Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3114
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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A norma dell'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984, ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non espressamente derogate, onde, in mancanza di espressa deroga legislativa, è possibile la fruizione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali anche per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, atteso, peraltro, che i due benefici sono intesi a perseguire finalità diverse e tra loro compatibili, giacché i contratti di formazione e lavoro tendono ad incentivare la assunzione dei giovani ed a favorire il loro avviamento nel mondo del lavoro, mentre tale obiettivo è solo indirettamente attribuibile alla fiscalizzazione, che ha invece lo scopo principale di abbattere ed alleviare gli oneri sociali a carico delle imprese al fine di contenere i costi di produzione.

Nel rito del lavoro, al ricorso per ingiunzione è applicabile l'onere per il creditore procedente di indicare gli elementi essenziali dell'azione, ossia il fondamento o titolo "causa petendi" e l'oggetto "petitum" della pretesa azionata giudizialmente, essendo detto ricorso l'atto introduttivo del giudizio, salva restando, una volta che dall'opponente (il quale ha veste sostanziale di convenuto) sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità per il creditore opposto di specificare o di meglio chiarire detti elementi nell'atto di costituzione - al quale va riconosciuta natura di atto integrativo del precedente ricorso per ingiunzione, rispondente, tra l'altro, al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria -, ed eventualmente in quella sede, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 420 cod. proc. civ., di modificare, nei termini dell'"emendatio" e non della "mutatio libelli", la domanda azionata in via monitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3114
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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