Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
In materia di misure cautelari, non sono utilizzabili le dichiarazioni trascritte nella richiesta del P.M. qualora il verbale non sia stato prodotto al giudice, in quanto l'ordinanza deve fondarsi sulla fonte di prova e non sulla rappresentazione di esso riprodotta nella richiesta. (In motivazione, la Corte ha annullato l'ordinanza rilevando che il verbale prodotto dal P.M. conteneva degli "omissis" in relazione alle dichiarazioni che erano state trascritte nella richiesta, sicchè la fonte di prova, pur se non ne era contestata la fedeltà all'atto, era conoscibile dalla difesa e dal giudice solo sulla base della riproduzione del contenuto e non dal documento originale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2016, n. 11449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11449 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
: 1 1 44 9/ 1 6 49 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente Sent. Sez. 122 Giovanni Conti Maurizio Gianesini C.C. 26/1/2016 Giorgio Fidelbo RNR 51133/2015 Emilia Anna Giordano Relatore Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da E RÌ OR, n. il 9/4/1949 ! avverso l'ordinanza del 21/5/2015 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giovanni Di Leo che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
uditi per il ricorrente i difensori, avv. Giovanni Aricò e avv. Antonio Speziale che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del Riesame, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione con sentenza del 9 febbraio 2015, ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del giudice per le rr indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 28 agosto 2014 a carico di RÌ OR per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Il Tribunale ha ritenuto che una valutazione non parcellizzata del complessivo compendio indiziario consentisse di ritenere acquisiti gravi elementi indiziari sulla partecipazione del RÌ, con riferimento al periodo temporale oggetto di contestazione, alla cosca mafiosa capeggiata da MM US cl. 1947, operante in Siderno. A questo fine ha valutato le dichiarazioni rese da TA US, collaboratore di giustizia e già capo di una cosca mafiosa contrapposta al clan MM, uscita decimata dalla faida che aveva visto contrapposti negli anni i due clan;
l'invito ricevuto dal RÌ a partecipare al matrimonio della figlia di LE US;
gli acclarati rapporti di frequentazione del RÌ con esponenti del clan MM e, soprattutto, la diretta partecipazione del ricorrente, assieme al capocosca MM US cl. 47, ed al nipote RÌ CO, ad una missione pacificatrice o, quantomeno chiarificatrice in località Monasterace Marina, in relazione all'avvenuto ferimento di tale AR NZ (fidanzato di una nipote del ricorrente), ferimento da ricondursi alla nota "faida dei boschi" che contrappone i clan della zona dell'alto Ionio.
2. Con i motivi di ricorso sottoscritti dall'avv. Aricò e qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata che, a propria volta, avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell'art. 309, comma 5, in rel. all'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., l'inefficacia della misura cautelare poiché gli atti trasmessi al Tribunale del Riesame non contenevano il verbale delle dichiarazioni rese dal TA. Rileva il ricorrente che il verbale del 12 settembre 2012, presente agli atti, contiene dichiarazioni omissate proprio nella parte relativa al RÌ, e il cui contenuto riportato nell'ordinanza cautelare è stato - - espunto dalla richiesta del P.M., così impedendo il controllo del giudice della cautela prima e della difesa poi sul contenuto dell'atto stesso. Si deduce, inoltre 2.1.1 'inutilizzabilità delle predette dichiarazioni poiché le stesse non sono state esaminate e valutate dal giudice della cautela;
2.1.2 il difetto di motivazione dell'ordinanza in riferimento alle dichiarazioni rese dal TA perché non specifiche con riguardo a concreti comportamenti del RÌ significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli scopi del sodalizio e, comunque, di dichiarazioni che fanno riferimento a condotte generiche e non collocabili nel tempo;
2.1.3 l'inidoneità delle conversazioni intercettate a costituire riscontro alle dichiarazioni del TA, perché riferite a fatti non sovrapponibili alle dichiarazioni del collaboratore, e, comunque, la inidoneità di ciascuno degli episodi desumibile dalle conversazioni stesse ( per il contesto, il contenuto delle 2 29 九 conversazioni e il contegno del RÌ) a denotare i gravi indizi di partecipazione al sodalizio criminoso;
2.1.4 vizio di motivazione e violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari fondate, in mancanza di elementi di fatto attuali rispetto alla data di adozione della misura, sulla sola gravità dei fatti contestati, in aperta violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., come novellato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47. Nei motivi redatti dall'avv. Speziale, in aggiunta a quelli ora indicati, si allega che l'ordinanza impugnata, ove espunte le dichiarazioni del TA, non potrebbe superare la cd. prova di "resistenza" perché solo le dichiarazioni da questi rese costituiscono il collante del giudizio di gravità indiziaria espresso con riferimento agli ulteriori elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata. Si allega, altresì:
2.1.5 l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del TA perché rese (il 12 settembre 2012) ed acquisite (con provvedimento del 19 dicembre 2012) oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari del procedimento penale a carico del RÌ, iscritto il 18 settembre 2009, termine che, ammessa la regolarità dei да provvedimenti di proroga, era scaduto in data 18 settembre 2011; 2:25 vizio di violazione di legge (art. 273, 192, comma 3, cod. proc. pen.) e vizi di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal TA;
2.1.7 violazione di legge (in rel. agli artt. 267, 271 cod. proc. pen,) per la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e di tutti i decreti proroga, a partire da quello del 15 giugno 2010, data in cui RÌ EN, fratello del ricorrente era deceduto. Il difensore evidenzia che le operazioni di intercettazione ambientale a bordo dell'autovettura di proprietà dell'odierno ricorrente si fondavano sulla necessità di procedere all'ascolto di conversazioni poiché l'auto sarebbe stata utilizzata per l'accompagnamento di RÌ EN (allora infermo) a visite mediche e che la motivazione dei decreti di proroga ha fatto sempre riferimento "ai fatti oggetto di indagine", che rinviavano, risolvendosi pertanto in una motivazione apparente, ad uno stato fattuale di impossibile verificazione essendo, nel frattempo, deceduta la persona in relazione alla quale le attività erano state disposte;
2.1.8 violazione di legge e vizi di motivazione (in relazione agli artt. 627, 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.) poiché l'ordinanza impugnata, nel valorizzare l'invito del RÌ al matrimonio della figlia di LE US, era andata oltre i limiti posti dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio, valorizzando, in chiave accusatoria, un elemento dell'originaria ordinanza del riesame che non aveva costituito oggetto di censura da parte del Pubblico Ministero e di conseguente rilievo di criticità da parte dalla Corte di Cassazione, e, comunque, perché il Tribunale del riesame aveva valorizzato un dato incerto quanto alla identificazione del ricorrente nel soggetto autore delle conversazioni;
2.1.9 anche con riferimento alla partecipazione del ricorrente al viaggio a 3 да Monasterace l'ordinanza impugnata ha valorizzato elementi equivoci, per come rilevabile al confronto con la motivazione dell'ordinanza già annullata dalla Corte di Cassazione, poiché le argomentazioni del Tribunale in proposito non consentono di superare la carenza dimostrativa dei dati oggettivi evincibili dalla conversazioni attraverso elementi di fatto idonei a ricomprendere il ruolo del RÌ nel contesto associativo identificandone la funzione in concreto rivestita ed il consequenziale contributo offerto all'associazione di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione generalizzata, permanente e volontaria ad esso per ogni fine, lecito o illecito che fosse;
2.1.10 violazione di legge e illogica motivazione per l'omessa valutazione delle circostanze comprovanti l'insussistenza delle esigenze cautelari tenuto conto che, dopo le captazioni ambientali, non sono state registrati ulteriori contatti del RÌ con i coindagati né contatti del RÌ erano stati intercettati, durante le lunghe attività di indagine, nell'anno precedente alle captazioni che lo hanno coinvolto e che, fino a quel momento riguardavano il fratello, poi deceduto. Evidenzia, infine, che il comportamento processuale tenuto fin dall'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale il RÌ ammetteva il viaggio a Monasterace e le finalità che lo avevano determinato, ed il generale comportamento tenuto successivamente ai fatti di indagine, costituiscono elementi concreti ed attuali al fine di ritenere dimostrato un "consistente allontanamento rispetto all'associazione" idoneo a far venire meno la presunzione di pericolosità sociale. Considerato in diritto 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.
2. E', infatti, fondata la censura difensiva relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da TA NI. Risulta pacifico (cfr.pag. 13 dell'ordinanza impugnata) che il verbale di interrogatorio del TA oggetto delle valutazioni del giudice della cautela prima e del Tribunale del riesame poi è stato trasmesso in copia omissata nella parte relativa alle dichiarazioni rese nei confronti del RÌ e che le dichiarazioni del collaboratore sono state desunte dalla richiesta di applicazione della misura cautelare. La mancanza in atti delle dichiarazioni a carico del RÌ, tuttavia, non può ritenersi superata, secondo la motivazione sul punto del Tribunale del Riesame, dal fatto che la difesa non contesti la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. то 4 3. Ritiene il Collegio, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale il pubblico ministero presenta al giudice della cautela gli elementi sul quale le chiesta.fonda, la richiesta, e che sono ontologicamente, altro rispetto alla richiesta che aziona la misura cautelare, di condividere il principio secondo cui, in sede cautelare la prova (indiziaria) riposa sugli atti assunti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria (o, eventualmente, da quelli assunti in una qualsiasi sede processuale), e non dalla trascrizione, non importa se, in concreto, fedele all'atto, che di essa sia fatta nella richiesta del pubblico ministero e, di riflesso, nel provvedimento cautelare con la conseguenza che tali dichiarazioni non sono utilizzabili. Si è osservato che il giudice richiesto di una misura cautelare non può appagarsi di una simile riproduzione "sostanziale" delle fonti probatorie, dato che esso decide sulla base degli "elementi su cui la richiesta si fonda" (art. 291, comma 1 cod. proc. pen.), i quali, dunque, non possono che essere altro rispetto alla richiesta stessa e che, d'altra parte, la difesa deve essere in grado di esprimere le sue deduzioni sull'atto-documento costituente la fonte di prova e non su una rappresentazione di esso, pur se presuntivamente esatta, che ne abbia fatto il giudice e che non può essere costretta a verificare la corrispondenza alla fonte originaria degli elementi indiziari contenutisticamente rappresentati, essendo suo compito solo quello di contestare, se lo ritiene, il significato e la portata delle fonti di prova, così come documentate al momento della loro acquisizione, ai fini dell'adozione della misura» ( Sez. 6, n. 8940 del 9.12.2010, Rv. 249723). Consegue che, essendo state utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare le dichiarazioni del TA desumendole non dal documento costituito dal relativo atto ma da una riproduzione del contenuto di questo contenuta nella richiesta del Pubblico ministero, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Reggio Calabria che valuterà la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prescindendo da tali dichiarazioni in quanto inutilizzabili. Non può condividersi la tesi difensiva secondo la quale deve procedersi all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché, a propria volta, il Tribunale, ai sensi dell'art. 309, comma 5 in rel. all'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della misura poiché, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, consta la mancanza originaria dell'atto fin dalla trasmissione al giudice per le indagini preliminari e, dunque, non ricorre l'ipotesi di una trasmissione parziale degli atti al Tribunale del riesame, ipotesi alla quale è collegata la perdita di efficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari. я เ ก5 4. La inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal TA, per un difetto che inficia l'atto-documento costituente fonte di prova, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso relativi all'inutilizzabilità delle dichiarazioni, perché acquisite oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari (eccezione peraltro formulata in termini generici e probabilistici dalla difesa del ricorrente che richiama assertivamente la esistenza di provvedimenti di proroga dei termini) e alla valutazione delle indicazioni rinvenibili da dette dichiarazioni, quale autonomo indizio a carico del ricorrente ovvero quale riscontro agli elementi evincibili dalle risultanze delle operazioni di intercettazione illustrate nel provvedimento impugnato a carico del ricorrente.
5. Con riguardo agli ulteriori motivi di ricorso risulta infondato il motivo relativo alla inutilizzabilità delle risultanze delle operazioni di intercettazione ambientali, motivo ribadito anche con la memoria depositata il 25 gennaio 2016, con riferimento ai decreti di proroga del 25 maggio 2010 e del 15 giugno 2010. Ritiene il Collegio che, in proposito, non appaiono censurabili le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale del Riesame che, a pag. 25 dell'ordinanza impugnata, ha ricostruito la tempistica delle disposte operazioni di intercettazione, a partire dal decreto originario di convalida del 19 settembre 2009 e dei successivi decreti di proroga evidenziando che quello del 15 giugno 2010 veniva emesso in contemporanea con il decesso di RÌ EN (intervenuto in pari data e comunicato all'autorità giudiziaria procedente il 16 giugno 2010), sulla scorta di una precedente richiesta del pubblico ministero e che pertanto l'attività di intercettazione utile nel presente procedimento si svolgeva in un periodo coperto dal decreto di proroga legittimamente disposto. Il Tribunale, inoltre, ha dato atto che dalla motivazione dei provvedimenti censurati si evince che si procedeva a carico di RÌ EN, fratello di OR, per il reato associativo in quanto ritenuto contabile della locale di Siderno;
che l'auto di RÌ OR veniva utilizzata per accompagnare EN, infermo, per sottoporsi a terapie mediche;
che nei confronti di RÌ OR si era già proceduto ad iscrizione nel registro degli indagati il giorno precedente all'attivazione del decreto originario di convalida. Le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale richiamando la motivazione dei decreti di - autorizzazione e proroga delle operazioni di intercettazione non censurabile per apparenza o genericità sono in linea con i principi rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità che richiede, ai fini della legittimità del provvedimento di autorizzazione e proroga delle operazioni di intercettazioni, la esposizione delle ragioni che impongono l' intercettazione che fa capo ad una specifica persona, indicandone il collegamento con l'indagine in corso (Sez. 6, n. 6 r 12722 del 12/02/2009, BA Stronati ed altri) e i gravi indizi di reato, nozione, questa, diversa da quella di gravi indizi di colpevolezza, elementi che devono necessariamente essere valutati al momento di adozione del provvedimento. Ne discende che ai fini della valutazione della sussistenza e della congruità della motivazione quale requisito di legittimità del provvedimento autorizzativo, e così delle proroghe, sono indifferenti le vicende personali o processuali della persona alla quale si riferisce l'intercettazione, nel caso che ci occupa il ricovero prima e il decesso poi di RÌ EN, allegati dalla difesa a motivo della inutilizzabilità delle risultanze delle operazioni, entrate a far parte del patrimonio probatorio del procedimento a seguito del provvedimento autorizzativo legittimamente disposto.
6. Sono del pari infondati i motivi di ricorso che deducono la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.. Nel delineare l'ambito di operatività dei poteri del giudice in caso di annullamento con rinvio, si è precisato che questi mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, Sentenza n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri ed altri, Rv. 259811). Di tali principi ha fatto buon governo il Tribunale di Reggio Calabria che non era vincolato agli argomenti valorizzati dal primo giudice ovvero a quelli pretermessi nella disamina dei gravi indizi di colpevolezza, dovendo, anzi prescinderne in forza della sentenza della Corte di legittimità che aveva censurato la metodologia seguita dal primo giudice e imposto una valutazione di sintesi degli elementi acquisiti e erroneamente parcellizzati nella valutazione compiuta dal Tribunale la cui ordinanza era stata oggetto di annullamento.
7. Restano infine assorbiti dal disposto annullamento gli ulteriori rilievi difensivi relativi allo spessore indiziario degli elementi che compongono il compendio indiziario, delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura disposta, trattandosi di apprezzamento che rientra nel compito esclusivo del giudice al quale è chiesta l'applicazione della misura nonché del Tribunale del riesame al quale gli atti vanno trasmessi per nuovo esame. 7 яя s
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso, il 26 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia Anna GiordanoSuntie Anime Giordan Giovanni Conti نما سوو DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 MAR 2016) IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO || Funzioni Pe nebile Dott.ssa Silva DIPUCCHIO 0 8 0