Sentenza 24 gennaio 2000
Massime • 1
In materia di costruzioni edilizie in zone sismiche, la competenza ad emettere l'ordine di demolizione delle opere abusive ovvero a impartire le prescrizioni necessarie a renderle conformi alla legge n. 64 del 1974, in seguito all'estinzione del reato per qualsiasi causa, viene esercitata dal Presidente della giunta regionale al quale deve essere trasmessa la sentenza tramite l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile competente a norma degli artt. 25 e 26 della stessa legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2000, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 24/01/2000
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 252
Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere N. 26295/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME ON, nato il [...] a Rionero in [...], avverso la sentenza del Pretore di Melfi 20 aprile 1999 n.206, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dagli artt. 17 e 20 L. 1974 n.64, accertato in Barile il 7 febbraio 1997, e condannato alla pena di L. 400.000 di ammenda, con ordine di demolizione dell'opera abusivamente costruita.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Mario FRANCESCHELLI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Pretore di Melfi 20 aprile 1999 n. 206, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato sopra indicato per aver costruito abusivamente una ringhiera in ferro sovrastante un muretto in c.a. dell'altezza di m. 1,10 e della lunghezza di m. 41,70, con relativo cancello automatico, NA RA propone ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione della legge penale perché per la recinzione eseguita dal RA non era richiesta ne' concessione, com'è stato riconosciuto, ne' autorizzazione, ma solo denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4 L. 1993 n. 493 e. pertanto, essa era sottratta anche alla disciplina della legge antisismica;
2. erroneamente è stato impartito l'ordine di demolizione per una violazione meramente formale;
3. inosservanza del procedimento previsto dall'art. 23 della legge antisismica, che prevede la citazione per il dibattimento dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile;
4. prescrizione del reato, dal momento che dal verbale di accertamento della Polizia Municipale del 7 febbraio 1997 risulta che l'opera è stata realizzata nei mesi di aprile-maggio 1995 e, in ogni caso, dalla nota dell'Ufficio del genio civile del 31 luglio 1996 risulta che alla data del sopralluogo del 29 luglio 1996 i lavori erano stati ultimati;
5. inosservanza di norme processuali per mancanza della fase preliminare in violazione dell'art. 491 c.p.p. (formazione del fascicolo per il dibattimento e omessa verbalizzazione della richiesta difensiva di assoluzione ex art. 129 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 20 L. 1985 n. 47);
6. violazione degli artt. 516 e sgg. c.p.p. perché nella motivazione della sentenza si dice che l'opera abusiva ha determinato il restringimento della sede stradale e costituisce in parte realizzazione di un muro di contenimento, con indicazione di fatti nuovi, non contestati, in violazione dei diritti della difesa;
7. manifesta illogicità della motivazione perché il giudice ha posto a fondamento della sentenza i fatti nuovi non contestati di cui al motivo precedente, che non avrebbero potuto essere utilizzati per la decisione.
Il primo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato. L'art. 17 L. 2 febbraio 1974 n. 64 pone l'obbligo del preavviso al sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile (secondo le competenze vigenti) per l'esecuzione di qualsiasi opera, sia essa costruzione, sopraelevazione o semplice riparazione di edifici in zona sismica, senza riguardo al regime urbanistico, che può essere di concessione, autorizzazione o anche di semplice denuncia di attività. L'ambito e le finalità della tutela rispettivamente assicurato dalle norme urbanistiche e antisismiche è assolutamente diverso, riguardando le prime la disciplina degli insediamenti e l'assetto del territorio e le seconde la sicurezza delle costruzioni in rapporto alla pubblica incolumità. Pertanto, anche la costruzione di una recinzione costituita da una ringhiera in ferro sostenuta da un muretto, che secondo la disposizione dell'art. 4 C. 7 lett. c) D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, conv. nella L. 4 dicembre 1993 n. 493, sostituito dall'art. 2 c. 60 L. 23 dicembre 1996 n. 662 e succ. modd., è subordinata alla denuncia di inizio attività ai sensi e, per gli effetti della L. 24 dicembre 1993 n. 537, in quanto rientra nella previsione delle norme antisismiche e richiede il prescritto preavviso, che peraltro uniforma le maggiori esigenze di tutela antisismica a quelle del controllo urbanistico soddisfatte dalla denuncia. Ugualmente infondato è il secondo motivo, perché la censura mossa alla decisione impugnata non tiene conto che non da luogo a violazione meramente formale degli artt. 17 e 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64 l'opera - nella specie costituita da una recinzione con muretto e rete metallica chiusa con un cancello - che incide sullo stato dei luoghi e sui rapporti tra le costruzioni preesistenti, in quanto, restringendo le distanze stradali, rende illegittima l'altezza degli edifici in violazione del punto C3 del D.M. 24 gennaio 1986, emanato ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge citata.
La recinzione è stata perciò giustamente ritenuta insanabile (secondo la dichiarazione resa in dibattimento dal Funzionario dell'Ufficio del genio civile) e pertanto l'ordine di demolizione è stato correttamente emanato.
Anche il terzo motivo è privo di consistenza, perché, secondo un orientamento giurisprudenziale formatosi gia rispetto all'art. 31 L.25 novembre 1962 n. 1684 (Cass., Sez. III, 24 giugno 1982 n. 6073,
ric. Cedronella) la norma dell'art. 23 della L. 2 febbraio 1964 n.74, nel disporre che dev'essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, non configura un'ipotesi di nullità del processo nel caso di omessa citazione, ne' tale violazione può costituire nullità di ordine generale, non rientrando in alcuno dei casi previsti dall'art. 178 c.p.p.. La violazione deve ritenersi comunque sanata dalla citazione per il dibattimento del funzionario dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile che ha accertato il reato per cui si procede, considerando che l'art. 23 cit. consente la delega a funzionario dipendente.
Anche il quinto, sesto e settimo motivo d'impugnazione sono infondati.
Con il quinto il ricorrente propone, infatti, questioni relative a mere irregolarità procedurali, entrambe inammissibili: l'una, perché le questioni concernenti la formazione del fascicolo per il dibattimento rientrano nella previsione dell'art. 491 c.p.p. e devono essere proposte, a pena di preclusione, subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti e non sono deducibili per la prima volta in cassazione (Cass., Sez. IV, 2 aprile 1983 n. 8602, ric. Sciutto); l'altra in quanto riguardante la mancata verbalizzazione della richiesta difensiva di assoluzione ex art. 129 c.p.p., peraltro accolta, dal reato previsto dall'art. 20 L. 1985 n.
47, rispetto alla quale comunque vi è carenza assoluta d'interesse per essere stato l'imputato assolto da quel reato.
Con il sesto e il settimo si deduce la mancata contestazione della violazione del punto C3 D.M. 24 gennaio 1986 cit., per la quale, tuttavia, non si è proceduto. Il processo si è, infatti, regolarmente svolto in ordine alla contravvenzione contestata, prevista dall'art. 17 L. 1964 n. 74 (omissione del preavviso scritto e della trasmissione del progetto all'ufficio del genio civile), e non ha riguardato la violazione predetta, considerata solo indirettamente rilevante ai fini dell'ordine di demolizione. È invece da accogliere il quarto motivo di ricorso perché il 20 luglio 1996, all'atto del sopralluogo del predetto Funzionario che in tal senso ha testimoniato in giudizio, la recinzione, che i Vigili Urbani fanno risalire ai mesi di aprile-maggio 1995, era già ultimata.
Da quella data è definitivamente decorso il termine prescrittivo, biennale trattandosi di contravvenzione punita con la pena dell'ammenda, aumentato della metà per le interruzioni ai sensi dell'art. 160 c.p.. Deve, quindi, considerarsi comunque superata la questione relativa alla legittimità dell'ordine di demolizione. Infatti, in materia di costruzioni in zone sismiche la competenza ad emettere l'ordine di demolizione delle opere abusive ovvero a impartire le prescrizioni necessarie a renderle conformi alle norme della L. 1974 n. 64, attribuita dall'art. 23 c.3 della legge predetta al giudice penale che pronuncia la sentenza o il decreto penale di condanna, per disposizione del successivo art. 25 e con la procedura in esso indicata, in seguito all'estinzione del reato per qualsiasi causa viene esercitata dal presidente della giunta regionale (Cass., Sez. III, 19 aprile 1984 n. 3575, ric. Piscopo), al quale dev'essere trasmessa, ai sensi dell'art. 26 della stessa legge, per tramite dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile competente.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone che copia della sentenza sia trasmessa all'Ufficio Tecnico della Regione Basilicata. Cosi deciso in Roma, il 24 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000