CASS
Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13296 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI nel procedimento a carico di: PI AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2021 del TRIBUNALE di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13296 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 09/03/2023 annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sassari. Così deciso il 9.3.2023 stensore Il Presidente «C CC W '4""'", Il Consig RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Sassari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 19.7.2021 con cui PI BI é stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod.pen. e condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 618,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla aggravante dell'art. 625 n. 2 cod. pen. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod.pen. Rileva che la pena per il reato contestato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 bis cod.pen. ed operata la riduzione per le generiche non poteva comunque essere inferiore ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 618,00 di multa. 2.11 Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso é fondato. Ed invero la cornice edittale cui fare riferimento é quella prevista dall'art. 624 bis, comma 3 cod.pen. di anni da quattro a dieci di reclusione e della multa da Euro 927 ad Euro 2000, sicché operando sulla stessa la riduzione prevista per le circostanze attenuanti generiche la pena non poteva comunque essere inferiore ad anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 618,00 di multa. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari.
P.Q.M.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13296 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 09/03/2023 annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sassari. Così deciso il 9.3.2023 stensore Il Presidente «C CC W '4""'", Il Consig RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Sassari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 19.7.2021 con cui PI BI é stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod.pen. e condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 618,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla aggravante dell'art. 625 n. 2 cod. pen. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod.pen. Rileva che la pena per il reato contestato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 bis cod.pen. ed operata la riduzione per le generiche non poteva comunque essere inferiore ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 618,00 di multa. 2.11 Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso é fondato. Ed invero la cornice edittale cui fare riferimento é quella prevista dall'art. 624 bis, comma 3 cod.pen. di anni da quattro a dieci di reclusione e della multa da Euro 927 ad Euro 2000, sicché operando sulla stessa la riduzione prevista per le circostanze attenuanti generiche la pena non poteva comunque essere inferiore ad anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 618,00 di multa. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari.
P.Q.M.