Sentenza 31 marzo 2000
Massime • 1
La disposizione già contenuta nell'art.486, comma 5, c.p.p. ed ora trasfusa nell'art.420 ter, comma 5, stesso codice, secondo cui il giudice deve sospendere o rinviare l'udienza in caso di assoluto e giustificato impedimento del difensore a comparire, non può trovare applicazione nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare (con specifico riferimento alla quale, nella sua nuova funzione, il citato art.420 bis è stato introdotto), valendo tale principio anche quando trattisi di procedimenti per i quali (come nel caso previsto dall'art.666, comma 4, c.p.p.), sia prescritta la presenza necessaria del difensore; prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2000, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI BRUNO Presidente del 31/03/2000
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 2405
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 46462/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE NZ n. il 04.03.1954
avverso ordinanza del 18.10.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TRENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18 ottobre 1999 il Tribunale di Sorveglianza di Trento, dopo aver disatteso la richiesta di rinvio della trattazione del procedimento per impedimento del difensore, rigettava nel merito l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da ET CE.
Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ET, deducendo:
- nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 486, comma 5, c.p.p. per la documentata assoluta impossibilità di comparire del difensore per legittimo impedimento, tempestivamente comunicato;
- nel merito, vizio di motivazione sul rilievo della asserita genericità delle ragioni per cui il Tribunale aveva formulato un giudizio negativo sulla personalità del condannato e sulla idoneità dell'attività lavorativa prestata dal medesimo.
Nei motivi "aggiunti", tempestivamente depositati, il ricorrente ribadiva e sviluppava ulteriormente le argomentazioni svolte a sostegno del primo motivo di ricorso.
- Motivi della decisione -
Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto. Sostiene il ricorrente con il primo motivo l'applicabilità dell'art.486, comma 5, c.p.p. (sospensione o rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore) al procedimento di sorveglianza, disciplinato dall'art. 666 c.p.p. in forza del richiamo operato dall'art. 678 stesso codice, per il quale la partecipazione del difensore è prevista come necessaria (art. 666, comma 4, c.p.p.) Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza dell'8.4.98 n. 3, sia pure con riferimento specifico ai procedimenti camerali nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. ed, in particolare, ala procedimento ex art. 599, comma 1, c.p.p., sulla base della direttiva della legge di delega per l'emanazione del vigente codice di rito (art. 2 p. 77), ha ritenuto che la collocazione dell'art. 486 nel titolo del codice che disciplina il dibattimento non poteva considerarsi casuale, ma era da ritenersi significativa della funzione assegnata alla presenza della funzione assegnata alla presenza dell'imputato e del difensore nella predetta fase, destinata ad assumere un rilievo centrale nel processo di tipo accusatorio, essendo il dibattimento la sede di acquisizione ed elaborazione della prova che prelude alla decisione nel merito;
con la conseguente inapplicabilità della regola, dettata per il dibattimento, ai procedimenti in camera di consiglio. La peculiarità della disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 486 c.p.p., oggi abrogato dall'art. 39, comma 2, della legge 16.12.99 n. 479 sul giudice unico, contenute modifiche al
Codice di procedura penale, appare confermata proprio dalla nuova sistemazione della norma in questione (e dalle altre disposizioni che si riferiscono agli atti introduttivi al dibattimento) che la legge 479/99 colloca nella fase dell'udienza preliminare per la quale l'art. 420 c.p.p., pur prevedendo (comma 1) la presenza necessaria del P.M. e del difensore, stabiliva (comma 3) che "se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell'art. 97, comma 4", e cioè, nominando un difensore d'ufficio. Orbene, l'art. 420 ter, introdotto con la legge citata e che riproduce testualmente l'abrogato art. 486 c.p.p., stabilisce ora che, anche in sede di udienza preliminare così come per il dibattimento, il giudice debba rinviare ad una nuova udienza nel caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. L'anticipazione alla fase dell'udienza preliminare delle regole prima dettate con esclusivo riferimento alla fase del dibattimento, trova evidente spiegazione nelle radicali modificazioni apportate dalla stessa legge 479/99 alla udienza preliminare che da mero tramite di verifica della consistenza dell'accusa diviene essa stessa sede di assunzione e formazione della prova per i poteri conferiti al giudice dagli artt. 421 bis e 422 c.p.p., come sostituto dall'art. 21 della legge 479/99. È, dunque, chiaro che è proprio il diverso risalto che assume il contraddittorio nei procedimenti camerali che determina una diversa regolamentazione della garanzia difensiva, tenuto conto che l'esercizio del diritto di difesa può assumere normativamente forme e contenuti diversi in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti e delle varie fasi processuali.
Pertanto, proprio per le loro caratteristiche del tutto diverse rispetto alle fasi del procedimento di cognizione per le quali è prevista la sospensione ed il rinvio dell'udienza nel caso di assoluto impedimento del difensore di fiducia, tale regola non appare estensibile ai procedimenti camerali di esecuzione e sorveglianza. A diversa conclusione non può pervenirsi in considerazione del fatto che l'art. 666, comma 4, c.p.p., prevede la necessaria partecipazione del difensore all'udienza nel procedimento di esecuzione, cui si richiama il procedimento di sorveglianza, posto che in caso di assenza del difensore di fiducia tale partecipazione è assicurata, come è avvenuto nel caso in esame, dalla sua sostituzione con un difensore d'ufficio.
È infondato anche il motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per la genericità delle considerazioni svolte dal Tribunale per affermare che il ET sia persona socialmente pericolosa, proclive a commettere reati e ad associarsi con pregiudicati.
Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto la misura richiesta inidonea ai fini della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati sia sulla base dei numerosi precedenti penali e dei processi pendenti a carico del richiedente per reati di rilevante gravità che delle informazioni assunte tramite gli organi di polizia.
Del tutto secondarie ed ininfluenti appaiono, infine, come opportunamente rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, le considerazioni svolte dal Tribunale sulla ritenuta inidoneità della attività lavorativa svolta dal ET e non condivise dal ricorrente. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000