Sentenza 9 ottobre 2013
Massime • 1
L'ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice ed è sindacabile in sede esecutiva esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento del g.i.p. che, quale giudice dell'esecuzione, aveva sospeso l'ordine di sgombero per ragioni di opportunità ed, in particolare, in base alla ritenuta modestia dell'abuso ed al minimo carico urbanistico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2013, n. 45938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45938 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1843
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 12386/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
NZ AL N. IL 04/05/1955;
avverso l'ordinanza n. 23889/2007 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 14/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni del PG, inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 febbraio 2013 il gip del Tribunale di Napoli, quale giudice della esecuzione, a seguito di istanza proposta nell'interesse di LO FR, LO ON e NZ SA - imputati per reati edilizi, paesaggistici e di violazione dei sigilli in relazione a una sopraelevazione di circa mq 90 su un preesistente edificio sottoposto quindi a sequestro preventivo per cui il PM ne aveva disposto l'ordine di sgombero il 9 febbraio 2012 quale modalità esecutiva del sequestro stesso -, ha sospeso il provvedimento di sgombero fino al 30 novembre 2013 ritenendo l'aggravio urbanistico derivato dalla occupazione dell'immobile abusivo minimo e sopportabile dal territorio senza particolari danni, almeno fino all'accertamento nel processo della data di ultimazione delle opere "che potrebbe portare a ritenere la prescrizione quantomeno del reato edilizio contestato".
2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per violazione degli artt. 321 e 670 c.p.p. e artt. 104 e 92 disp. att. c.p.p.. Osserva che, se è esperibile contro il provvedimento di sgombero l'incidente di esecuzione, in esso però è possibile censurare l'ordine solo per l'incidenza del titolo oppure contestando le modalità della esecuzione, riguardo alla loro indispensabilità ai fini dell'attuazione. Invece l'ordinanza si è fondata su un asserito minimo aggravio urbanistico asserito;
ne' appare prospettabile la prescrizione perché l'opera non era ancora completata l'8 marzo 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il pubblico ministero può, se ciò costituisce una indispensabile modalità di attuazione del sequestro, ordinare lo sgombero dell'immobile sequestrato, esercitando così il potere di determinazione delle modalità di esecuzione della misura cautelare ex art. 655 c.p.p. (Cass. sez. 3, 13 dicembre 2006-5 aprile 2007 n. 14187). E, come rileva il ricorrente, l'ordine di sgombero con cui viene esercitato il suddetto potere esecutivo, è censurabile appunto in sede esecutiva solo per l'inesistenza del titolo e per la indispensabilità dello sgombero quale modalità di esecuzione del sequestro (Cass. sez. 3, 3 dicembre 2009-28 gennaio 2010 n. 3915). Nel caso in esame, in effetti, il gip, invece di riscontrare illegittimità nel titolo o di confutare la indispensabilità dello sgombero come modalità di esecuzione, realmente ha impiantato la sua valutazione, e la correlata motivazione, su un diverso profilo, cioè sulla opportunità dello sgombero, da lui giudicata insussistente, perché non sarebbero state considerate nel disporlo ne' la "levità urbanistica" del manufatto abusivo (che, peraltro, come rimarca il ricorrente, era costituito da un intero appartamento di mq 90) ne' la prescrizione, a suo avviso, in sostanza, presumibile. In tal modo il gip ha oltrepassato i limiti della sua cognizione come giudice dell'esecuzione, come si è visto circoscritti ad un controllo ben determinato nel suo oggetto così da dare spazio a una sorta di esercizio sostitutivo da parte del giudice dell'esecuzione di un potere che la legge ha riconosciuto esclusivamente al pubblico ministero.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2013