Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8305
CASS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza del Tribunale di Marsala

    La competenza del giudice dell'esecuzione si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi. La trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione a seguito di annullamento senza rinvio non determina una nuova istanza, ma la prosecuzione di quella originaria.

  • Accolto
    Revoca della sospensione condizionale per precedente condanna non nota al giudice della cognizione

    Il giudice dell'esecuzione ha il potere di revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando rileva la sussistenza di cause che ostavano ab origine alla concessione del beneficio, anche se al momento dell'adozione del beneficio l'antecedente condanna non era ancora divenuta definitiva. La richiesta di revoca non è per la terza concessione del beneficio, ma per il superamento dei limiti di pena a causa di una condanna irrevocabile successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8305
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8305
    Data del deposito : 3 marzo 2026

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