Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 3
Quando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga eccepito in compensazione un credito eccedente la competenza per valore del giudice adito, questi non può rimettere al giudice superiore tutta la causa, ma deve rimettergli solo la decisione relativa all'eccezione di compensazione e trattenere quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salva l'eventuale sospensione di quest'ultima causa a norma dell'art. 295 cod. proc. civ.
La pattuizione con la quale il conduttore assume l'obbligo di rimborsare al locatore una parte del canone telefonico, in quanto volta a ripartire le spese di utenza tra gli effettivi utilizzatori del servizio, non è riferibile alla causa tipica della locazione (che consiste nello scambio del godimento di una cosa dietro un corrispettivo) e quindi deve considerarsi produttiva di un distinto rapporto giuridico anche se dipendente dalla locazione quanto alla durata, con la conseguenza che la controversia relativa non rientra nella competenza per materia del Pretore a norma dell'art. 8 cod. proc. civ.
L'opponente a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata respinta con sentenza esecutiva "ex lege", non può dolersi per la provvisoria esecuzione del decreto sotto il profilo del difetto delle condizioni di legge, qualora non abbia avanzato in corso di causa istanze che si ricolleghino alla pretesa irritualità della fase monitoria, difettando l'interesse a dedurre vizi del provvedimento d'ingiunzione che non spieghino effetti invalidanti, ne' comunque interferiscano sul giudizio di opposizione e sulla sua conclusione con pronunce di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ENZO MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA FL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. PELLICO 36, presso lo studio dell'avvocato CORRADO BUSCEMI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RC UG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPRAIA 75 sc. I/4, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CALBI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 552/96 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 21/2/96 depositata il 27/02/96; RG. 15616/95. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RC UG, proprietario di un appartamento condotto in locazione da ND LO, premesso l'inadempimento della conduttrice all'obbligo, da costei assunto con il contratto di locazione, di rimborsare al locatore i canoni di utenza dell'apparecchio telefonico installato nell'appartamento, ha chiesto e ottenuto a tal titolo dal Giudice di pace di Roma ingiunzione di pagamento della somma di L. 197.245 nei confronti della ND. La ND ha proposto opposizione, eccependo in via principale la incompetenza per materia del giudice adito ed opponendo, in subordine, in compensazione un proprio credito per gli interessi maturati sul deposito cauzionale. Con sentenza del 27.2.1996 il Giudice di pace ha rigettato la opposizione ed ha dichiarato "non soggetto a compensazione giudiziale il credito vantato dalla opponente", sul rilievo che quest'ultimo credito sfuggiva alla competenza del Giudice di pace, nella quale rientrava, invece, il credito di cui alla ingiunzione, che era stato, inoltre, provato. Ricorre la ND con due motivi. Resiste l'LI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 8 comma II n. 3 e 637 cod. proc. civ., lamentando che il Giudice di pace abbia ritenuto di propria competenza la causa relativa al rimborso del canone telefonico, quantunque essa involgesse l'applicazione di una clausola del contratto di locazione e rientrasse, quindi, nella competenza per materia del Pretore. La denunzia non ha fondamento. La pattuizione con cui la ND ha assunto l'obbligo di rimborsare all'LI una parte del canone telefonico, in quanto volta a ripartire le spese di utenza tra gli effettivi utilizzatori del servizio, non è riferibile alla causa tipica della locazione (che consiste nello scambio del godimento di una cosa con un corrispettivo) e, quindi, deve considerarsi produttiva di un rapporto giuridico ben distinto da quello di locazione, anche se da questo dipendente quanto alla durata. Correttamente, quindi, il Giudice di pace, tenuto conto del valore della controversia, ha ritenuto la propria competenza a pronunziare sulla domanda di rimborso del canone telefonico.
Col secondo motivo la ND lamenta che, in violazione dell'art. 642 cod. proc. civ., il Giudice di pace abbia autorizzato la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, sebbene non ricorresse alcun pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. La doglianza è inammissibile. L'opponente a decreto ingiuntivo, che abbia visto respingere, come nella specie, la propria opposizione con sentenza esecutiva di diritto, non può dolersi della concessione della provvisoria esecuzione del decreto, sotto il profilo del difetto delle condizioni di legge, qualora (ed è appunto questo il caso della ND) non abbia avanzato in corso di causa istanze che si colleghino alla pretesa irritualità della fase monitoria, atteso che in siffatta situazione difetta ogni interesse a dedurre vizi del provvedimento di ingiunzione, che non spieghino effetti invalidanti, nè comunque interferiscano, sul giudizio di opposizione e sulla sua conclusione con pronunzia di merito (Cass. 29.11.1983, n. 7161). Con lo stesso motivo la ND denunzia violazione dell'art.1243 cod. civ., lamentando che il Giudice di pace abbia rigettato la eccezione di compensazione, ancorché il credito opposto dall'eccipiente fosse di facile e pronta liquidazione. La doglianza è priva di fondamento. Prima di verificare se nel caso in esame ricorressero le condizioni previste dall'art. 1243 cod. civ. il Giudice di pace si è doverosamente interrogato in ordine alla propria competenza su entrambi i crediti dedotti dalle parti ed, avendo a ragione escluso d'essere competente quanto al credito dedotto dalla ND, che, essendo controverso e relativo ad interessi sul deposito cauzionale, rientrava (per quanto si è detto) nella competenza per materia del Pretore, ha pronunziato, in corretta applicazione degli artt. 34, 35 e 645 cod. proc. civ., soltanto sulla causa relativa al credito di cui alla ingiunzione, rispetto al quale sussisteva la sua competenza funzionale (Cass. 30.3.1971 n. 920 - Cass.
8.10.1992 n. 10984 - Cass. 21.12.1992 n. 13550), anche se, incorrendo in una mera improprietà terminologica, ha dichiarato "non soggetto a compensazione giudiziale" il credito opposto in compensazione dalla ND, per significare che la compensazione non si era resa possibile (per le esposte ragioni) nel giudizio celebratosi dinanzi a lui e non anche (come, invece, sostiene la ricorrente) per denegare alla ND la possibilità di far valere il proprio credito in un distinto giudizio dinanzi al giudice competente.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 500.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, oltre agli onorari, liquidati in L. 500.000.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999