Sentenza 5 giugno 2003
Massime • 1
Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, ed allorché consti di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo si consuma al momento della cessazione dell'attività vietata. (Fattispecie relativa a coltivazione di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2003, n. 33550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33550 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2003 |
Testo completo
SENTENZA N.1198 Udienza pubblica del 5 giugno 2003
33550/03 REG. GENERALE n. 5938/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Giuseppe Savignano Presidente
2. Dott. CL Vitalone Consigliere
3. Dott. Aldo Rizzo Consigliere
4. Dott. Guido De Maio Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da LLMI CL, nato a [...] il [...], e da
LLMI AR, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 26 luglio 2002 dal giudice del tribunale di Massa. sezione distaccata di Pontremoli;
udita nella pubblica udienza del 5 giugno 2003 la relazione fatta dal Consigliere Ame- deo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario
Favalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe gli odierni ricorrenti sono stati condannati per il reato di cui all'art. 734 cod. pen. per avere, quali rispettivamente titolare e direttore della Cava Vittoria, deturpato le bellezze naturali della località Monte Sagra (mentre sono stati assolti perché il fatto non sussiste relativamente alle attività della cava Valcontrada).
Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo:
a) insussistenza del reato contestato, sia perché l'attività estrattiva da essi svolta si era sempre realizzata secondo le autorizzazioni ricevute ed i pareri dell'Ente Parco sia perché non aveva comunque determinato nessun deturpamento delle bellezze naturali;
b) vizio di motivazione perché non si è tenuto adeguatamente conto delle dichiarazioni dei testi escussi o comunque perché il senso delle loro deposizioni è stato stravolto;
c) che il reato era comunque prescritto;
d) che non vi era stato nessun deturpamento delle bellezze naturali.
Motivi della decisione
Il terzo, ed assorbente, motivo è fondato.
Invero, la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, ha affermato in materia i seguenti principi:
-- che «la violazione dell'art. 734 Cod. pen. (distruzione o deturpamento di bellezze na- turali) costituisce un reato istantaneo con effetti permanenti» (Sez. III, 4 maggio 1995, Sulli-
Janne, m. 171.059);
- che «la distruzione o l'alterazione del paesaggio si verifica, nell'ipotesi di costruzione o demolizione, all'epoca della ultimazione delle due attività. In quel momento il danno è ormai intervenuto. La successiva protrazione del medesimo non configura una prosecuzione della condotta, ormai esaurita, ma soltanto un effetto duraturo nel tempo. Il reato è quindi permanente, ma detta permanenza termina con la cessazione dei lavori» (Sez. II. 2 agosto
1994, Silvestri, m. 198.792; Sez. III, 26 luglio 1993, Imparato, m. 194.668);
- che «il reato di cui all'art. 734 cod. pen. è reato istantaneo ad effetti permanenti. Esso può anche avere natura permanente, quando la costruzione si protragga nel tempo. In ambe- due i casi, cessata l'attività, permangono solo effetti permanenti giuridicamente irrilevanti, ai fini della configurabilità della prosecuzione della condotta tipica» (Sez. III, 4 aprile 1991,
Veri, m. 187.006; Sez. II, 6 aprile 1988, Scalici, m. 178,624; Sez. II, 18 maggio 1983, Pinna,
m. 161.794);
-che «il reato di cui all'art. 734 cod. pen. ha natura di reato istantaneo con effetti per- manenti e si consuma e si esaurisce con la costruzione lesiva delle bellezze naturali protette, sicché agli effetti della prescrizione il decorso del termine ha inizio dal momento in cui il reato si è realizzato con il compimento dell'opera ovvero la attuazione dei mezzi che hanno determinato il deturpamento» (Sez. II, 4 luglio 1985, Bertani, m. 171.199);
- che «la contravvenzione di cui all'art. 734 Cod. pen. si consuma nel momento in cui
è cessata l'attività vietata» (Sez. II. 2 maggio 1983, Capirchio, m. 161.354).
In particolare, proprio in tema di violazione dell'art. 734 realizzata come nel caso di specie mediante la coltivazione di una cava in zona protetta, questa Suprema Corte ha ri- badito che «il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, pur essendo istantaneo con effetti permanenti, si consuma al momento della cessazione dell'attività vietata quanto questa consta di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo (fattispecie: coltivazione di una cava in zona protetta da vincolo paesaggistico» (Sez. II, 21 febbraio 1985, Tinaro, m.
169.479).
Orbene, dal testo della sentenza impugnata non solo non risulta in alcun modo che l'attività vietata sia proseguita oltre la data del 24 maggio 1999 indicata nella contestazione di cui al procedimento RG 3055/01, ma anzi risulta esplicitamente che tale prosecuzione non vi
è stata.
Infatti, il giudice del tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, ha affermato che nella specie il reato sarebbe stato integrato in quanto con la coltivazione della Cava Vitto- ria era stato realizzato un ravaneto, nel quale veniva collocato il materiale di scarto prove-. niente dalle lavorazioni, il quale (a differenza di quello della Cava Valcontrada) aveva inte- ressato l'area del parco e quindi aveva compromesso un'area verde di grande pregio ambien- tale, e ciò perché esso ravaneto aveva accresciuto la superficie della cava ed aveva quindi eli- minato una parte di una valle verde cosparsa di vegetazione, di notevole pregio naturalistico, così distruggendo una parte del parco con notevole impatto ambientale.
Orbene, dalla medesima sentenza impugnata però risulta che il teste NI accertò
l'esistenza del ravaneto in questione il 24 maggio 1999, che il teste RF esegui l'accertamento nel maggio 1999, che il teste ET eseguì il sopralluogo per conto della procu- ra nel «maggio-giugno 1999». Tanto che la sentenza impugnata afferma espressamente che la realizzazione del ravaneto in questione era emersa «sia dagli accertamenti eseguiti nell'anno 1999 dagli organi incaricati dalle indagini, sia dal raffronto delle cartografie allegate al -3- piano di coltivazione autorizzato, risalente all'anno 1991». Da nessun elemento emerge però che il ravaneto in questione (la cui realizzazione aveva appunto determinato la distruzione delle bellezze naturali avendo esso preso il posto di un'area verde ivi prima esistente) sia stato in qualche modo ampliato o comunque soltanto utilizzato successivamente agli accertamenti svoltisi nel maggio del 1999. Anzi, come si è accennato, dal contenuto della sentenza impu- gnata risulta al contrario che una tale circostanza (la prova della cui esistenza avrebbe comun- que dovuto essere fornita dal pubblico ministero) non si è verificata. Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, si afferma che «il ravaneto [fu] realizzato fra il 1997 ed il 1999»
(pag. 2) e che è «emerso nel corso dell'istruttoria, che la superficie di Parco, dell'entità so- pra indicata» «venne occupata dal ravaneto» «fra l'anno 1997 e l'anno 1999».
-E' quindi evidente come sia perché risulta accertato dalla stessa sentenza impugnata, sia comunque perché non risulta in nessun modo (e del resto nemmeno è stato prospettato) che l'attività di realizzazione (o anche di utilizzazione o di ampliamento) del ravaneto sia pro- seguita dopo i sopralluoghi del maggio 1999 - debba ritenersi che l'attività vietata che ha de- terminato il deturpamento delle bellezze naturali sia cessata alla data (indicata nel primo capo di imputazione) del 24 maggio 1999, e che in tale data il reato si sia pertanto consumato.
-Ne deriva che poiché non risulta che vi siano stati rinvii delle udienze determinati da richieste della difesa - nella specie il termine massimo triennale di prescrizione era decorso il
24 maggio 2002, ossia in data anteriore a quella (26 luglio 2002) in cui fu emessa la sentenza impugnata, la quale ha pertanto errato a non rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la già avvenuta prescrizione del reato.
Gli altri motivi restano assorbiti poiché dagli atti non emerge in modo evidente la sussi- stenza di cause di proscioglimento nel merito.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2003.
L'estensore
Il Presidente
DEPOSITATS IN CANCELLERIA CORTE
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- 7 AGO. 2003 Z A IL CANCELLIERE C1 S S 10. A Paolo Mensurati