Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA3004 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 7988/99 Cron. 7079 Rel. Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 26/10/01 Consigliere Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente 4 S EN TE NZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
C.O.T. (CURE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE) S.P.A. in del legale rappresentante pro tempore,2001 persona 4103 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO A. mr -1- AZUNI 9, presso 10 studio dell'avvocato DE CAMELIS RAFFAELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MUNAFO' FRANCESCO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 430/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 07/01/99 R.G.N. 661/96; 354 BSR.G.L. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore: Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso. per l'inammissibilita' del ricorso. 6m r -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorsi al Pretore di Messina depositati il 27 marzo e il 14 luglio 1993, la s.p.a. C.O.T. (Cure Ortopediche Traumatologiche) proponeva opposizione avversO due decreti ingiuntivi (n. 512/1992 e n. 1273/1993) emessi nei confronti di essa società su istanza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il pagamento rispettivamente di Lire 2.674.298.409 e Lire 44.405.989, а titolo di contributi e somme aggiuntive relativi ad omissioni per i periodi dal 1° aprile 1989 al 30 giugno 1992 e dal 1° ottobre 1992 al 31 ottobre 1992, e deduceva la illegittimità delle opposte ingiunzioni sul rilievo il suo diritto agli sgravi che sussisteva contributivi di cui alla legge n. 1089 del 1968, essendo essa società inquadrata, ai fini degli sgravi, nel settore industria, come accertato da sentenze del pretore di Messina passate in giudicato, mentre, solo ai fini previdenziali, era inquadrata nel settore commercio. L'Istituto resisteva all'opposizione, specificando in memoria difensiva che il credito fatto valere derivava dalla indebita esposizione a conguaglio contributivo di sgravi non spettanti e 6mr. 3 dall'inquadramento a fini contributivinon invece nel settore industria;
sosteneva la inammissibilità, in linea generale, di un diverso inquadramento ai fini contributivi ed al fine degli sgravi, e che la classificazione disposta dall'Istituto doveva ritenersi avere effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali ai sensi marzo 1989 n. 88. dell'art. 49 della legge L'Istituto, poi, per l'ipotesi di riconoscimento del diritto della C.O.T. agli sgravi in forza delle invocate sentenze passate in giudicato, affermava il proprio diritto a procedere al reinquadramento della società C.O.T. nel settore industria (dal settore terziario) e di ottenere quindi il pagamento della maggiore contribuzione prevista per tale settore;
formulava in questo senso domanda subordinata di accertamento del proprio credito al detto titolo (che dichiarava non essere compreso decreto ingiuntivo), previa occorrendonel ammissione di c.t.u., e chiedeva, quindi, per l'ipotesi che dalle risultanze di giudizio credito dell'INPS, che la emergesse un diverso condannata per quanto di società opponente fosse Gmr. ragione. I l Pretore pronunciava sentenza, in data 22 4 novembre 1994, con la quale, ritenuto che la richiesta dell'INPS di ottenere il pagamento di una maggiore contribuzione, sulla base delle diverse previste per il settore aliquote contributive industria, non era nella specie ammissibile per non essere stata avanzata al riguardo domanda dichiarava il diritto dellariconvenzionale, società opponente di usufruire degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 1089 del 1968 e successive modifiche, e per l'effetto revocava decreti ingiuntivi opposti (condannando peraltro la C.O.T., in quanto non aveva provato di avere soddisfatto il credito dell'INPS neppure nel applicazione ridotto ammontare derivante dalla degli sgravi, a versare all'Istituto le somme da rideterminarsi nel rispetto del principio ora enunciato). L'INPS proponeva appello, riconoscendo, anzitutto, il diritto della società C.T.O. agli sgravi contributivi quale impresa industriale, per effetto di sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Messina (561/86), ma contestando la possibilità, ammessa dal primo giudice, del doppio inquadramento ai fini degli sgravi e dell'obbligo censurava, inoltre, la decisionecontributivo;
5 pretorile per avere ravvisato, a carico di esso Istituto l'onere di proporre domanda riconvenzionale per far valere il credito derivante dalla diversa quantificazione contributiva connessa all'inquadramento nel settore industria, onere che assumeva essere insussistente in relazione alla posizione processuale del resistente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Messina, con sentenza in data - 7 gennaio 1999, nel riformare 13 novembre 1998 limitatamente alla statuizione sulle spese la decisione di primo grado, ha confermato per il resto la pronuncia pretorile, rigettando l'appello dell'INPS. Il giudice del gravame ha innanzitutto affermato essere circostanza incontestata la spettanza alla società C.O.T. del diritto agli sgravi contributivi derivante dalla qualificazione quale impresa industriale a seguito di sentenze passate in giudicato, diritto riconosciuto dallo stesso INPS nell'atto d'appello. На affermato, inoltre, c.d. doppiola legittimità del inquadramento, rilevando che il nuovo sistema di qualificazione delle imprese previsto dalla legge Emr n. 88 del 1989 ha carattere generale e persegue 6 finalità di ordine assistenziale e previdenziale, mentre la disciplina degli sgravi contributivi ha natura speciale, destinata ad operare in ambito territoriale ben definito e per finalità particolari, quali l'incentivazione di attività produttive e la promozione dell'occupazione; ed ha richiamato al proposito giurisprudenza di legittimità. Ha poi ritenuto esatta la declaratoria di improponibilità della domanda dell'INPS circa l'inquadramento della società C.O.T. come industria ai fini contributivi, per non avere l'Istituto formulato alcuna domanda riconvenzionale ed essersi limitato a dichiarare di riservarsi di procedere di inquadramento. Su all'eventuale modifica ha, peraltro, quest'ultimo punto il Tribunale ritenuto che, anche a voler diversamente argomentare, l'appello dell'INPS era comunque infondato nel merito ed in proposito: ha affermato, facendo richiamo a sentenza delle Sezioni Unite di Un. 18 maggio 1994 n. questa Corte (Cass. Sez. 4837), che il sistema di classificazione introdotto dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989 era applicabile soltanto nei confronti dei datori di lavoro che avevano iniziato l'attività a partire dalla entrata in vigore di tale legge (28 marzo Ener 7 1989), mentre il terzo comma del detto articolo transitoria, il faceva salvo, con disposizione regime amministrativo di inquadramento previgente per le imprese operanti in periodo antecedente, con la conseguenza che un'impresa di servizi, aggregata al settore commercio con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 797 del 1955 (in materia di assegni familiari) e contestualmente inquadrata nel settore industria ai fini previdenziali, conservava, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 88/1989, il doppio inquadramento che le competeva in precedenza, così come pure indirettamente confermato dalla disposizione della legge finanziaria 1996 (art. 1, comma 234) che stabiliva la cessazione di efficacia della disciplina prevista dall'art. 49 con decorrenza 1 gennaio 1997 con ciò facendo salvo il periodo pregresso. Il giudice d'appello ha, quindi, osservato che tale disciplina era riferibile alla società C.O.T., la quale aveva iniziato ad operare nell'anno 1962 ed era stata sempre e pacificamente inquadrata nel settore terziario, anche in conformità al decreto ministeriale 20 giugno 1934, con il quale tutte le case di cura erano state inquadrate nel settore commercio. 8 L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte (notificato il 12 aprile 1999) affidato ad un unico motivo. La società intimata resiste con controricorso, delnel quale eccepisce la inammissibilità ricorso, anche con riferimento a sentenza passata in giudicato (sent. del Tribunale di Messina n. 298 del 6 ottobre 1998), che ha contestualmente prodotto;
ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-11 ricorrente INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e dell'art. 2195 cod. civ. nonché vizio di motivazione anche in relazione all'art. 2909 cod. civ. (ex art. 3609 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Censura l'impugnata sentenza, deducendo che gli inquadramenti effettuati ai sensi degli artt. 33 d 34 del DPR n. 797/1955 dovevano essere disapplicati dal giudice per illegittimità, dato il contrasto con l'art. 2195 c.c. ed il terzo comma dell'art. 49 della legge n. 88/1989. Deduce la erroneità della pronuncia di improponibilità della domanda di maggiori contributi (in quanto non formulata come e sostiene invece essere domanda riconvenzionale) 9 stata tale domanda ritualmente proposta, in considerazione della posizione di attore in senso sostanziale di esso Istituto. Sostiene la erroneità edell'applicazione del c.d. doppio inquadramento, al proposito riporta motivazione si sentenza di 2392/99"), richiamando ilquesta Corte ("n. principio secondo cui l'accertamento della natura industriale dell'impresa ai fini degli sgravi sui contributi incide sulla classificazione della stessa ai fini delle aliquote dei medesimi contributi. 2.-Il ricorso è inammissibile. Infatti la questione oggetto del presente giudizio è coperta da giudicato, così come eccepito in controricorso dalla società C.O.T. che ha dedotto la formazione di giudicato intervenuto successivamente alla pronuncia della sentenza qui impugnata (dal che la inapplicabilità dell'art. 395 5 c.p.c.) ed anteriormente al ricorso dell'INPS n. di cui si discute. Parte resistente ha svolto ritualmente l'eccezione nel proprio atto difensivo, producendo 372 contestualmente, nell'osservanza dell'art. (trattandosi di produzione attinente c.p.c. all'ammissibilità del ricorso per cassazione), la Emr. 10 sentenza del Tribunale di Messina in data 19 giugno- 6 ottobre 1998 n. 298, non impugnata e passata in giudicato. Questa sentenza di merito, divenuta definitiva in data 13 gennaio 1999 per mancata impugnazione, ha accertato, con valore di giudicato, relativamente a periodo contributivo (dal 1° luglio al 30 settembre 1992) intermedio tra i due periodi oggetto dei decreti ingiuntivi opposti nel presente giudizio, ed in relazione alla attività imprenditoriale della C.O.T., cui parimenti attiene l'attuale controversia, che a tale società spettava il diritto di ottenere gli sgravi contributivi di che trattasi ed altresì competeva il diritto alla applicazione delle aliquote contributive riguardanti il settore commercio ai fini previdenziali. Tali situazioni giuridiche, implicanti il dellariconoscimento del diritto società ingiunta al c.d. "doppio inquadramento", costituiscono precedente logico e giuridico essenziale e necessario anche con riguardo alle questioni della debenza dei contributi e delle dall'INPS per i periodi cui si somme pretese riferisce il presente giudizio. Il citato giudicato ha, pertanto, ad oggetto, e copre, un accertamento 11 preliminare e indispensabile per la pronuncia cui tende questo giudizio e che di essa costituisce la necessaria premessa e il fondamento logico e giuridico (cfr., in argomento, tra le molte, Cass. 16 aprile 1999 n. 3795; 27 ottobre 1994 n. 8865; 24 ottobre 1978 n. 4807). nella specie, Dal che l'operatività, giudicatodell'eccepito e la conseguente inammissibilità del ricorso stante l'accertato e definitivo accertamento, facente stato ad ogni effetto tra le parti (art. 2909 C.C.), dei presupposti su cui si fonda la sentenza impugnata. dalla ora considerata,3. Indipendentemente decisiva (ma successiva alla sentenza impugnata), inammissibilità del ricorso causa di per va comunque rilevato per una compiuta cassazione, - valutazione della fattispecie dedotta in sede di legittimità, particolarmente sotto il profilo della soccombenza di alcuna delle parti, rilevante anche ai fini del carico delle spese - che la domanda per ottenere il pagamento dei dell'Istituto contributi previsti per il settore maggiori (alla qual domanda esclusivamente industriale attiene il presente giudizio di legittimità) è da Ems. ritenere pur essa inammissibile: e su questo punto 12 l'impugnata sentenza risulta corretta ed esente dalla corrispondente censura svolta sul punto dall'Istituto ricorrente. Va rilevato al riguardo che, secondo quanto precisato dall'INPS nella memoria difensiva depositata in risposta alla opposizione ai decreti ingiuntivi, la domanda azionata a mezzo della procedura monitoria così come appunto risulta dagli atti di causa, suscettibili di esame diretto di questa Corte vertendosi in tema di "error in procedendo" - riguardava il credito avente ad oggetto il recupero delle somme detratte mediante conguaglio dalla società, a titolo di sgravio, dai contributi dovuti, e non riguardava invece il credito avente ad oggetto il pagamento dei maggiori contributi conseguente all'inquadramento della società nel settore industria (ed infatti 1'INPS nella suddetta memoria del 5 novembre 1993 specificava che "il credito dell'INPS deriva dall'indebita esposizione a conguaglio contributivo dall'inquadramento di sgravi non spettanti e non contributivo nel settore industria"). Orbene, il diritto della C.O.T. all'applicazione degli sgravi stato esplicitamente riconosciuto sin dall'atto d'appello Emr 13 (v. punto n. 1 motivi appello INPS 15 marzo 1995) dallo stesso istituto di previdenza: il quale, nella citata memoriaperaltro, aveva introdotto difensiva depositata il 5 novembre 1993, pur se in via subordinata, la diversa e nuova domanda volta ad ottenere il pagamento del maggior importo dei contributi correlati all' inquadramento nel settore industria (v. punto n. 4, ove l'opposto INPS dichiara di formulare "domanda subordinata di accertamento del proprio credito a tale titolo non compreso nel decreto ingiuntivo - previa occorrendo ammissione di C.T.U. con conseguente condanna dell'opponente"). Al proposito devono richiamarsi e ribadirsi principi già affermati da questa Corte (v. in ispecie Cass. 24 marzo 1998 n. 3115, 3 marzo 2001 W 1998 n. 3114; cfr. Cass. 17 maggio 1998 n. 4422, 29 luglio 1994 n. 7095) sul punto della posizione processuale delle parti nella controversia previdenziale, o di lavoro, che sia stata promossa con procedimento monitorio e sia proseguita, dopo l'opposizione al decreto ingiuntivo, in sede di cognizione ordinaria. E va quindi anzitutto ricordato che, poiché l'opposizione trasforma il procedimento per ingiunzione, cui va applicata la Enr 14 disciplina di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., in giudizio a cognizione ordinaria, il giudizio sull'opposizione, nella suddetta controversia, soggetto alle norme sul rito del lavoro e quindi alla disciplina di cui agli artt. 414 e seguenti c.p.c.- Resta fermo il principio, riferibile in via generale al giudizio sull'opposizione a decreto, che in questo giudizio il creditore opposto riveste la qualità sostanziale di attore, quale parte che ha promosso il procedimento con il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente con i riveste la qualità sostanziale di convenuto, correlativi oneri probatori secondo la distinzione (tra fatti costitutivi e fatti estintivi о modificativi del diritto fatto valere in giudizio) posta dall'art. 2697 C.C. (cfr., tra le molte, Cass. 4 maggio 1994 4296, 17 novembre 1998 n. n. 11417). Dal che consegue che la domanda del creditore- -attore va individuata, e valutata nel suo contenuto e nei suoi limiti, con riferimento ed avendo riguardo al ricorso per ingiunzione, che è l'atto Come inizialmente introduttivo del giudizio (solo monitorio). 15 Poiché tale atto introduce direttamente e immediatamente una fase speciale e sommaria del svolge senza il procedimento, che si contraddittorio della controparte e che consente prospettazioni e deduzioni semplificate e ridotte (pur nella garanzia della forma scritta della ai sensi degli artt. 634 e prova, richiesta 635 c.p.c.) rispetto alla successiva fase in cui interviene l'ordinaria cognizione in contraddittorio a seguito dell'opposizione (secondo comma art. 645 c.p.c.), la memoria difensiva dell'opposto deve rispondere ad una duplice funzione. Anzitutto a quella di consentire alla parte opposta di formulare, quale prima risposta all'opposizione, deduzioni о controeccezioni volte a contrastare i fatti estintivi ○ modificativi ovvero le domande riconvenzionali che siano stati dedotti proposte dall'opponente (convenuto sostanziale). In secondo luogo deve rispondere all'esigenza, della medesima parte opposta, di specificare deduzioni e formulare ulteriori prove, costituite o costituende, a sostegno della pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione, e che egli intenda far valere, ad integrazione degli elementi probatori offerti per ottenere il decreto 16 ingiuntivo, proprio in ragione della trasformazione del procedimento da sommario in giudizio a cognizione piena, nel quale devono applicarsi tutte le regole generali in materia di prova. Precisati, così, funzioni e limiti della memoria di costituzione nel giudizio d'opposizione alla qual memoria Va dunque а decreto - sostanzialmente natura di atto riconosciuta integrativo del precedente ricorso per ingiunzione, e rispondente al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria va7 peraltro gli elementiaffermato che in tale giudizio essenziali dell'azione, e cioè il fondamento 0 titolo ("causa petendi") e l'oggetto della pretesa (“petitum") devono pur sempre rinvenirsi, anche alla stregua delle norme sul rito del lavoro, soltanto nel ricorso per ingiunzione, essendo questo l'atto che introduce il giudizio, ancorché detti elementi possono essere specificati o meglio chiariti nella memoria dell'opposto. In quest'ultima memoria, da depositarsi prima dell'udienza di discussione (ex art. 416 c.p.c.), la parte potrà, in applicazione delle norme procedurali previste per la cognizione ordinaria Emer 17 delle controversie di lavoro e previdenziali, soltanto "modificare" la domanda introdotta con il ricorso per ingiunzione (apportandovi quindi, una mera "emendatio", senza cioè alcuna "mutatio", quale consegue alla proposizione di domanda nuova), e ciò sempre che sussistano le condizioni stabilite nell'art. 420, primo comma, c.p.c. e cioè che, anzitutto, ricorrano gravi motivi, e che, inoltre, vi sia la previa autorizzazione del giudice. Nel caso di specie, la domanda introdotta per la prima volta nella memoria difensiva dell'opposto è stata nuova nei suoi elementi essenziali ed delle comunque proposta senza l'osservanza condizioni di cui all'art. 420, primo comma: dal che la sua inammissibilità, come esattamente ritenuto dal Tribunale.
4. In conclusione, alla stregua di quanto sin qui considerato, il ricorso dell'INPS dev'essere dichiarato inammissibile. Lo stesso Istituto, siccome soccombente anche in base e con riguardo alle argomentazioni sopra svolte, va condannato al rimborso delle spese del presente giudizio sostenute dalla società resistente, liquidate come in dispositivo, tenuto anche conto del valore della controversia. Ems. 18
P.Q.M.
inammissibile il ricorso;
dichiara La Corte l'Istituto ricorrente а rimborsare alla condanna società resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Lire 43300-£22.36 oltre a Lire 7.000.000 (settemilioni) per onorario di od euroavvocato pou 3615 20 Così deciso, in Roma, il 26 ottobre 2001. il Presidente: Merenzio-Vuicense Creary ns. estensore;
FriselleIl Co IL CANCELLIERECuris Departats in Cancelleria - 1. MAR. 2002 IL CANCELLIERE Luas perdelle 19