Sentenza 23 giugno 1998
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza di patteggiamento, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto. Le questioni non dedotte dalle parti non possono essere affrontate ex officio, in quanto trovano una preliminare soluzione negativa e la necessaria sintesi nell'accordo che non le contempla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 23.6.1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N.4124
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.27373/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 17.6.92 del Pretore di Enna Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pretore di Enna applicava, ex art,444 c.p.p., a TI RI, per il delitto di furto, la pena di mesi tre di reclusione e lire 150.000 di multa, e revocava la sospensione della pena concessa con sentenza del Pretore di Messina del 18 luglio 1990, irrevocabile il successivo 9 agosto.
L'imputato ricorre e denunzia la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che, cumultata con quella di mesi otto inflitta con la precedente sentenza del Pretore di Messina, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza di patteggiamento, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto. Le questioni non dedotte dalla parti non possono essere affrontate ex officio, in quanto trovano una preliminare soluzione negativa e la necessaria sintesi nell'accordo che non le contempla. Di conseguenza nella fattispecie, poiché la sospensione non veniva nè concordata dalle parti ne' richiesta dall'imputato, il giudice, vincolato dal prevalente potere dispositivo delle parti, non poteva concedere il beneficio e non aveva l'obbligo di motivare l'omessa statuizione favorevole. E ciò senza necessità di apprezzare il valore ostativo delle precedenti condanne per furti e partecipazione a gioco di azzardo.
La revoca della sospensione condizionale concessa dal Pretore di Messina il 18 luglio 1990 è illegittima, in quanto la sentenza di patteggiamento non ha natura di condanna e non può costituire, quindi, titolo per la revoca del beneficio (Sez.U., 18.4.97, Pres.La Torre, Rel.Marvulli, Imp. De Leo). Tuttavia, la sentenza è intangibile in ordine a tale statuizione che, non specificamente aggredita dal ricorso, è passata in giudicato.
Consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire due milioni a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 23 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998