Sentenza 20 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12213 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
4.2 2 13 / 0 3 REPUB LICHITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G. 16585/00 dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. 3248 dott. TO PREDEN Consigliere Cron. 26095 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 13.5.2003 dott. Michele LO PIANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA NC, FF OR, CA TO, elettiva- mente domiciliati in Roma, Via Pasubio n. 4, presso lo studio del- l'avv. Simonetta De Sanctis Mangelli, che li difende, anche disgiun- лил tamente, con l'avv. Fernando Cisotti, giusta delega in atti. ricorrenti
contro
Ministero della pubblica istruzione. intimato avverso la sentenza n. 1993/99 della Corte d'appello di Milano, emessa i 2 giugno 1999 e depositata il 23 luglio 1999 (R.G. 3815/95); 1142/2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 2003 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Santi Consolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. Il minore TO CA, mentre usciva dall'aula della scuola elementare da lui frequentata, era stato spinto alle spalle dalla compagna BO ST;
a seguito della spinta il CA era caduto a terra riportando la rottura di alcuni denti.
2. La Corte d'appello Di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento della domanda pro- posta dai genitori del CA, sia in proprio che nella qualità di eser- centi la potestà sul minore, aveva condannato il Ministero della pubblica istruzione al risarcimento del danno, respinse la domanda. La Corte osservò che: a) come riferito dall'unico teste presente, il fatto era avvenuto alla presenza dell'insegnante; Ми b) la minore BO ST aveva sempre tenuto un at- teggiamento corretto, per cui il fatto dalla stessa commesso appariva imprevedibile;
c) gli attori non avevano indicato quali accorgimenti avrebbero dovuto essere adottati per evitare il fatto;
d) doveva pertanto ritenersi superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2048 del codice civile non potendosi ritenere che «l'amministrazione debba fornire la prova di avere adottato tutte le 2 cautele ipotizzabili in astratto» e dovendosi al contrario affermare che «il contenuto della presunzione in parola non può essere. in- determinato ma va stabilito in concreto in base agli elementi emersi nel corso del giudizio».
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso (illustrato da memoria) CA NC, FF OR e CA TO.
4. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 5. Con il primo motivo si denuncia: Violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 232 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per omes- sa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia. Si deduce che il teste cui aveva fatto riferimento la Corte ave- va pure precisato di non essere in grado di affermare se la maestra ми avesse o meno visto l'incidente. Si deduce ancora che la Corte non aveva in alcun modo consi- derato il fatto che la maestra (la quale era stata convenuta nel giudi- zio di primo grado) non si era presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole, diretto a provare che essa si era avviata verso la scala, volgendo le spalle agli alunni, prima ancora che i predetti si fossero sistemati in fila.
6. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione dell'art. 2048 c.c. 3 Si deduce che il Ministero, come correttamente aveva ritenuto il Tribunale, non aveva fornito né offerto la prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c.
7. Il ricorso è fondato.
7.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte i precettori ri- spondono dei danni cagionati dal fatto illecito compiuto da un allievo nel tempo in cui esso è sottoposto alla loro vigilanza se non provano: a) di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare l'insorgenza di situazione favorevoli al compimento di atti scorretti da parte degli allievi;
b) di avere esercitato la vigilanza sugli allievi nella misura do- vuta;
c) che nonostante l'adempimento di tali doveri sia stato loro impossibile impedire il compimento del fatto illecito causativo del danno per la sua repentinità o imprevedibilità che non ha consentito un tempestivo ed efficace intervento. ги L'adempimento dei doveri di cui ai punti a) e b) deve essere valutato non in assoluto bensì in modo relativo tenuto conto dell'età e del normale grado di maturazione degli alunni, in relazione alle cir- costanze del caso concreto.
7.2. La sentenza della Corte d'appello apparentemente si è at- tenuta a questi principi - v. l'enunciato sub d) del punto 2 - ma a so- stegno dell'assunto, secondo cui il ministero avrebbe fornito la prova liberatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 2048 c.c., ha svolto con- siderazioni e ha addotto elementi del tutto inidonei a giustificarlo. 4 Ed invero la circostanza che l'insegnante fosse presente al momento del fatto non assume significato univoco ai fini della prova liberatoria se non viene indicato quale fosse l'atteggiamento dell'in- segnante stesso (se vigile o meno) nei confronti della scolaresca, specie tenuto conto dell'età degli allievi, trattandosi di una classe della scuola elementare. Inoltre nessun cenno ha fatto la Corte di merito alla circostan- za indicata dai ricorrenti secondo i quali l'insegnante precedeva gli alunni nella discesa delle scale per cui non era in condizione di per- cepire ciò che avveniva alla sue spalle;
e questo appare un elemento decisivo al fine di dimostrare l'esercizio o meno di una corretta vigi- lanza. La circostanza che la minore BO ST avesse tenuto sempre atteggiamenti corretti non assume da sola valore decisivo se nel caso concreto non risultava effettuata una adeguata vigilanza. Sicuramente errata è l'affermazione con la quale si addebita ги agli attori di non avere indicato quali accorgimenti avrebbero dovuto essere adottati per evitare il fatto, atteso che l'onere di provare di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative o discipli- nari idonee ad evitare l'insorgenza di situazione favorevoli al compi- mento di atti scorretti da parte degli allievi incombeva all'insegnante e, nel caso di specie, al ministero della pubblica istruzione convenu- to.
8. Per le esposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice che 5 nell'ambito dei principi di diritto enunciati sub 7.1. provvederà a nuovo esame avendo presenti gli elementi di valutazione (v. sub 7.2.) omessi dal giudice che ha pronunciato la sentenza annullata. Al giudice di rinvio si demanda di provvedere in ordine al re- golamento delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spe- se del processo di Cassazione ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 13 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Culcoprono IL CANCELLIERE C1 CE ST DEPOSITATS A GO 2003POSITATO IN CANCELLERIA Oggi. IL CANCELLIERE C1 CE ST CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 23-x-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 35394 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA TO Picci