Sentenza 9 dicembre 2010
Massime • 1
In materia di misure cautelari, la richiesta formulata dal P.M. ai fini dell'adozione del provvedimento coercitivo deve essere corredata dai documenti che costituiscono le fonti di prova oggetto di utilizzazione, e non può basarsi sulla trascrizione, pur fedele, del contenuto dell'atto nella richiesta del P.M. e, di riflesso, nel provvedimento cautelare. (Fattispecie in cui le dichiarazioni della persona offesa utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento coercitivo sono state desunte non dalla documentazione del relativo atto, ma da una riproduzione del suo contenuto nella richiesta avanzata dal P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2010, n. 8940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8940 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO NI - Presidente - del 09/12/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1901
Dott. CONTI NI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 36755/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 01/07/2010 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. NI Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Schettino Gian Paolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la ordinanza in data 3 giugno 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale veniva applicata a LI OL la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a due delitti di estorsione, aggravati D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 (capi D e G, in concorso con PE SE e, quanto al secondo addebito, anche in concorso con UI RO;
entrambi in danno di MB UI, amministratore della società Honda MB Motors s.r.l.).
2. Rilevava il Tribunale che la misura applicata era sorretta da gravi indizi di colpevolezza, desunti dalle dichiarazioni della persona offesa UI MB, da quelle dei collaboratori di giustizia ST Spagnuolo, NI LA e Di TE LI nonché dal contenuto di colloqui intercettati e dalle risultanze dell'attività di p.g..
3. Ricorre per cassazione il OL, a mezzo dell'avv. Gian Paolo Schettino, il quale denuncia molteplici profili di vizio di motivazione e di violazione della legge processuale e penale.
3.1. Il G.i.p. si era limitato a recepire acriticamente la impostazione accusatoria del p.m. sostanzialmente riproducendo, finanche sotto il profilo meramente grafico, il contenuto della richiesta cautelare.
3.2. Illegittimamente erano state utilizzate le dichiarazioni della persona offesa, che non erano state trasmesse al G.i.p. a corredo della richiesta cautelare, nulla rilevando che il loro contenuto era stato trasfuso nella richiesta del p.m..
3.3. Mancanza di indizi di colpevolezza, in quanto il OL, nella vicenda di cui al capo D, ha avuto solo il ruolo di destinatario di un regalo (costituito dal motociclo Honda Sh 125) fattogli da PE SE, e si è limitato a ritirare dal MB il veicolo, esulando dalla sua condotta alcun profilo di violenza o minaccia;
mentre, nella vicenda di cui al capo G (motociclo Honda SH 300), si è limitato a chiedere uno sconto e una dilazione di pagamento in favore dell'acquirente RO UI, condotta inconciliabile con una condotta estorsiva.
3.4. Incompatibilità dell'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 con quella di cui al
D.L. n. 152 del 1991, art.
7. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso appare fondato, con ciò restando assorbita ogni altra questione dedotta.
2. Il Tribunale, ha riconosciuto implicitamente la corrispondenza alla realtà processuale della deduzione difensiva circa la mancata trasmissione al G.i.p., da parte del P.m., delle dichiarazioni della persona offesa UI MB, osservando che essa, "quand'anche fondata, finisce per avere ad oggetto essenzialmente la materialità delle dichiarazioni (intesa quale veste formale costituita dai verbali) e non il profilo sostanziale del loro contenuto", trasfuso nell'ordinanza.
3. Tale assunto non può essere condiviso.
In sede cautelare la prova (indiziaria) riposa sugli atti assunti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria (o, eventualmente, da quelli assunti in una qualsiasi sede processuale), e non dalla trascrizione, non importa se, in concreto, fedele all'atto, che di essa sia fatta nella richiesta del p.m. e, di riflesso, nel provvedimento cautelare.
Il giudice richiesto di una misura cautelare non può appagarsi di una simile riproduzione "sostanziale" delle fonti probatorie, dato che esso decide sulla base degli "elementi su cui la richiesta si fonda" (art. 291 c.p.p., comma 1), i quali, dunque, non possono che essere altro rispetto alla richiesta stessa.
D'altra parte, la difesa deve essere in grado di esprimere le sue deduzioni sull'atto-documento costituente la fonte di prova e non su una rappresentazione di esso, pur se presuntivamente esatta, che ne abbia fatto il giudice. Non deve essere costretta a verificare la corrispondenza alla fonte originaria degli elementi indiziari contenutisticamente rappresentati, essendo suo compito solo quello di contestare, se lo ritiene, il significato e la portata delle fonti di prova, così come documentate al momento della loro acquisizione, ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare.
4. Consegue che, essendo state le dichiarazioni del MB utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare desumendole non dal documento del relativo atto ma da una riproduzione del contenuto di questo da parte del pubblico ministero, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli, che valuterà la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prescindendo da tali dichiarazioni.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011