Sentenza 3 luglio 2002
Commentario • 1
- 1. Come distinguere il lavoro subordinato da quello autonomoAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9623 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
I D , O LL O S Aula 'A' A S O S 3 P A 7 IM - REPUBBL0 9 6 2 3 / 0 2 8 3 - A 3 7 D 5 1 E E T G N E G S E E C L IN NOME DEL RE POLO ITALIANO E R A L L E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D Oggetto SEZIONE LAVORO Lavcro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R. G. N. 23641/99 Cron. 25966 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. Michele DE LUCA Rep. - Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Ud. 27/03/02 Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO ALEARDO ALEARDI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell'avvocato GAETANO MARGIOTTA, che lo rappresenta E difende unitamente all'avvocato NICOLA CIFELLI, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 Centrale dell'Istituto, 1352 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 861/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 28/05/99 R.G.N. 211/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ¡ udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato CIFELLI;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Verona confermava la sentenza del Pretore della stessa sede n. 102/98, che aveva rigettato l'opposizione dell'Istituto Aleardo Aleardi s.r.l. contro un decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'INPS, di quanto dovuto dalla società Blade in dipendenza della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la stessa società e quattordici lavoratori addetti al trasporto degli alunni dell'Istituto dalla loro abitazione alla scuola e viceversa - in base al rilievo che, nonostante il contrario nomen iuris dato dalle parti, quei rapporti di lavoro andavano qualificati subordinati, appunto, in quanto non solo era imposta l'osservanza di un orario di lavoro, ma anche perché i lavoratori - utilizzando attrezzature di proprietà della società non assumevano rischi né oneri di - spese a proprio carico e, peraltro, l'asserita autonomia dei lavoratori medesimi non li esimeva dall'obbligo di avvertire la società in caso di eventuali assenze. Avverso la sentenza d'appello, la società soccombente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione di norme di diritto (art. 2094, 2222, 1362 ss. c.c.) nonché vizio di motivazione (art.360, n. 3 e 5, c.p.c.) si censura la sentenza impugnata per avere qualificato subordinati i - dedotti rapporti di lavoro, omettendo di considerare il contrario nomen iuris dato dalle parti e l'assenza del vincolo di subordinazione, non rilevando, in contrario, l'osservanza dell'orario in quanto inerente alla prestazione richiesta. Il ricorso é fondato.
2. Elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro - autonomo é la subordinazione, intesa questa come vincolo di soggezione - personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria - secondo l'orientamento, (ora) consolidato almeno nelle linee essenziali, della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 379/99 delle sezioni unite e n. 6727, 5989, 3887, 2970, 1666,224/2001, 15001, 14414, 11182, 6570/2000 della sezione lavoro) - altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris – che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (c.d. autoqualificazione) - dal quale, tuttavia, in nessun caso si può prescindere - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5665, 3200/2001, 6819, 4533, 1924/2000) ed assume rilievo addirittura - decisivo, ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (sul punto, vedi anche Corte cost. n.115 del 1994). 2 La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il primo motivo del ricorso incidentale.
3.E' ben vero, infatti che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal - - giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento con la conseguenza che il vizio di motivazione deve - emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del 3 "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Tuttavia la violazione dei principi di diritto enunciati in tema di - qualificazione giuridica dei dedotti rapporti di lavoro (come subordinati oppure emerge, proprio, dalla motivazione della sentenzacome autonomi) - impugnata.
4.Invero la sentenza impugnata prende atto del nomen iuris di lavoro che ai dedotti rapporti é stato dato dalle parti autonomo - ma - sostanzialmente ne prescinde. Infatti l'asserita natura subordinata degli stessi rapporti non é sorretta – alla luce dei principi di diritto enunciati - dalle concrete modalità di svolgimento dei rapporti medesimi, quali risultano accertate - insindacabilmente – dal giudice - di merito. Mentre ne esula, infatti, l'elemento essenziale della subordinazione, gli altri elementi (quali, osservanza di un determinato orario ed assenza di rischio per il lavoratore) che la sentenza impugnata assume a fondamento della - proposta qualificazione giuridica non possono, per quanto si é detto, - surrogare la subordinazione o, comunque, assumere il valore decisivo - che viene loro assegnato ai fini della qualificazione prospettata - ma soltanto essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, nell'ipotesi - peraltro indimostrata nella specie - che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
5.Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente accolto. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, - contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Uincluzo Millo hechele De Luca. . L , A O SS L L O TA B , I A D A T R O P 0 0 celleria 1 2 . A T -3106 2007 P E 1 L T Can fuselle A A N 2 T SE IC g IS E q G IT E IC ( R D A L O L E D 5