Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1640
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Sentenza 25 febbraio 1999

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Quando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga eccepito in compensazione un credito eccedente la competenza per valore del giudice adito, questi non può rimettere al giudice superiore tutta la causa, ma deve rimettergli solo la decisione relativa all'eccezione di compensazione e trattenere quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salva l'eventuale sospensione di quest'ultima causa a norma dell'art. 295 cod. proc. civ.

La pattuizione con la quale il conduttore assume l'obbligo di rimborsare al locatore una parte del canone telefonico, in quanto volta a ripartire le spese di utenza tra gli effettivi utilizzatori del servizio, non è riferibile alla causa tipica della locazione (che consiste nello scambio del godimento di una cosa dietro un corrispettivo) e quindi deve considerarsi produttiva di un distinto rapporto giuridico anche se dipendente dalla locazione quanto alla durata, con la conseguenza che la controversia relativa non rientra nella competenza per materia del Pretore a norma dell'art. 8 cod. proc. civ.

L'opponente a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata respinta con sentenza esecutiva "ex lege", non può dolersi per la provvisoria esecuzione del decreto sotto il profilo del difetto delle condizioni di legge, qualora non abbia avanzato in corso di causa istanze che si ricolleghino alla pretesa irritualità della fase monitoria, difettando l'interesse a dedurre vizi del provvedimento d'ingiunzione che non spieghino effetti invalidanti, ne' comunque interferiscano sul giudizio di opposizione e sulla sua conclusione con pronunce di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1640
    Data del deposito : 25 febbraio 1999

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