Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2000, n. 2405
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Sentenza 31 marzo 2000

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La disposizione già contenuta nell'art.486, comma 5, c.p.p. ed ora trasfusa nell'art.420 ter, comma 5, stesso codice, secondo cui il giudice deve sospendere o rinviare l'udienza in caso di assoluto e giustificato impedimento del difensore a comparire, non può trovare applicazione nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare (con specifico riferimento alla quale, nella sua nuova funzione, il citato art.420 bis è stato introdotto), valendo tale principio anche quando trattisi di procedimenti per i quali (come nel caso previsto dall'art.666, comma 4, c.p.p.), sia prescritta la presenza necessaria del difensore; prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2000, n. 2405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2405
    Data del deposito : 31 marzo 2000

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