Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (utilizzazione di un'opera in cemento armato o a struttura metallica prima del rilascio del certificato di collaudo) ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente. (Fattispecie in tema di prescrizione, in cui la Corte ha precisato che il momento di cessazione della condotta antigiuridica coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2011, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 03/11/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1872
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 14738/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli nel procedimento penale nei confronti di:
ZE IO, n. Afragola il 13.9.1976; ZE HE, n. Afragola il 25.2.1952; ZE AT, n. Afragola il 25.2.1952, e ZE RA, n. Afragola, l'8.3.1974;
avverso la ordinanza del 8.2.2011 del tribunale di Napoli;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2011 il Tribunale di Napoli, pronunciandosi nel procedimento penale nei confronti di ZE IO, ZE HE, ZE AT e ZE RA, indagati del reato p. e p. dall'art. 110 c.p. e D.P.R. n.380 del 2001, art. 75, perché, in concorso tra loro, consentivano l'uso dell'immobile ubicato in Afragola alla 5 traversa Saggese, 4 lotto a sinistra senza il previo rilascio del certificato di collaudo, rigettava l'appello presentato dal P.M. presso il Tribunale di Napoli in data 19.11.2010, riguardante l'ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in data 09.11.2010, con la quale veniva rigettata la richiesta datata 20.10.2010, diretta ad ottenere il sequestro preventivo dell'immobile suddetto.
Osservava il tribunale che in data 30.01.2009 la P.G. accertava la violazione dei sigilli apposti nel 2001 con prosecuzione dei lavori e completamento degli stessi;
all'atto della verifica, l'immobile risultava suddiviso in due appartamenti per ciascun piano, completi ed abitati dagli indagati sopra indicati con i relativi nuclei familiari. Con decreto emesso in data 9.02.2009, il G.I.P. del Tribunale di Napoli disponeva il sequestro dell'immobile sopra indicato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, per carenza del titolo abilitativo. In data 13.05.2009, il P.M. presso il Tribunale di Napoli disponeva il dissequestro dell'immobile sottoposto a vincolo reale, "sul presupposto che la costruzione era stata effettuata in tempo risalente" e che, dunque, il termine di prescrizione del reato edilizio era ormai spirato. In esito a specifica delega di indagine, la P.G. (Polizia Municipale di Afragola) comunicava all'A.G. che "per l'intero fabbricato non risultava depositato presso la competente V.T.C, il certificato di collaudo.
Con provvedimento del 09.11.2010, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, dopo aver riconosciuto la sussistenza del fumus del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 75, rigettava la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. in ordine al detto reato sull'assunto che "un'opera ultimata, rifinita e risalente nel tempo, sia pure originariamente sprovvista del certificato di collaudo, non è una situazione fondante la legittima emissione di una misura reale sull'immobile".
In particolare il tribunale da una parte riteneva sussistente il fumus del reato suddetto, risultando dalle indagini espletate la carenza, nella fattispecie in esame, del rilascio del certificato di collaudo (anche in considerazione dell'abusività del manufatto, che oltretutto risultava essere stato acquisito dal Comune). Osservava però che si trattava di un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consumava con la omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta"; sicché - ha osservato il tribunale - il reato era prescritto, essendo indubbio (ed incontestato anche dal P.M. che aveva disposto a suo tempo il dissequestro dell1 immobile in ordine al reato di cui all'art. 44 D.P.R. cit.) che il manufatto era ormai completato ed abitato "da tempo risalente".
Peraltro - quanto al requisito del periculum in mora - ha osservato il tribunale che la suscettibilità del manufatto di porre in pericolo l'incolumità dei nuclei familiari degli indagati che lo occupavano non appariva evincibile dalla generica circostanza costituita dal rischio sismico e vulcanico ricollegabile alla natura geologica del territorio, non risultando dal compendio di indagine attestazioni tecniche della ricorrenza in concreto del paventato pericolo, quale avrebbe dovuto essere in concreto accertato quale imprescindibile supporto della invocata applicazione del vincolo reale, stante la natura di reato meramente formale della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 75. 2. Avverso questa pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso censura il provvedimento pronunciato dal tribunale del riesame per "inosservanza e erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale". Sostiene il ricorrente che il reato contestato non è prescritto atteso che si tratta di reato permanente e non di reato istantaneo con effetti permanenti, sicché il termine di prescrizione decorre dalla data di ultimazione delle opere.
2. Il ricorso è infondato.
Può richiamarsi in proposito la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., 12 ottobre 1993 - 10 gennaio 1994, n. 72) sull'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, che ha una struttura analoga a quella prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 75, giurisprudenza che ha affermato che, attesa la natura del reato permanente, in cui la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione, le cause estintive del reato operano sullo stesso soltanto se la permanenza sia cessata. Cfr. altresì Cass., sez. 3, 27 gennaio 1998 - 5 marzo 1998, n. 364, che ha affermato che il reato di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221 è un reato permanente a condotta mista: questa comprende un aspetto commissivo (utilizzazione dell'edificio) ed un aspetto omissivo (mancata richiesta dell'abitabilità): per conseguenza il colpevole può far cessare l'offesa agli interessi igienici e urbanistici tutelati dalla norma penale con una condotta simmetricamente opposta a quella costitutiva del reato, e cioè dismettendo l'utilizzazione dell'immobile ovvero ottenendo il nulla osta di abitabilità. Principio questo che può predicarsi anche con riferimento alla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 75. Nella specie però è decisivo considerare che, anche se ci si muove nell'ottica interpretativa della procura della Repubblica ricorrente, secondo cui l'ultimazione dei lavori non fa cessare la permanenza del reato, comunque per l'adozione della misura cautelare reale del sequestro occorre il pericolo che l'ordinanza impugnata esclude in concreto o comunque ritiene che non sussistano concreti elementi probatori per affermarne la sussistenza.
Il procuratore della Repubblica ricorrente non censura questo aspetto della ordinanza impugnata, che costituisce comunque una sufficiente ragione per il rigetto da della richiesta di sequestro.
3. Pertanto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012