Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 2
A norma dell'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984, ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non espressamente derogate, onde, in mancanza di espressa deroga legislativa, è possibile la fruizione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali anche per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, atteso, peraltro, che i due benefici sono intesi a perseguire finalità diverse e tra loro compatibili, giacché i contratti di formazione e lavoro tendono ad incentivare la assunzione dei giovani ed a favorire il loro avviamento nel mondo del lavoro, mentre tale obiettivo è solo indirettamente attribuibile alla fiscalizzazione, che ha invece lo scopo principale di abbattere ed alleviare gli oneri sociali a carico delle imprese al fine di contenere i costi di produzione.
Nel rito del lavoro, al ricorso per ingiunzione è applicabile l'onere per il creditore procedente di indicare gli elementi essenziali dell'azione, ossia il fondamento o titolo "causa petendi" e l'oggetto "petitum" della pretesa azionata giudizialmente, essendo detto ricorso l'atto introduttivo del giudizio, salva restando, una volta che dall'opponente (il quale ha veste sostanziale di convenuto) sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità per il creditore opposto di specificare o di meglio chiarire detti elementi nell'atto di costituzione - al quale va riconosciuta natura di atto integrativo del precedente ricorso per ingiunzione, rispondente, tra l'altro, al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria -, ed eventualmente in quella sede, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 420 cod. proc. civ., di modificare, nei termini dell'"emendatio" e non della "mutatio libelli", la domanda azionata in via monitoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, IA AL, IA NI, IA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato LUISE MICHELINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTIUZZO FLAVIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, SARTO RINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 882/97 del Tribunale di UDINE, depositata il 18/10/97 R.G.N. 1343/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 118 settembre 1994 la IL s.r.l., in persona del legale rappresentante, nonché PI NO, PI NN e PI DU, quali soci della suddetta società responsabili solidalmente in via sussidiaria, proponevano opposizione innanzi al Pretore di Udine avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, su istanza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per il pagamento della somma di lire 754.530 richiesta da tale Istituto in quanto non versata dalla società stessa in applicazione delle disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali con conseguente riduzione di aliquote contributive, in relazione a due dipendenti occupati, nel periodo dal 1^ gennaio al 31 luglio 1991, con contratto di formazione e lavoro.
Gli opponenti sostenevano la illegittimità della pretesa dell'Istituto basata sull'assunto della non cumulabilità della riduzione delle aliquote contributive derivante dalla fiscalizzazione, con la riduzione contributiva (pari al 25 per cento) prevista per i contratti di formazione e lavoro.
Il Pretore respingeva, con sentenza del 22 aprile 1996, l'opposizione al decreto affermando invece che correttamente l'INPS aveva negato alla società l'applicazione della agevolazione speciale concessa ai datori di lavoro, che assumono dipendenti con contratti di formazione e lavoro in concorso con la agevolazione contributiva generale prevista per la fiscalizzazione, dovendo ritenersi operante soltanto la prima di queste agevolazioni in quanto fornita del carattere di assoluta specialità (specificità) rispetto alle altre di carattere generale.
Il Tribunale di Udine, con sentenza del 18 ottobre 1997, ha rigettato l'appello proposto dalla soc. IL e dai soci, confermando la decisione pretorile sulla base - peraltro - di motivazione diversa da quella enunciata dal primo giudice.
Il giudice d'appello, infatti, da un lato ha disatteso la tesi del Pretore affermando, in adesione all'assunto degli appellanti, che la fiscalizzazione degli oneri sociali deve ritenersi applicabile anche ai contratti di formazione e lavoro. D'altro lato ha però ritenuto, in relazione ad eccezione sollevata dall'INPS nel giudizio pretorile e ribadita in secondo grado, che nel caso di specie il contratto di formazione e lavoro non era stato notificato, dalla società datrice di lavoro, all'Ispettorato provinciale del lavoro, con relativa violazione dell'art. 3 terzo comma della legge n. 863 del 1984, e che pertanto il rapporto doveva considerarsi sin dall'inizio, in applicazione della disposizione a carattere sanzionatorio di cui al nono comma del medesimo art. 3, come normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente inapplicabilità, nella specie, dei benefici contributivi di cui al comma sesto dello stesso art. 3 (della legge disciplinante il contratto di formazione e lavoro).
La soccombente società IL, unitamente ai soci PI NO, PI NN e PI DU, chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a sei motivi di censura.
L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Deve essere preliminarmente esaminato il quarto motivo del ricorso - logicamente prioritario rispetto agli altri - con il quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per "errores in procedendo" e cioè per violazione dell'art. 420 primo comma c.p.c. e per ultrapetizione. Essi, dopo aver premesso che il tema del decidere era stato stabilito con il decreto ingiuntivo e riguardava quindi soltanto la fiscalizzazione, lamentano che l'INPS nella memoria di costituzione di primo grado in sede di opposizione al decreto, abbia eccepito anche l'intervenuta conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato stante la mancata notificazione del relativo contratto all'Ispettorato del Lavoro, e che in tal modo l'Istituto abbia apportato un'inammissibile modifica, non autorizzata dal Pretore, alla "causa petendi" ed al "petitum" della originaria domanda proposta dallo stesso con il procedimento monitorio, domanda basata esclusivamente sull'incumulabilità del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali con la riduzione contributiva prevista per il contratto di formazione e lavoro. Censurano quindi la sentenza impugnata per avere, respingendo l'appello, confermato la pronuncia pretorile che aveva rigettato l'opposizione a decreto, e per avere basato tale statuizione sulla affermata inapplicabilità del suddetto beneficio connesso al contratto di formazione (di cui all'art. 3 comma sesto della legge n.863 del 1984), quando in nessun atto del giudizio era stata mai chiesta una pronuncia sul punto e conseguentemente esorbitando dai limiti della domanda azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Questo motivo è fondato e merita accoglimento.
Giova al riguardo ribadire principi già affermati da questa Corte (v. in ispecie Cass. 24 marzo 1998 n. 3115; cfr. Cass. 17 maggio 1997 n. 4422, 29 luglio 1994 n. 7095) in ordine alla posizione processuale delle parti nella controversia previdenziale, o di lavoro, che sia stata promossa con procedimento monitorio e sia proseguita, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in sede di cognizione ordinaria: e va quindi innanzitutto ricordato che, poiché l'opposizione trasforma appunto il procedimento per ingiunzione (soggetto alla disciplina di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.) in un giudizio a cognizione ordinaria, quest'ultimo è
soggetto alle norme sul rito del lavoro e quindi alla disciplina di cui agli artt. 414 e segg. c.p.c.. Resta fermo il principio, riferibile in via generale al giudizio sull'opposizione a decreto, che in tale giudizio il creditore opposto riveste la qualità sostanziale di attore, quale parte che ha promosso il giudizio con il ricorso per decreto, mentre il debitore opponente quella di convenuto - con i correlativi oneri probatorì secondo la distinzione (tra fatti costitutivi e fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio) posta dall'art.2697 c.c. - (cfr., tra le molte, Cass. 4 maggio 1994 n. 4286, 17
novembre 1997 n. 11417). Ciò stante, la domanda del creditore-attore va individuata e valutata nel suo contenuto e nei suoi limiti facendo riferimento al ricorso per ingiunzione, che è l'atto introduttivo del giudizio (inizialmente monitorio).
Poiché tale atto introduce direttamente una fase speciale e sommaria del procedimento, che si svolge senza il contraddittorio della controparte e che consente prospettazioni e deduzioni semplificate e ridotte (pur nella garanzia della forma scritta della prova, richiesta ai sensi degli artt. 634 e 635 c.p.c.) rispetto alla successiva fase in cui interviene l'ordinaria cognizione in contraddittorio a seguito dell'opposizione (secondo comma art. 645 c.p.c.), la memoria difensiva dell'opposto deve rispondere ad una duplice funzione. Anzitutto a quella di consentire alla parte opposta di formulare, quale prima risposta all'opposizione, deduzioni o controeccezioni volte a contrastare i fatti estintivi o modificativi ovvero le domande riconvenzionali che siano stati dedotti o proposte dall'opponente (convenuto sostanziale). In secondo luogo deve rispondere all'esigenza, della medesima parte opposta, di specificare deduzioni e formulare ulteriori prove, costitute o costituende, a sostegno della pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione, e che egli intenda far valere, ad integrazione degli elementi probatori offerti per ottenere il decreto ingiuntivo, proprio in ragione della trasformazione del procedimento da sommario in giudizio a cognizione piena, nel quale devono applicarsi tutte le regole generali in materia di prova.
Precisati così funzioni e limiti della memoria di costituzione nel giudizio d'opposizione a decreto - alla qual memoria va dunque riconosciuta sostanzialmente natura di atto integrativo del precedente ricorso per ingiunzione, e rispondente al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria - deve peraltro affermarsi che in tale giudizio gli elementi essenziali dell'azione, e cioè il fondamento o titolo (causa petendi) e l'oggetto (petitum) della pretesa azionata giudizialmente, devono pur sempre rinvenirsi, anche alla stregua delle norme sul rito del lavoro, soltanto nel ricorso per ingiunzione quale atto introduttivo del giudizio, ancorché detti elementi possano essere specificati o meglio chiariti nell'anzidetta memoria dell'opposto.
In quest'ultima memoria, infatti, da depositarsi prima dell'udienza di discussione (ex art. 416 c.p.c.), la parte potrà soltanto "modificare" la domanda introdotta con il ricorso per ingiunzione (apportandovi quindi una mera senza cioè alcuna "mutatio" dovuta alla formulazione di domande nuove), e sempre che sussistono le condizioni stabilite nell'art. 420 primo comma c.p.c., riguardante il rito del lavoro, e cioè anzitutto che ricorrano gravi motivi e che, inoltre, vi sia la previa autorizzazione del giudice. Alla stregua di tali principi appaiono fondate le censure svolte nel motivo, in quanto la deduzione di nullità del contratto di formazione e lavoro, svolta dall'INPS nella memoria di costituzione nel giudizio d'opposizione (per la mancata notificazione del contratto all'Ispettorato del lavoro), e la connessa deduzione della trasformazione sin dall'origine del relativo rapporto in normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno comportato la introduzione in giudizio di una domanda nuova nei suoi elementi essenziali, rispetto a quella azionata dall'INPS con il ricorso per ingiunzione, ed in ogni caso di domanda formulata senza il ricorso di gravi motivi e tanto meno di autorizzazione del pretore (ex cit. art.420 primo comma c.p.c.).
Correlativamente l'impugnata sentenza che ha esaminato tale domanda e ha deciso sulla stessa, così irritualmente formulata in violazione del citato art. 420, deve ritenersi inficiata come denunziato nel motivo - anche da vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.). La medesima sentenza risulta pure viziata da illogicità e contraddittorietà di motivazione quale denunziata con il secondo motivo di ricorso. Ed infatti, la ritenuta conversione del rapporto di formazione e lavoro in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato avrebbe tutt'al più e comunque dovuto condurre, secondo criteri logici e consequenziali - come appunto rilevato in detto motivo -, a disapplicare la normativa speciale per il contratto di formazione e lavoro e ad escludere quindi il beneficio della riduzione dei contributi previsto da tale normativa (cit. art. 3 sesto comma legge n. 863/1984 e art. 8 legge n. 407/1990) - peraltro non oggetto del presente giudizio -, e non già ad escludere il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, cui era riferita l'ingiunzione pretorile richiesta dall'INPS.
2) - Ciò posto, devono esaminarsi il quinto ed il sesto motivo del ricorso - suscettibili di trattazione congiunta per la loro evidente connessione - con i quali i ricorrenti, denunziando violazione degli artt. 1 del D.L. 4 giugno 1990 n. 129 (convertito nella legge 3 agosto 1990 n. 210) e 6, comma 9, della legge 7 dicembre 1989 n. 389 nonché dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, censurano la sentenza del Tribunale per avere pronunciato (pur divergendo nella motivazione) dispositivo di conferma della sentenza pretorile, la cui statuizione - di rigetto della opposizione a decreto - era basata sull'assunto della non cumulabilità dei due regimi contributivi costituiti, da un lato, dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e, dall'altro, dal beneficio della riduzione contributiva prevista per i contratti di formazione e lavoro. I ricorrenti sostengono l'erroneità di tale assunto esaminando sotto vari profili la sopra indicata normativa regolatrice delle varie forme di fiscalizzazione (per le imprese del Mezzogiorno, l'assunzione aggiuntiva femminile, l'assunzione di lavoratori infraventinovenni) e concessiva delle riduzioni contributive, per i contratti di formazione, ed argomentano variamente nel senso della compatibilità dei due istituti giuridici siccome tra loro diversi isomogenei e tali da non dar luogo tra di loro neppure ad un rapporto da genere a specie.
Anche questi motivi sono fondati.
Ritiene il Collegio di confermare, condividendone le motivazioni, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale è consentita, giacché difettano al riguardo espresse deroghe legislative, l'applicazione, ai contratti di formazione e lavoro ( di cui all'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863), delle norme in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali previste per i contratti di lavoro subordinato di tipo ordinario, non sussistendo alcuna incompatibilità tra le finalità delle leggi sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e quelle della legge che disciplina i contratti di formazione e lavoro, riguardanti rispettivamente benefici intesi a perseguire finalità diverse e tra loro compatibili (Cass. 27 settembre 1997 n. 9495; 22 aprile 2000 n. 5305). Va così ricordato, anzitutto, che l'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, in tema di contratti di formazione e lavoro stabilisce che a tali contratti si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dalla legge stessa;
e che nessuna espressa deroga legislativa - nel senso appunto di escludere a detti contratti di formazione l'applicabilità delle disposizioni, attributive dei benefici derivanti dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, riguardanti gli ordinari rapporti di lavoro subordinato - risulta apportata dalla citata legge n. 863/1984 e neppure dai successivi provvedimenti legislativi del 1989 e del 1990 citati dai ricorrenti nella titolazione dei motivi ora in esame. Mentre può rilevarsi, come già osservato da questa Corte, che i benefici in questione (contratti di formazione e lavoro e fiscalizzazione degli oneri sociali) appaiono predisposti dallo ordinamento per perseguire, in sostanza, obiettivi e finalità diversi e non coincidenti. Ciò perché i contratti di formazione tendono ad incentivare la assunzione dei giovani ed a favorire il loro avviamento nel mondo del lavoro, mentre tale obiettivo è solo indirettamente attribuibile alla fiscalizzazione, che ha invece lo scopo principale di abbattere ed alleviare gli oneri sociali a carico delle imprese al fine di contenere i costi di produzione (così cit. Cass. n. 5305/2000). 3) - per quanto sin qui considerato il ricorso dev'essere accolto in relazione alle questioni sin qui trattate. Restano così superate ed assorbite ulteriori censure mosse dai ricorrenti: come quelle contenute nel primo motivo là dove, denunziandosi violazione di varie norme di legge (art. 5, comma 3, legge n. 863/1984; art. 9 DD.LL. n. 338/1990 e n. 29/1991 convalidati dal D.L. n. 108/1991, convertito nella legge n. 169/1991), si nega che la mancata notificazione del contratto di formazione e lavoro all'Ispettorato del lavoro implichi, anche alla stregua dei provvedimenti legislativi ora citati, la conversione del relativo rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Così pure è a dirsi per il terzo motivo, anch'esso assorbito, nel quale i ricorrenti lamentano l'omessa applicazione da parte del Tribunale del comma 110 dello art. 3 della legge n. 863/1984 riguardante i benefici contributivi previsti per i contratti di formazione.
Stante dunque l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte: e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c. con l'accoglimento della opposizione proposta dagli attuali ricorrenti avverso il decreto ingiuntivo (n. 1375/94 del 27 luglio 1994) emesso dal Pretore di Udine su ricorso dell'INPS e la revoca del decreto stesso, e quindi con il rigetto della domanda azionata dall'Istituto con il procedimento monitorio. Le statuizioni sulle spese emesse dai giudici di primo e secondo grado meritano conferma;
l'INPS deve essere condannato a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità che, avuto riguardo al valore della controversia, si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda azionata dall'INPS con il procedimento monitorio. Conferma le statuizioni sulle spese emesse dai giudici di merito;
condanna l'INPS a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 31.000, oltre a lire 1.000.000 (unmilione) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001