Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5945 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
A Aula A NOME5945/01 REPUBBLICA ITALIANA SAZIONE LA CORTE SUPRE I SEZIONE LAVORO $ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.9065/98 Presidente Dott. De Musis Rosario Consigliere Dott. Guglielmucci Corrado Consigliere Cron. 12865 Dott. Stile Paolo Giancarlo Consigliere Rep. Dott. D'Agostino Raffaele Ud. 22/02/01 Dott. Di Lella Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da 1 in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso per legge tempore, Generale dello Stato, presso i cuidall'Avvocatura - Roma, è uffici, in via dei Portoghesi n. 12 domiciliato. - ricorrente contro 882 DI PA AT, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Giuseppe Magaraggia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo in Roma, via della Stazione di Monte Mario n.9. - Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.3500 del 5/12/97 R.G. 574/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'acc ent s del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 14/2/1994 TO Di : AL, nato il [...], conveniva il Ministero dell'Interno innanzi al Pretore di Lecce per dichiarare il proprio diritto allasentire pensione di invalidità, о in subordine, allll'assegno di invalidità, in relazione a domanda 2 amministrativa del 7/2/1992. Il Pretore di Lecce rigettava la domanda. Il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza pretorile, e condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, osservando 2 che il requisito reddituale risultava provato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, mentre l'ulteriore requisito della incollocabilità, da dimostrarsi attraverso la prova della iscrizione nelle liste speciali degli invalidi, non era richiesto a chi, come il Di AL, avendo superato il 55° anno di età, non poteva più ottenere detta iscrizione. Avverso tale pronuncia il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. TO Di AL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo del ricorso il Ministero dell'Interno lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art 13 della legge 118/171, nonché omessa e/o contraddittoria motivazione su un punt decisivo della controversia. In particolare il Ministero ricorrente sostiene che Q il giudice del gravame ha erroneamente affermato che TO Di AL, avendo superato il 55° anno di età, non è tenuta a dimostrare la incollocazione al lavoro Si duole ancora che il predetto giudice ha riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, 3 benché il Di AL non avesse dimostrato la sussistenza del requisito reddituale, dovendosi ritenere al riguardo insufficiente il richiamo alla attestazione proveniente dalla stessa parte. La doglianza, sotto il primo profilo esposto, merita accoglimento. Ai fini della prova del requisito della incollocazione (che costituisce, unitamente al requisito reddituale e a quello sanitario, elemento costitutivo della pretesa all'assegno di invalidità di cui all'art 13 legge 118/1971), l'invalido che non può iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio per aver superato il 55° (ma non il 65°) anno di età, e che dunque non può provare la infruttuosa iscrizione nelle suddette liste, deve tuttavia dimostrare, utilizzando gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni, lo stato di disoccupazione o di non occupazione. Ө Il giudice del gravame non poteva pertanto limitarsi ad affermare l'inesistenza dell'obbligo del Di AL alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e quindi a fornire la relativa prova, ma doveva accertare se non risultasse comunque dalle risultanze processuali lo stato di non occupazione dello stesso (Cass. 10205/2000; Cass. 11271/2000). Per effetto dell'accoglimento della doglianza in esame, deve ritenersi assorbita l'ulteriore suesposta censura. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. POM Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
Cassa la impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Lecce anche per la regolamentazione delle spese. Così deciso in Roma, il 22/2/2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lella Rosario De Musis lilla Ropario be Ufunis I D A S , 8 S O 3 . A L 5 T T L R , . O A A B ' N S L I E L 3 D P 0 IL CANCELLIERE E S 1 7 - I A D Depositato in Cancelleria 8 T N I - S S G 1 21 APR. 2001 O N O 1 P E CASoggi, A S M E E I D B I G A E IL CANCELLIEŃCANDI A , G D O E O E T L R N O G T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D 5