Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/1998, n. 2075
CASS
Sentenza 2 aprile 1998

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In tema di revoca delle misure cautelari, poiché il c.d. giudicato cautelare ne fonda l'irrevocabilità allo stato delle acquisizioni, una nuova istanza non può essere proposta prima che esso si formi, e cioè che sia concluso l'itinerario di impugnazione del provvedimento applicativo, salvo che con essa si adducano elementi sopravvenuti, tra i quali non è il provvedimento di cassazione con rinvio dell'ordinanza del giudice del riesame, proprio perché esso non chiude la fase d'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/1998, n. 2075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2075
    Data del deposito : 2 aprile 1998

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