Sentenza 28 giugno 2016
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In tema di reato di invasione di terreni o edifici, per la configurabilità dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 633 cod. pen., è necessario che l'azione invasiva sia stata commessa collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione.
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- 1. Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
Leggi di più… - 2. Invasione di terreni o edifici - raccolta di giurisprudenzaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 19 agosto 2019
L'invasione di terreni o edifici (giurisprudenza) – indice Cos'è il reato Raccolta di giurisprudenza Il reato di invasione di terreni o edifici è disciplinato dall'art. 633 c.p., e più volte reso oggetto di analisi giurisprudenziale nelle ordinanze che si sono succedute negli anni. Dopo un breve riepilogo dell'ipotesi di reato, le sue sanzioni e le aggravanti, esaminiamo una raccolta di giurisprudenza, facendo cenno alle pronunce più significative in materia. Cos'è l'invasione di terreni o edifici Come abbiamo già rammentato in apertura di questo approfondimento, il reato di invasione di terreni o edifici è previsto dall'art. 633 c.p., secondo cui Chiunque invade arbitrariamente terreni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 43120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43120 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
ACR 43 1 2 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 28 giugno 2016 Sentenza n.:1929/2016 dott. Antonio Prestipino Presidente Consigliere dott. Marco Maria Alma 4375,2015 Reg. gen. n.: dott. Stefano Filippini Consigliere - dott. Sergio Beltrani Consigliere - Consigliere relatore - dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UG FR, nato a [...] l'[...] - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 24 ottobre 2014, RG n. 1756/2010. Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo; udito il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 24 ottobre 2014, ha confermato la sentenza di condanna, emessa nei confronti di FR UG dal Tribunale etneo in data 26 novembre 2009, per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., consistito nell'aver invaso arbitrariamente, in concorso con più di dieci persone, un capannone industriale al fine di tenervi una manifestazione musicale di genere "rave". L'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo: l'erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen., in quanto esulerebbe dalla fattispecie incriminatrice la condotta di introdursi in modo solamente precario nel fondo altrui, non accompagnato dal fine di occuparlo o comunque di trarne profitto;
la carenza di offensività o lesività dell'azione, in quanto svoltasi per poche ore all'interno di un capannone in stato di completo abbandono;
प्र 1 l'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 633, secondo comma, - cod. pen. (aver commesso il fatto in più di dieci persone) perché deve escludersi che abbiano concorso nel reato le centinaia di persone che hanno partecipato alla festa "rave" avendone avuto notizia tramite volantinaggio: questi ultimi, infatti, non avevano alcuna consapevolezza dell'altruità del capannone e non hanno recato alcun apporto partecipativo all'azione invasiva, già interamente consumatasi nella fase preparatoria della manifestazione musicale;
improcedibilità dell'azione per difetto di querela, una volta venuta meno - la procedibilità d'ufficio conseguente alla contestazione dell'aggravante di cui al punto precedente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo per ciò che concerne l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 633, secondo comma, cod. pen. e deve essere rigettato quanto al resto. Consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio limitato alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, concernendo la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 633 cod. pen. Si tratta di doglianze infondate, in quanto l'organizzazione di una festa della durata di varie ore è sufficiente ad integrare quel minimo di stabilità che connota l'azione invasiva. Il profitto conseguito dal reo consiste nell'aver evitato di dover cercare un altro luogo, eventualmente anche a pagamento, nel quale allocare la manifestazione musicale. L'invasione si è dunque consumata già al momento dell'accesso abusivo del UG nel capannone industriale per approntare le strutture (luci e impianto audio) necessarie per il "rave party". Consegue, al contempo, l'insussistenza della circostanza aggravante di aver commesso il fatto in più di dieci persone. Dagli atti processuali non risulta che l'originaria invasione del capannone sia stata commessa da altri che dal solo UG. Le altre centinaia di persone che, nel corso della nottata, hanno partecipato alla festa rave, sono giunte sui luoghi solo in un secondo momento, quando il capannone era stato già abusivamente occupato dall'imputato. Sul punto si registra un unico e risalente, ma tutt'ora attuale, precedente di questa Corte, secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 633, secondo comma, cod. pen. esige che le più persone concorrenti agiscano riunite, nel senso che esse siano simultaneamente presenti sul luogo del delitto e che unitamente impieghino la loro azione per la consumazione del delitto stesso (Cass. 21 gennaio 1953, in GP 1953, A ว II, 425, 384). La ratio della circostanza aggravante, infatti, è quella di reprimere con un più aspro trattamento sanzionatorio quelle condotte collettive rispetto alle quali, proprio in ragione del numero delle persone che vi prendono parte, la difesa privata è più ardua. Tale condizione non ricorre nel caso di specie e, in conclusione, deve affermarsi che il delitto è stato consumato in forma individuale. Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di aver agito in più di dieci persone, con rinvio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La caducazione dell'aggravante non fa venir meno la procedibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen., essendo il capannone oggetto di invasione di proprietà pubblica (circostanza risultante anche dal capo di imputazione e non contestata dal ricorrente). Non osta a tale conclusione il fatto che il capannone industriale fosse stato assegnato in uso ad un privato. Infatti, la destinazione pubblicistica di un immobile non viene meno anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, a meno che non vi sia stato il definitivo trasferimento della proprietà (Sez. 2, n. 10796 del 25/01/2002 Rv. 221845; fattispecie in tema di perseguibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen., del reato di invasione di un alloggio realizzato dall'Istituto autonomo delle case popolari)
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, esclusa l'aggravante del numero delle persone, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2016. Il Presidente Il Consigliere est. (Cosimo D'Arrigo) (Antonio Prestipino) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 OTT. 2016 IL Dr Funzionari Giudiziario MADIC Marina PERILLI O N E 3