Sentenza 8 luglio 1999
Massime • 1
Si verifica lesione essenziale del diritto di difesa in sede di riesame quando, tra gli atti trasmessi dalla autorità procedente, manchino sia la trascrizione dell'interrogatorio fonoregistrato dell'indagato, sia il verbale in forma riassuntiva. Quest'ultimo, infatti, garantisce che l'interrogatorio si è verificato e che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati. La trascrizione della registrazione dell'interrogatorio, per altro, può essere omessa solo in presenza della verbalizzazione riassuntiva, con la conseguenza che la mancanza di entrambi gli atti, pur se al tribunale siano state trasmesse le sole "cassette", rende inutilizzabile un atto che ha funzione di garanzia e costituisce momento fondamentale della strategia difensiva. (Vedi Corte cost. sentenza 3 aprile 1997 n. 77).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/1999, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai sig.ri Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 8.7.1999
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Lucio Toth " N.3723
Dott. Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
Dott. Mario Rotella " N.22221/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
D'RI RE nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 2-4-1999;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Carlo Taormina;
Con ordinanza del 2-4-1999 il Tribunale di Napoli, confermava l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 16-3-1999 nei confronti di D'RI RE, rigettando l'istanza di riesame.
Proponeva ricorso il D'RI sostenendo con il primo motivo la nullità dell'atto impugnato perché, in violazione dell'articolo 309 comma 5^ c.p.p., non era stato trasmesso al giudice del riesame il verbale dell'interrogatorio eseguito nei confronti dell'indagato e, segnatamente la trascrizione dell'interrogatorio medesimo effettuato con strumenti di fonoregistrazione. Aggiungeva il ricorrente che la trascrizione doveva ritenersi un momento integrante della verbalizzazione dell'interrogatorio dell'imputato, e che comunque dagli atti non risultava che il Tribunale avesse ascoltato la registrazione fonografica.
La censura è fondata.
Con la sentenza n. 77, emessa il 3 Aprile 1997 la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, ha essenzialmente una funzione di "garanzia". Attraverso di esso il GIP ha la possibilità di verificare se sussistono tutti i presupposti di legge per il mantenimento della custodia cautelare, ma soprattutto la persona sottoposta alla misura, esercita il diritto di difesa conoscendo tutti gli elementi della contestazione che hanno determinato la decisione per lui pregiudizievole ed ha la possibilità di contrastarli deducendo le sue ragioni ed eventuali elementi a suo favore. È quindi il primo momento di confronto dialettico del processo, in cui viene data alla parte indagata la possibilità di dialogare ed al giudice di assumere sostanzialmente la funzione di terzietà. Attraverso l'interrogatorio il procedimento esce dalla fase inquisitoria, per iniziare il cammino accusatorio che avrà il suo momento culminante nel dibattimento. Proprio per questo, l'interrogatorio dell'indagato deve essere svolto con le forme previste dagli articoli 294 e 141 bis c.p.p., in modo da poterne conservare puntualmente il contenuto, che dovrà necessariamente costituire oggetto di esame nel provvedimento del GIP ed in quello del giudice del riesame, e di discussione fra le parti. Nel caso in esame l'interrogatorio reso davanti al GIP ai sensi dell'articolo 294 c.p.p. è stato documentato con le modalità di cui all'articolo 141 bis c.p.p., con mezzi di riproduzione fonografica.. Risulta però dagli atti che la registrazione non è stata trascritta prima del giudizio di riesame nonostante vi fosse stata richiesta sia del P.M., sia della difesa del D'RI ed inoltre non risulta sia stato redatto, verbale in forma riassuntiva dell'interrogatorio. I due inadempimenti, rendono operativa la norma del primo comma dell'articolo 141 bis, nella parte in cui sancisce che le modalità di documentazione dell'interrogatorio devono essere osservate a pena di inutilizzabilità dell'atto.
Infatti la redazione del verbale in forma riassuntiva costituisce un elemento essenziale dell'interrogatorio, tanto da potersi considerare un tutt'uno con esso, poiché garantisce che l'avvenimento si è verificato e che la registrazione è contenuta nelle cassette o nei dischetti allegati. Inoltre attraverso la verbalizzazione in forma riassuntiva si ha la possibilità di acquisire immediatamente il contenuto delle domande e la sintesi delle risposte, sia per un approccio sintetico al contenuto dell'interrogatorio sia come ulteriore garanzia in ordine a possibili manipolazioni della verbalizzazione registrata.
La mancata verbalizzazione per riassunto priva di efficacia l'atto registrato proprio perché vengono meno le due garanzie indicate. La seconda violazione dell'articolo 141 bis c.p.p., consistente nel non aver effettuata la trascrizione della riproduzione nonostante la richiesta delle parti, assume particolare rilievo anche per la concomitante mancanza della verbalizzazione per riassunto. La norma infatti prevede la possibilità di ometterla, ma soltanto allorché sia stato adempiuto all'obbligo di effettuare la verbalizzazione riassuntiva e non vi sia una precisa richiesta delle parti. L'interrogatorio di D'RI è inficiato sia dalla mancanza della verbalizzazione per riassunto sia dall'inadempimento della richiesta formulata dalle parti.
Il Tribunale nell'esaminare l'eccezione proposta dalla difesa, si è limitato ad affermare che in atti esistevano le cassette contenenti la fonoregistrazione dell'interrogatorio e che quindi, indipendentemente dalla trascrizione, era possibile esaminarne il contenuto Non ha però affermato di averlo esaminato e non si è fatto carico di verificare l'incidenza che assumevano sulla validità formale dell'atto la mancanza della verbalizzazione per riassunto e della trascrizione.
In realtà i vizi dell'atto formato nel corso della procedura davanti al GIP hanno inciso sull'esercizio del diritto di difesa, anche nella fase successiva davanti al Tribunale del riesame, non essendo state utilizzate possibilità di pronta conoscenza e di verifica del contenuto del l'interrogatorio dell'imputato. È di tutta evidenza inoltre che fra gli atti trasferiti a norma del 5^ comma dell'articolo 309 c.p.p., mancavano il verbale per riassunto e la trascrizione dell'interrogatorio.
Ciò ha determinato una lesione essenziale del diritto di difesa che ha inciso sull'intero procedimento.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso esime il collegio dall'esame delle altre censure.
L'ordinanza pertanto va annullata senza rinvio insieme con quella emessa dal GIP in data 16-3-1999 e deve dichiararsi priva di effetti la misura cautelare disposta nei confronti di D'RI RE. La cancelleria dovrà provvedere per gli adempimenti di cui all'articolo 626 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza, nonché quella emessa dal GIP il 16-3- 1999 e dichiara priva di effetti la misura cautelare disposta nei confronti di D'RI RE;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 626 c.p. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 8 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999