Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
0 48 6 1/03 Aula A t el pol Italia' La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro: dr. Giuseppe Ianniruberto R.G.n.16038/2 Presidente Crom. 4, 277 Consigliere dr. Ettore Mercurio Consigliere Rep dr. Alberto Spand - Ud.
6.11.2002. Consigliere dr. Fernando Lupi Consigliere rel. dr. Donato Figurelli ha pronunziato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del suo procuratore e rappresentante avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dell'Amministratore Delegato della Società medesime con procure per notar dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rappresentata e difesa, giuste pro- cura speciale a margine del ricorso, dal prof. avv. Rena- to Scognamiglio ed elettivamente domiciliata presso lo 7 studio del medesimo in Roma al corso Vittorio Emanuele II, n. 326, ricorrente;
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CONTRO
UC CE, elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 195 presso lo studio dell'avv, Sergio Vacirca che lo rappresenta e difende in . virtù di procura speciale a margine del contro ricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Geno - 2 luglio 1999, n. 10620/1999; va in data 1 udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 novembre 2002; udito l'avv. CE Porcelli per delega dell'avy. Renato Scognamiglio per la società ricorrente;
udito l'avv. Sergio Vacirca per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. I 2 1 Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Genova il signor CE Sucato esponeva di essere stato dipendente, inquadrato in v area, delle Ferrovie dello Stato sino el dicembre 1993, quando era stato collocato in pensionamento anticipato e di avere Fruito nel 1991 e nel 1992 del premio risultato quadri, previsto dall'art. 49, punto 5 del CCNL 1990/1992. Aggiungeva che nel 1993 la produttività dell'impianto al quale era addetto era state superiore ai due anni precedenti, ma il premio non gli era stato attribuito e che la mancata corresponsione non era giustificata certamente dalla soppressione del premio a far data dall'1.1.1993, operata con il CCNL da valere sino al 31.12.1995, perchè tale soppressione era prevista alla voce "competenze accessorie" solo per il personale che era in forza alla deta di stipulazione dell'accordo, avvenuta il 18.11.1994, con la corresponsione di un'indennità una tantum (dalla quale dovevano essere de tratte le somme eventualmente erogate a titolo di competenze accessorie cessate) mentre il suo rapporto era cessato in data anteriore e dunque mentre vigeva il citato CCNL 1990-1993 che, non essendo stato disdettato, doveva ritenersi ancora vigente ex art. 107, mentre il successivo contratto non poteva avere efficacia nei suoi confronti, perchè stipulato quando era cessato il rapporto di lavoro. Si costituiva la società che rilevava che il premio risultato quadri era una voce aggiuntiva della retribuzione afferente alla 3 contrattazione integrativa rimessa dall'art. 3 del CCNL quanto alla svetterza ed ells quantificazione ad apposite trattative sindacali, che ne avevane determinato la debenza e l'importo per il 1991 e per il 1992, ma non per l'anno successivo quendo, 2 causa delle esigenze di attuazione del siano di risanamento, la direzione aziendale aveva deciso di soprassedere alle stipule di accordi per la corresponsione del premio risultati e le stesse 00.SS. si erano astenute dal contes care tale determinazione. Coerentemente, dall'1.1.1993 la società non corrisponde più. nemmeno il cosiddetto "integrativo" per il restante personele facente anch'esso rarte del sistema di retribuzione premiante inserito nella contrattazione annuale ex art. 3 CCNL;
quindi, la cessezione di ogni trattamento economico connesso con la contrattazione integrativa era stato sancito con il nuovo CCNL 94/95. Evidenziava ancora come, in mancanza della contrattazione into- grativa, fosse impossibile quantificare il premio, meramente indicativo, essendo il valore medio a regime di cui all'art. 49 г. 5 del CONI, de integrarsi con la contrattazione collettiva come era avvenuto in occasione degli accordi per gli anni 1990, 1991 e 1992, il che escludeva la possibilità di vantare il diritto al premio in forza della pretesa ultrattività del CCNL 90/92. Inoltre la non debenza di qualsiasi trattamento integrativo a far data dall'1.1.1993 era confermata dal fatto che l'accordo 4 per il rinnovo del CCNL prevedeva non solo la soppressione di tali trattamenti, anche la ripetizione di quanto eventualmen- te già percenito dall1'1.1.1993 (fra l'altro) a titolo di pranio risults to quadri. Concludeva per la reiezione del ricorso, previs l'eventuale missione dei capitoli di prova dedotti. Il Pretore, con sentenza del 1 ottobre 1998, respingeva la do- manda dopo aver richiamato espressamente le varie norme che prevedevano il diritto di cui si discute, e ponendo in evidenza che in base agli artt. 49, 5 = 33, 3° del CNL spettasse alla contrastazione collettiva determinare nor solo l'entità nel pre- mio, na la sua stessa esistenza, come risultava dal tenore lette- rale delle norme e dalla circostanza che la de terminazione non avviene sulla base di parametri fissi ma ancorata a criteri varia- tili. Inoltre l'art. 33 del CCNL collocava l'indennità quadri tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione con riferimento all'an, cone risultava anche dalla mancata previsione per il 1993, dalla circolare delle PS in atti e dalla mancata contesta- zione in sede sindacale. Inoltre la stretta connessione tra l'an ed il quantum determinava l'impossibilità di procedere alle liqui- dazione non essendo possibile conoscere gli obiettivi di piano fissati dalle parti;
nè poteva procedere il giudice alla deter- minazione secondo equità, stante l'inapplicabilità dell'art. 1349 C.C., mancando il deferimento al terzo da parte dei contraenti, T nè all'art. 114 c.p.c., mancando la concorde richiesta delle parti;
- 5 - compensava integralmente le spese di lite. Appellava il Suceto, criticando la decisione pretorile alla stregua di molteplici elementi in primo luogo alla. luce del criterio interpretativo letterale, facendo perno sulle lettere dell'art. 49 del CCNL, ed in secondo luovo sul comportemento successivo delle parti contrattuali, Si costituivano le Perrovie, ribadendo le circostanze di fatto già esposte in primo grado, e l'affermazione di to- tale dicendenza del orario in parola dalla contrattazione integrativa;
deducevano che con il CONL 1993/95 non si era inteso concellare con effetto retroattivo una prestazione già vigente, ma semplicemente darsi atto che non v'era vo- lontà di procedere ad una determinazione a posteriori dei criteri di quantificazione del premio o direttamente della sua misura, come era avvenuto in passato. Con sentenza in data 1° - 23 Luglio 1999 il Tribunale di Ge- nova, in parziale riforma della sentenza impugnata, quantificava la somma dovuta in lire 926.000; confermava nel resto;
conden- nava le Ferrovie a rifondere metà delle spese del grado, COM- censando tra le parti la residua metà. Osservava il Tribunale che il diritto del ricorrente alla ero- gazione del premio risultati quadri per l'anno 1993 derivava di- rettamente dalla previsioni del CCNL 1990-92, applicabili al rap- porto di lavoro dedotto in causa anche per detto anno, stanti la mancata disdetta del contratto medesimo da alcuno dei contraenti, - 6 la sua automatica proroga a sensi dell'art. 107 comma secondo, e la inoperatività nei confronti di dipendente medio tempore cessato dai servizio, del successivo accordo 18/11/1994, con il quale il premio risultati quadri veniva retroattivamente abo- lito. Si trattava in orino luoro di interpretare l'art. 49 punto 5 del predetto CCNL, dovendîsi ritenere contrariamente a quanto ritenuto dalla società — che con quella statuisione le parti intendessero attribuire ai lavoratori un diritto perfetto, da attribuirsi ad opere del dirigente sulla base di criteri concor- dati fra le parti collettiva;
sembrava corretto individuare il "referente" dall'espressione utilizzata nell'art. 49-punto 5 nell'integrasivo di cui all'accordo 19/5/90, menzionato al punto, n) dell'art. 33 quale elemento aggiuntivo della retribuzione, ma previsto ad esclusivo beneficio del personale non quadro. Non poteva invece condividersi l'assunto della società che la norha di cui all'art. 49 punto 5 costituirebbe un esplicito ad inconfuta- bile riferimento alla contrattazione integrative ex art, 3. Le Ferrovie poi non risultavano aver mai contestato che il premio risultati costituisse per i quadri voce retributiva corrispondente all' 'integrativo" riconosciuto agli altri dipendenti. Non era certo che la determinazione degli obiettivi di produzione e produttività, da definirsi a livello di microstruttura - come desumibile dall'accordo 23.3.1991 - fosse devoluta alla contratta- zione integrativa;
comunque ciò non significherebbe necessariamente m 70- che alla realizzazione di tali accordi fosse subordinata l'ef- fettività del dirit:o. Ferma l'esistenza dell'obbligazione, ne risulterebbe indeterminato unics rente l'oggetto, carenza sopperibile attraverso l'intervento del giudice. La norma contrattuale collettiva sanciva che il premio risultati venisse senz'altro attribuito dal Dirigente, in correlazione con gli obiettivi di produzione e con de terminazione condizionata degli accordi nella sola carte relativa alla individuazione dei fattori di valutazione Scaauto il periodo dell'originarie validità del CCNL, gli accordi per l'attuazione dell'art. 49 CCNL 1990/92 non vennero più stipu lati, me ciò non significe che se ne fosse implicitamente esclusa. la debenza per gli anni successivi. Tanto è vero che con l'applicazio- ne del nuovo contratto, all'esplicita abolizione del premio risulta- si con decorrenza dall'1.1.1993 e alla sua sostituzione con il pre- mio di produttività (a decorrere dall'1.1.1995) fu affiancata l'ero- gazione di un'indennità una tantum, dalle quale avrebbero dovuto essere diffalcati i trattamenti corrisposti medio tempore in relazione agli istituti economici cessati (e quindi anche a titolo di premio risultati), tale importo forfetario dovendo costituire il ristoro, fra l'altro, per la mancata percezione ed abolizione del premio. E' quindi vero che la"copertura" di tale voce retributiva venne conti- maativamente garantita al personale in servizio sia pure in - per l'intera vigenza del CCNL modo surrettizio per il 1993 e 1994 - 1990-1992; non si vede allora per quale ragione dipendenti cessati dal servizio a fine 1993, come il resistente, dovrebbero essere privati di tale trattamento. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 21 luglio 2000, la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo. Il Sucato ha resistito con controricorso notificato 1'11 agosto 2000. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con mico complesso motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 Cost., 1362 e 83., 1372, 2099 c.c., carenza e contraddittorietà della motivaziona S un дunto essenziale della controversia. Secondo la ricorrente, l'interpretazione della clausola con- troversa, condotta alla stregua dei criteri ermeneutici di legge, doveva condurre irresistibilmente alla conclusione che spettasse alla contrattazione integrativa accordars anno per anno ai quadri il diritto al premio per i risultati. Il tenore letterale dell'art. 49 p. 5 del CCNL non si presta ad ultra lettura se non quella di ritenere che la determinezione di questo premio, nell'an oltre che nel quantum, costituisse una funzione esclusiva del contratto integrativo.. La individuazione del "referente" dell'espressione adoperata nell'art. 49 punto 5 da parte del Tribunale in un altro istituto retributivo, previsto soltanto a beneficio dei lavoratori non - 9 - appartenenti alla categoria dei quadri, è carente e contrad- dittori , nonostante l'affermazione dei giudici di merito non pertinente ed immotive che il premio risultati costi- tuisce per i quadri la voce corrispondente all'integrativo attribuito agli altri dipendenti;
trattasi invero di istituti distinti. Non basta osservare, secondo la ricorrente, che una clausola puc sancire il diritto all'an, rimettendo ad altra sede la determinazione del quantum, perchè il problema rimane quello ii stabilire se cosl sia avvenuto nel caso di specie, e la dimostrazione deve avvenire a cură del resistente che se ne fatto carico Infondata è la deduzione del Tribunale ai fini della prospetta - zione da esso proposta in ordine al richiamo della disposizione - collettiva al potere del dirigente di attribuire il premio risul- tati "in correlazione con gli obiettivi di produzione e con de- terminazione condizionata dagli accordi nella sola parte relativa alla individuazione dei fattori di valutazione" (con riferimento agli elementi letterali); la deduzione non spiega quali siano questi elementi letterali, e l'unico indicato dai giudici la frase infelice dell'art. 49 cit. esprime invece la volontà delle parti di legare strettamente l'attribuzione del premio alle mansioni ed alle speciali esigenze e/o possibilità, che caratterizzano la figura del quadro. Erronee sono le considerazioni del Tribunale non pertinenti 10 nè convincenti circa il comportamento successivo delle parti, essendo prive di rilievo in circostanze evidenziate dal Tribunala medesimo, ae non decisive in senso opposto, dovendo il premio essere pattuito anno per anno, per cui il relativo diritto non oo teva sorgere negli anni in cui l'accordo integrativo non fosse stato raggiunto. Non è comprensibile come si può argomentare a favore dell'esistenza del diritto al premio dalla considerazione che, scaduto il periodo di originaria validità del CCNL, gli accordi a livello integrativo non vennero stioulsti. Incongrua è la considerazione del Tribunale che con la stipula del nuovo contratto si pervenne all'abolizione del premio risultati del 1.1.1993, e alla sua sostituzione con il premio produttività fu affiancata l'erogazione di una indennità una tantum, salva la de trazione dei trattamenti corrisposti indebitamente medio tempore. Ma la lettura della nuova clausola collettive condotta secondo i criteri esegetici di legge conduce a conclusioni del tutto opposte a quelle del Tribunale, che erroneamente ha argomentato che 1'importo forfeterio doveva. costituire il ristoro per la manosta percezione e abolizione del premio, cosicchè l'attribuzione della voce retributive venne continuativamente garantita al perso- nale in servizio, sie ure in modo surrettizio per il 1993/94, ed anche il resistente, cessato dal servizio nel 1993, avrebbe dovuto percepire la sua quota. Le parti sociali con il CCNL 1993/95 non hanno pensato di poter 11- sopprimere retroattivamente un diritto spettante ai quadri. In definitiva il diritto dei quadri #l premic per i risultati sorgeva anno per anno in forza degli accordi raggiunti in sede integrativa e, essendo venuto meno tale diritto per alcuni anni in mancanza della sua fonte, le parti si avvalsero ex post del rimedio dell'une tantum de corrispondere ai quadri tuttora in servizio, con la detrazione delle gomme indebitemente e casual- mente percepite. Il discosto dell'art. 2099 2° comma c.c. non può trovare appli- cezione quando si tratta di determinare il quantum di una singole componente del trattamento economico, potendo l'entità del premio per i risultati essere stabilita soltanto dall'accordo integrativo unitamente l'attribuzione del diritto. Sulla base di tali considerazioni la ricorrente società chiede l'accoglimento del ricorso. Osserva la Corte che il motivo è infondato (v. Cass. 29 novembre 2001 n. 15153 ed altre). L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune devoluta al giudice del merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi či motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Cass. È giugno 2001 m. 7828; Cass. 22 gennaio 2000 n. 709). In tema di interpretazione di contratti l'art. 1362 c.C., ancorchè prescriva all'interprete di non limitarsi al significato letterale delle parole, non svaluta tale criterio, che costituisce mezzo prioritario e fondamentale per la ricerca della comune inten- il si-zione delle parti, attribuendo ad ogni frase o parola gnificato che loro è proprio. Ne deriva che il giudice di me- rito, prima di accedere a successivi e sussidiari parametri di interpretazione, deve dare ragione dell'equivocità o della insufficienza del dato letterale, a meno che l'inidoneità di tale deto non sia di palmare evidenza (Cass. 20 marzo 1996 n. 2372 ed altre). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che si è posto anzitutto il problema della identificazione della norms. collettiva da applicare nel caso in esame caratterizzato dalla prestazione in favore delle Ferrovie dello Stato della propria attività, fino al dicembre 1993, data del prepensionamento, da carte del Sucato, inquadrato in V area. Sul punto l'impugnate sentenza ha affermato che al rapporto di lavoro de quo doveva applicarsi, anche per l'anno 1993, l'art. 49, punto 5, del CCNL 1990-92, stanti la mancata diedesta del contratto medesi- la sua automatica proroga ai sensi dell'art. 107, comma 2°, e la inoperatività nei confronti del lavoratore cessato medio tempore del servizio del successivo accordo del 18 novembre 1994, che aveva retroattivamente abolito il premio risultati quadri. Quindi il Tribunale, dopo aver operato la ricognizione dell'an- zidetto art. 49, che prevede che "il contratto integrativo per i quadri è rappresentato dal premio annuale per risultati", - 13 - ha dato atto, ai fini interpretativi, dell'ambiguità del testo nel profilo letterale, passando quindi ad esaminare, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le disposizioni di natura negoziale non già atomisticamente, bengi nel loro complesso e nelle interre- lazioni, per trarne la ratio e la logica della volontà delle parti. In tale operazione ermeneutica ha ravvisato il referen- te della espressione usata nello "integrativo di cui all'accor- do 19 maggio 1990", menzionato al punto n) dell'art. 33, quale elemento aggiuntivo della retribuzione, ma previsto ad esclusi- vo beneficio del personale non quadro, affermando così il valore non programmatico dell'art. 49, che viene a configurare un diritto perfetto all'attribuzione del premio de quo, devolvendo alla contrattazione integrativa soltanto la determinazione relativa al concreto contenuto di tale voce aggiuntiva della retribuzione. Sempre ai fini della identificazione della comune intenzione delle parti, ha infine tratto argomenti di conferma, ai sensi del comma secondo dell'art. 1362 0.0., dal comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, rilevando che effettivamente le stesse, successivamente all'approvazione dell'art. 49, avevano stipulato intese riguarda ti l'individuazione di parametri per la determinazione in concreto del diritto per- fetto al premio risultati quadri, già attribuito in sede di contrattazione collettiva ai lavoratori. Ed invero, con l'accordo 23 marzo 1991, le parti, preso atto della mancata definizione degli obiettivi di produzione e di produttività e del mancato 14 accordo sui fattori di valutazione ad opere del dirigente, non avevano messo in discussione la debenza del premio, ma ne avevano convenuto la corresponsione sulla base degli stessi criteri adottati per l'attribuzione del superminimo. Cosi dopo la scadenza del periodo di originaria validità del CONL 1990- 92, non erano stati più stipulati accordi collettivi per la determinazione concreta del beneficio, ma per gli anni fino alla sua sostituzione, attuata con il CCNL 1993-95, era in- contestato il diritto alla percezione del premio risultati. Alla sua sostituzione con il premio di oroduttività, a decor- rere dal 1° gennaio 1995, era stata, infatti, affiancata l'ero- gazione di una indennità una tantum, dalle quale avrebbero dovuto essere defalcati i trattamenti eventualmente corrisposti medio tempore in relazione agli istituti economici cassati, e quindi anche a titolo di premi risultati. Tale importo forfetario ave- va costituito il ristoro tra l'altro, per la mencata perce- ' zione e abolizione del premio per l'anno 1993, che poteva essere assegnato in via equitativa, ai sensi dell'art. 2099, secondo comma, C.
0. Trattasi di giudizio congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità. Oltretutto l'interpretazione sul valore non programmatico dell'art. 49, configurante un diritto perfetto al conseguimento del premio de quo, con devoluzione alla con- trattazione integrativa di ogni determinazione concreta rela- 15 1 tiva a tale voce aggiuntiva della retribuzione, risponde al principio di non discriminazione retributiva nell'ambito dello stesso settore produttivo (v. in tema Cass. 11 maggio 2000 n. 11280). D'altro cento le censure formulate non colgono il significato complessivo della operazione ermeneutica, perchè incentrate su singole fasi, finendo così con il contrapporre in modo apodittico una diversa interpretazione della norma fondata sulla sua nature neramente programmatica. Fer quanto riguarda la denuncia di violazione dell'art. 2009, 2° comma c.c., si rilevano profili di inammissibilità delle doglianza. Ia norme assegna al giudice il potere di determina- re la retribuzione spettante al lavoratore in mancanza di ac- cordo tre le parti. Ma nel caso in esame la ricorrente non ha denunciato l'illegittimo esercizio di tale potere da parte del Tribunale nella individuazione della retribuzione, bensì 1'intervento di talc organo, in sostituzione della volontà delle parti, nella determinazione dell'an (e del quantum) della indennità aggiuntiva. Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. - 16 - Così deciso in Roma il 6 novembre 2002. Il Presidente (dr. Gills vbe Ianniruberto) Il Consigliere estensore (df Donato Figurelli) Fijanito HANGELTERE Depositato intfou celleria FEB. 2003 IL CANCELLIERE -17-