Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2003, n. 33550
CASS
Sentenza 5 giugno 2003

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Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, ed allorché consti di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo si consuma al momento della cessazione dell'attività vietata. (Fattispecie relativa a coltivazione di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2003, n. 33550
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33550
    Data del deposito : 5 giugno 2003

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