolumità, non elimina l'obbligo sancito dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, di denunciare la detenzione all'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di obbligo la cui ratio 2 legis è diversa da quella a fondamento della disposizione regolamentare, siccome posto a tutela dell'ordine pubblico. La possibilità di acquisto, trasporto, impiego senza licenza e di detenzione senza obbligo di denuncia, è, viceversa, previsto, come opportunamente messo in evidenza dal Tribunale, per i prodotti esplodenti rientranti nella categoria 5, gruppo D) dell'art. 82 regolamento (manufatti pirotecnici da segnalazione a effetto illuminante, a effetto sonoro, destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendio, da divertimento), fino a 5 chili netti e per i prodotti esplodenti della categoria 5, gruppo E, in quantità illimitata (munizioni giocattolo, air bag et similia, bossoli innescati per armi di piccolo calibro e relativi inneschi, manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali, cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita). Ora, il reato di cui all'art. 679 cod. pen., configurato nella specie, è posto a salvaguardia dell'ordine pubblico e non della pubblica incolumità e, dunque, è diretto a rendere edotta la autorità di pubblica sicurezza della esistenza, in un certo territorio, di materiali esplodenti o infiammabili pericolosi per la loro quantità e qualità, e di chi li detiene, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore (Sez. 1 n. 5756 del 25/01/2005, Capozzi, Rv. 230753; Sez. 1, n. 11176 del 13/02/2015, Cavallaro, Rv. 262828, in motivazione;
Sez. 1, n. 24703 del 12/02/2015, non massimata). La ridetta fattispecie incriminatrice richiede, contrariamente al diverso opinare difensivo, la denuncia di detenzione di qualsiasi materiale esplodente ad eccezione dei prodotti esplodenti indicati dall'art. 97 citato, comma 1, secondo periodo, nei limiti ivi previsti, tra i quali non è certamente annoverabile la polvere da sparo caduta in sequestro.
3. Né è applicabile al caso in esame il disposto dell'art. 26 L. n. 110 del 1975, tale ultima norma riferendosi alla legittimità della detenzione senza denuncia, da parte di chi abbia già denunciato il possesso dell'arma, di mille "cartucce" a pallini per fucili da caccia, ma non trovando applicazione nel caso di detenzione di un quantitativo di polvere da sparo destinato al confezionamento di cartucce, che costituisce materiale esplodente non inevitabilmente funzionale alle sole armi in dotazione e la cui omessa denuncia ha rilevanza penale (Sez. 1, n. 15553 del 12/03/2009, Di Nicuolo, Rv. 243790; Sez. 1, Sentenza n. 1071 del 04/10/1985, Martinoia, Rv. 171737).
4. All'evidenza infondate sono pure le ulteriori residue censure, risultando senz'altro sussistente nel caso in disamina il presupposto del fumus dell'ipotizzato reato, rispettato il principio di offensività a fronte del non indifferente quantitativo di materiale esplodente sequestrato, mentre la deduzione della buona fede del ricorrente, oltre ad essere stata articolata solo 3 con il ricorso per cassazione, è irrilevante, integrando un'ipotesi di inescusabile ignorantia iuris.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Antonella Patrizia Mazzei Thosemp Jense clemany DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 OTT 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4