Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
Il reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene occupato, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto. (La S.C. ha escluso che detto principio si applichi a chi occupi un bene immobile dicendosi ospite del precedente detentore "sine titulo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2011, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 01/12/2011
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 2798
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 26724/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) A.L.E.R.;
2) LE OU N. IL 03/10/1969 C/;
3) DH SA BE LI N. IL 30/06/1959 C/;
avverso la sentenza n. 2811/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il Difensore della parte civile ALER AVV. Izzo Domenico che ha concluso come da nota allegata;
Udito il Difensore degli imputati, Avv. Pietropolli Guido che conclude per il rigetto dei ricorsi.
Letti i ricorsi ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
-Il Tribunale di Milano, con sentenza del 09.01.2009, assolveva perché il fatto non costituisce reato:
JEBLI OU - DH SABEAU dall'imputazione ex artt.110, 633 e 639 bis c.p. per avere invaso ed occupato un alloggio residenziale pubblico dell'ALER di Milano, in data 23.03.2006;
Il Tribunale fondava la decisione assolutoria sulla scorta della considerazione che gli imputati non avevano invaso arbitrariamente l'alloggio per esservi entrati come ospiti del precedente occupatore (AR SI) del quale però ignoravano la mancanza di titolo;
a parere del Tribunale la consapevolezza dell'illiceità dell'occupazione, successivamente notificata dall'Ente proprietario, non era sufficiente per eliminare l'originaria legittimità dell'ingresso nell'immobile, sicché difettava il requisito dell'invasione;
-La Corte di appello di Milano, investita del gravame dal P.G. e dalla Parte civile, condivideva l'impianto motivazionale del Tribunale e confermava la sentenza di primo grado, aggiungendo anche un cenno all'esistenza della scriminante ex art. 54 c.p. in favore degli imputati.
-Ricorrono per cassazione la Parte Civile ed il P.G.:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). 1)-i ricorrenti censurano la decisione impugnata per violazione di legge osservando che, anche nell'ipotesi di ingresso non arbitrario nell'immobile, il reato ex art. 633 c.p. si consuma nel momento in cui l'occupatore viene reso edotto della mancanza di titolo a permanere nell'alloggio e, tuttavia, persiste in tale illegittima occupazione;
2)-entrambi i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto la scriminante dello stato di necessità, ex art. 54 c.p., che non sarebbe applicabile al caso di specie, sia perché la Corte di appello avrebbe confuso lo stato di bisogno con lo stato di pericolo e sia perché lo stato di pericolo sarebbe in ogni caso carente dell'ulteriore requisito dell'attualità, vertendosi in tema di reato permanente e di un'occupazione protratta negli anni;
CHIEDONO l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I giudici del merito hanno ritenuto applicabile alla fattispecie la giurisprudenza che esclude il reato in esame se l'ingresso è avvenuto in maniera legittima.
In tali decisioni si osserva che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 2337 del 01/12/2005). Pertanto, non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen., la condotta di chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, ad esempio: dopo la morte della vedova assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (Sez. 2, Sentenza n. 43393 del 17/10/2003). Questa giurisprudenza è stata però malamente applicata al caso di specie, sostanzialmente diverso dalla situazione posta a base delle precedenti decisioni, essendo il caso in esame caratterizzato dalle circostanze che: a) il dante causa degli imputati era entrato illegittimamente nel possesso dell'alloggio; b) gli odierni imputati erano entrati nell'alloggio come ospiti, sicché l'atto di ingresso non corrispondeva ad una presa di possesso;
c) la presa di possesso si era concretizzata allorché, andato via il precedente occupatore (senza titolo) essi non lo avevano seguito, ma avevano deciso di restare nell'immobile, prendendone possesso in quel momento pur se privi di qualsiasi titolo.
Si è dunque fuori dell'ipotesi in cui il soggetto "entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto" (Cass. Pen. sez. 2 17.06.2010 n. 25937) atteso che gli odierni ricorrenti sono entrati nell'alloggio come ospiti, senza instaurare una relazione giuridica di detersione qualificata o di possesso con l'immobile, e senza che, pertanto, la loro permanenza possa in alcun modo saldarsi con la relazione giuridica del precedente occupatore.
Atteso che l'invasione di edifici o di terreni non si realizza necessariamente con attività violenta od eclatante ma può materializzarsi anche in condotte clandestine, risulta necessario indagare se nella specie l'invasione si è compiuta allorché, andato via il precedente occupatore, gli imputati hanno deciso di restare nell'immobile, pur se privi di ogni titolo e pur essendo consapevoli della contraria volontà manifestamente implicita dell'avente diritto, cioè l'ALER Milano, con il quale non avevano alcuna relazione.
Non può mancarsi di sottolineare che si verte nel caso di beni immobili registrati, di proprietà pubblica e quindi sottratti al pubblico mercato, sicché nessuna ipotesi di buona fede può essere accampata in assenza di ogni giustificazione cartolare e di ogni contatto con l'Ente proprietario.
È proprio il comportamento di tacita permanenza nell'immobile di cui non si può ignorare il regime giuridico che finisce con l'essere dimostrativo della consapevolezza dell'illecito e può fondare la prova dell'elemento soggettivo del reato.
La sentenza impugnata ha richiamato una parte della giurisprudenza esistente in materia, applicandola con una sorta di automatismo, sicché risulta censurabile per non avere indagato, sotto il profilo oggettivo, sulla qualificazione dell'ingresso e sulla legittimità della permanenza degli odierni imputati nell'alloggio e, sotto il profilo soggettivo, sull'elemento soggettivo del reato. Tale vizio di motivazione si rivolve in violazione di legge poiché coinvolge aspetti essenziali del reato contestato, così da imporre l'annullamento della decisione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Il rinvio riguarda solo la posizione di EB IR, atteso che l'altro imputato QU SA è deceduto, con conseguente annullamento della sentenza nei suoi confronti perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Corre l'obbligo di osservare che il ricorso risulta fondato anche riguardo all'ultima parte della motivazione impugnata, laddove si è adombrata una situazione di stato di necessità senza tuttavia indagare, ne' sulla situazione di assoluto pencolo (del tutto diverso dallo stato di bisogno) ne' sulla permanenza nel tempo di tale situazione, alla luce del carattere permanente del reato contestato. Si è infatti sostenuto che la situazione di indigenza non è di per se idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile, in via di ipotesi, provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Cassazione penale, sez. 6, 19/03/2008, n. 27049) ed atteso che l'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilita del pericolo. (Cassazione penale, sez. 2, 11/02/2011, n. 8724). Il rinvio alla Corte territoriale coinvolgerà la decisione in ordine alle spese sostenute dalla parte civile anche in questo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI SA EN AL perché il reato è estinto per morte dell'imputato;
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EB IR con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012