Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA OMP DEL POPOLO ITALIA0 31 02 /0 1 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 1056/98 Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere Cron. 6494 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Ud.13/12/00 Dott. Maura LA TERZA d Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SRL INIZIATIVE VESUVIANE in liquidazione, quale 1 2000 incorporante della AZIENDA DI REIMPIEGO PALERMO SRL, 5417 in persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio degli avvocati DE LUCA TAMAJO RAFFAELE e BOURSIER NIUTTA CARLO, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato DE LUCA TAMAJO MARCELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1786/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 14/06/97 R.G.N.123/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimentodel ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14 giugno 1997 il Tribunale di Palermo, riformando la decisione di primo grado, dichiarava non dovuto dall'appellante s.r.l. Azienda di Reimpiego Palermo il contributo previsto dall'art.4, 5° comma d.l. 24.4.1990 n.82 per i dipendenti che ottengano il pensionamento anticipato in applicazione di delibera del CIPI. Il Tribunale escludeva la sussistenza dell'onere contributivo in questione nell'ipotesi di F prepensionamento, al sensi 4° comma del citato art.4 d.l. n.82/1990, di lavoratori in cig assunti da società di reimpiego costituite dalla GEPI ai sensi dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 784. Avverso questa sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione con unico motivo. LA s.r.l. . Iniziative Vesuviane in liquidazione, incorporante la società Azienda di Reimpiego Palermo, resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.4 del d.l. n.82/1990, reiterato numerose volte e trasfuso nell'art.5 del d.l. 108/91, convertito in legge 169/1991. L'istituto ricorrente contesta la soluzione interpretativa seguita dal Tribunale, osservando che le esplicite disposizioni della normativa richiamata stabiliscono l'obbligo di partecipare 3 al pagamento degli oneri relativi al prepensionamento senza eccezioni;
che detta disciplina stabilisce una sorta di sinallagma funzionale fra pensionamento anticipato e contributo all'INPS. Il ricorso merita accoglimento. Sulla questione oggetto della controversia si è registrato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, superato dalla sentenza n. 121 del 12 marzo 1999 delle Sezioni Unite, con cui è stato affermato il seguente principio: «In tema di pensionamento anticipato dei lavoratori di imprese in crisi, la disciplina dettata dalla legge n. 169 del 1991 (prevedente il prepensionamento cosiddetto gestionale) non affianca, bensì sostituisce la disciplina dettata in materia dalla precedente legge n. 155 del 1981( prevedente il prepensionamento cosiddetto assistenziale), con la conseguenza che, in relazione alle domande di pensionamento anticipato presentate dopo il 28 febbraio 1989 (termine massimo considerato dall'art. 5 legge n. 169 del 1991 cit. per la "validità" delle domande di prepensionamento da trattare con la precedente disciplina), per i dipendenti delle società di reimpiego costituite dalla Gepi a norma dell'art. 1 legge n. 784 del 1980 ammessi al beneficio richiesto, sussiste l'obbligo delle imprese datrici di lavoro di versare all'INPS il contributo previsto dall'art. 5 comma quinto D.L. n. 108 del 1991 conv. nella citata legge n. 169 del 1991». Per la ricostruzione del quadro normativo, va ricordato che la materia è stata regolata per la prima volta in modo organico dall'art.16 della legge 23 aprile 1981 n.155, con le seguenti disposizioni. È stato stabilito (primo comma) che, con termine finale al 31 dicembre 1981 (poi via via prorogato da successive norme di legge: v., ad esempio, gli artt. 4 d.l. 11 maggio 1983 n. 176 e 1 legge 31 maggio 1984 n. 193), ai lavoratori, sia operai che impiegati, che fossero in possesso di determinati requisiti soggettivi (età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini o ai cinquanta anni se donne, già titolari di un certo numero di contributi nell'assicurazione generale obbligatoria), potesse essere elargito, a richiesta, il trattamento di pensione anticipata nella ricorrenza dei seguenti requisiti oggettivi: a) che i lavoratori fossero dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali fosse intervenuta la deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge n. 675 del 1977 (imprese industriali coinvolte in crisi locali o settoriali o la cui attività fosse rivolta alla ristrutturazione 0 alla riconversione aziendale;
specifici casi di crisi aziendali presentanti particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore); b) che il rapporto di lavoro fosse stato risolto. È stato pol fissato (terzo comma), per la presentazione della domanda di pensione anticipata da parte dei lavoratori interessati, il termine di sessanta giorni "dalla data di entrata in vigore della presente legge" o dalla emanazione del decreto di 5 ammissione alla cassa integrazione guadagni che sarebbe stato adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale). Non è stato previsto alcun concorso del datore di lavoro agli : oneri derivanti dall'anticipato pensionamento, restando ovviamente fermo il contributo contemplato a carico di tutti i datori di lavoro dall'art. 12 della 1. 5 novembre 1968 n. 1115 (v. i commi quarto e quinto). Requisiti oggettivi indispensabili per ottenere il c.d. prepensionamento sono stati quindi considerati la dichiarazione di crisi deliberata dal CIPI nei confronti dell'impresa datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c),della legge n. 675 del 1977, e l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori subordinati in possesso dei suddetti requisiti soggettivi. Per questa ragione tale particolare figura di pensionamento anticipato è stata definita di tipo assistenziale dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Il termine del 31 dicembre 1981, stabilito dall'art. 16 è stato in seguito via via della legge n. 155 del 1981, In particolare, la proroga (fino al 31 dicembre prorogato. 1987) è stata disposta dall'art. 5 d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in 1.29 febbraio 1988 n. 48. Nel primo comma di tale articolo, peraltro, è stata inserita una norma di nuovo conio: "la facoltà di pensionamento anticipato", infatti, è stata pure "riconosciuta al lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere a) e c) della l. 12 agosto 1977 n.675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986". Con tale disposizione di legge, quindi, il diritto al pensionamento anticipato è stato riconosciuto anche a lavoratori dipendenti non previamente licenziati, in base alla deliberazione del CIPI autorizzativa del prepensionamento e intervenuta dopo una certa data. La norma da ultimo indicata (art. 5, primo comma, della legge n.48 del 1988) è stata poi trasfusa nell'art. 15, cinquantacinquesimo comma, della 1. 11 marzo 1988 n. 67, nella quale i termini del 31 dicembre31 dicemb: 1987 e del 30 giugno 1986 sono stati differiti di un anno È☐ (rispettivamente al 31 dicembre 1988 e al 30 giugno 1987). stato poi emanato il d.l. 11 gennaio 1989 n.
5 -recante disposizioni dirette, oltre che all'attuazione del piano di sostegno della siderurgia, anche "a prorogare l'applicazione di trattamenti sociali scaduti il 31 dicembre 1988" in attesa della "riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento" (riforma poi attuata con la 1. 23 luglio 1991 n. 223) - nel cui art. 5, primo comma, è stato disposto che "gli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981 n. 155 continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione 7 guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 28 febbraio 1989". Quest'ultimo decreto legge non è stato né convertito né reiterato, ma i suoi effetti e i rapporti sorti in conseguenza della sua entrata in vigore sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della l. 15 maggio 1989 n. 181. Successivamente sono stati emanati numerosi decreti legge, sempre reiterati (la serie, iniziata con il d.l. 1 aprile 1989 n. 119 è proseguita con altri provvedimenti tra cui il d.l. 24 aprile 1990 n.82, e si è conclusa con il d.l. n. 108 del 29 marzo 1991) in cui sono state inserite le norme pol trasfuse con qualche modifica nel testo dell'art.5 del d.l. n. 108/1991, convertito in legge 1 giugno 1991 n.169 (la stessa legge ha mantenuto la validità degli atti e fatti salvi gli effetti del precedenti decreti legge non convertiti). Detto articolo, oltre a prorogare l'istituto del prepensionamento, ha dettato una disciplina diversa · in quanto basata, in parte, su differenti presupposti da quella prevista dalla legge n. 155 del 1981, - con le seguenti disposizioni. Viene prorogata l'applicazione degli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981 n. 155 "fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 30 settembre 1991" (primo comma). Viene riconosciuta la validità delle domande di pensionamento anticipato "presentate dalle aziende e glacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 8 • . ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, del 1989. decreto legge 11 gennaio 1989 n. 5" e, inoltre, "previo accertamento e autorizzazione del CIPI", delle domande presentate entro il 2 giugno 1989 (secondo comma). Entro il 30 giugno 1990 le imprese interessate debbono fare l'accertamento da parte del CIPI delle richiesta per "eccedenze strutturali di manodopera" (e della conseguente entità), disponendosi che nella relativa delibera debbono essere fissati i termini per l'inoltro delle domande di dei lavoratori che abbiano maturato le prepensionamento richieste condizioni soggettive. Per le domande presentate a partire dal 1 marzo 1989, l'azienda è tenuta a pagare all'INPS il contributo di cui al quinto comma, "fatta esclusione per i casi regolati dal predetto d.l. 11 gennaio 1989 n.5" (secondo comma). I lavoratori interessati debbono presentare la domanda di prepensionamento all'impresa e "il rapporto di lavoro del dipendenti, le cui domande vengono trasmesse all'INPS, si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione" (terzo comma). Presupposto (ulteriore), indispensabile per l'applicazione della procedura prevista dalla nuova disciplina, è ancora la delibera del CIPI emessa ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge 12 agosto 1977 n. 675, relativa a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1988 (quarto comma). 9 L'impresa entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS del concesso pensionamento anticipato, deve versare all'ente previdenziale, per ciascun lavoratore che ottenga il beneficio, "un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dalla applicazione dei commi quinto e sesto dell'art. 1 1. 31 maggio 1984 n. 193", contributo che è ridotto alla misura percentuale del 25 per cento per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno e in altre zone "in declino", "individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988" o per altre imprese nei casi espressamente previsti (ad esempio, quelle sottoposte a procedimenti concorsuali) (quinto comma). Dalle disposizioni della legge da ultimo indicata risulta che i requisiti oggettivi per ottenere il prepensionamento nella fattispecie considerata)(definito di tipo gestionale consistono nella dichiarazione di crisi, deliberata dal CIPI nei confronti dell'impresa datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge n. 675 del 1977 e, in aggiunta, la dichiarazione di eccedenza di manodopera inerente alla medesima impresa e con riferimento a lavoratori il cui rapporto di lavoro sia ancora in corso. Inoltre a carico del datore di lavoro è posto l'obbligo del versamento nelle casse dell'INPS di un contributo (pari al cinquanta per cento o al venticinque per cento, a seconda dei casi) relativo agli oneri che derivano dal prepensionamento. 10 Tali presupposti si sono realizzati nel caso in esame, in cui, come è pacifico tra le parti, la società di reimpiego costituita dalla GEPI ha presentato dopo la data del 28 febbraio 1989 richiesta di pensionamento anticipato per i lavoratori aventi diritto, e si è realizzato il procedimento di cui all'art. 4 del d.l. n.82/1990 (art. 5 d.l. 108/1991) con l'accertamento, mediante delibera del CIPI, delle eccedenze di manodopera;
ne consegue l'obbligo della società di reimpiego di versare il contributo previsto per il beneficio attribuito ai lavoratori ammessi al pensionamento anticipato. Deve essere quindi riaffermato nella fattispecie il principio enunciato nella citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, non essendo prospettati in questa sede argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già disattesi con detta pronuncia, come quello richiamato dall'attuale controricorrente anche nella discussione orale- secondo cui la nuova disciplina del pensionamento anticipato di tipo gestionale si applica alle società operative, ma non a quelle costituite dalle GEPI, le quali non potrebbero essere considerate a tali fini come aziende in crisi. Sul punto, la sentenza richiamata ha rilevato che tale tesi conduce ad l'applicabilità dell'istituto del escludere pensionamento anticipato per carenza assoluta dei requisiti previsti tanto dalla regolamentazione del 1981 quanto da quella successiva di cui alla legge del 1991; ma questo profilo resta estraneo all'oggetto della controversia, in cui si discute 11 esclusivamente dell'obbligo a carico della società di reimpiego costituita dalla GEPI, già ammessa al pensionamento anticipato dei lavoratori in possesso del necessari requisiti soggettivi, di pagare il contributo richiesto dall'INPS, senza che la legittimità del procedimento, conclusosi con il riconoscimento del beneficio, possa essere ora sottoposta al vaglio della Corte. Per le stesse ragioni va dichiarata l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla controricorrente, secondo cui il riconoscimento della sussistenza dell'obbligo contributivo comporta un contrasto della disciplina in esame con gli artt. 3, 41 e 53 Cost., in relazione ad oneri economici posti a carico di società operanti in regime di diritto privato, riferibili a rapporti di lavoro la cui utilizzazione è resa impossibile ab initio dal carattere non volontario e non economico (in quanto rispondente a finalità puramente assistenziali) dell'assunzione di personale eccedente. La decisione non implica infatti la soluzione del problema dell'applicabilità alle società di reimpiego della GEPI, in linea di principio, della disciplina del pensionamento anticipato dettata dalla legge n.169 del 1991, ma riguarda solo la pretesa dell'INPS di ottenere il versamento del contributo come conseguenza legale dell'applicazione, già avvenuta in concreto, della disciplina stessa al dipendenti della società ricorrente. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere quindi annullata. La causa può essere decisa nel merito 12 ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ.- non essendo necessari accertamenti di fatto con la conferma della decisione del Pretore che ha respinto la domanda proposta dalla società ricorrente in primo grado per il riconoscimento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo in questione. In relazione all'esito della lite, va confermata anche la statuizione del primo giudice sulle spese processuali, ravvisandosi giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e decidendo nel merito conferma la sentenza del Pretore anche per le spese. Compensa le spese del giudizio di appello e di cassazione. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000 english luare Il Presidente Fabrik Miami lanean. Il Consigliere estensore Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 0 3 1 5 A I . S oggi, . D T S , R A N T O A ' IL CANCELLIERE , L 3 L L A 7 L - S O E E 8 B - P D I 1 S I D I 1 S N N A G E E T S S O G O I G A P A E D L M E O I , T A T A O I L D R R T L I E S E I D T D G N 13 E O E R S E