Sentenza 2 aprile 1998
Massime • 1
In tema di revoca delle misure cautelari, poiché il c.d. giudicato cautelare ne fonda l'irrevocabilità allo stato delle acquisizioni, una nuova istanza non può essere proposta prima che esso si formi, e cioè che sia concluso l'itinerario di impugnazione del provvedimento applicativo, salvo che con essa si adducano elementi sopravvenuti, tra i quali non è il provvedimento di cassazione con rinvio dell'ordinanza del giudice del riesame, proprio perché esso non chiude la fase d'impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/1998, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente del 02/04/98
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI Consigliere N. 2075
3. " Nunzio CICCHETTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA Consigliere N.3923/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCIANATICO Gaetano, n.
8.7.76 a Bari;
avverso ordinanza 6.10.97 Tribunale Bari, ex art. 310 CPP;
- Sentita in c.c. la relazione fatta dal Cons. M. ROTELLA;
- udito il P.M., in persona del s.P.G. dr. V. MARTUSCIELLO, che ha chiesto il rigetto;
ritenuto
1 - Il 10.7.97, il g.i.p. di Bari ha disposto la custodia in carcere di Scianatico Gaetano, per associazione di stampo mafioso, associazione per traffico di stupefacenti e delitti di contrabbando, confermata in sede di riesame.
Proposta richiesta di revoca della misura (26.8.97), mentre contro la decisione del giudice di riesame era pendente ricorso per cassazione, il g.i.p. l'ha dichiarata inammissibile. Proposto appello ex art. 310 CPP, il tribunale l'ha rigettato nel merito, ritenendo non preclusa la riproposizione delle stesse questioni, oggetto del provvedimento di riesame ancora sub iudice.
Ha motivato che va respinta l'eccezione di inutilizzabilità ed irrilevanza delle dichiarazioni di AS RA (che, subito un incendio della sua casa, ha riferito che a AT LE, che aveva profferito minacce nei suoi confronti, si accompagnava l'indagato) e AR NN (che lo ha indicato quale membro del gruppo dei IN, affiliati al clan AT), perché la verifica ex art. 195 CPP è riservata alla fase di formazione della prova in giudizio. Le due donne riscontrano il collaboratore di giustizia CC AV, che lo dice appartenente al clan AT, quale preposto allo spaccio in Bari. La p.g. ha effettivamente verificato che l'indagato si accompagna con altrì componenti del clan e che in occasione del ferimento di NZ Raffaele, 1'8.6.97, si è recato con il coindagato AN a fargli visita in ospedale.
Con il ricorso si denuncia:
1 - violazione art. 12513 e vizio di motivazione;
2 - violazione art. 191 CPP in relazione art. 195/7 e 194/3.
Si era contestata la genericità e imprecisione dei riferimenti di CC all'indagato, indicato come IN GR, laddove la AS lo indica come NO il rosso e la AR quale 'U russ. L'ordinanza inoltre trascura che la frequentazione (sporadica) di membri del clan e la visita in ospedale (accompagnava il cugino del ferito non munito di patente) non sono attinenti alla condotta contestata. Di piu' la AS affermerebbe di aver appreso da persone che preferisce non indicare (art. 19715) che tra quanti hanno appiccato l'incendio alla sua casa, vi era anche NO il rosso, mentre il vago riferimento all'episodio della minaccia non è indizio grave, e difatti non gli è contestato come reato. Il riferimento della AR, estremamente generico, tardivo e non corroborante perché parla dei IN e non del clan AT, è inutilizzabile ai sensi dell'art. 19413. E l'inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento.
2 - Il ricorso è inammissibile.
Poiché il cd. giudicato cautelare fonda l'irrevocabilità della misura allo stato delle acquisizioni, la richiesta di revoca non può essere proposta prima che esso si formi, e cioè che sia concluso l'itinerario di impugnazione del provvedimento applicativo, salvo che con essa si adducano elementi sopravvenuti (tra i quali non è il provvedimento di cassazione con rinvio dell'ordinanza del giudice di riesame, proprio perché non chiude la fase di impugnazione - cfr. cass., sez. I, 21.6.94, Martiadonna, CED 198170), che implichino una nuova e tempestiva verifica da parte dello stesso giudice che ha applicato la misura.
Nella specie il provvedimento impugnato, di rigetto dell'appello su istanza di revoca, proposta mentre pendeva il giudizio di cassazione circa il precedente provvedimento di riesame (ed il tenore del ricorso lo conferma), raffrontato con il provvedimento di riesame, intanto rinnovato dal giudice di rinvio (tribunale Bari 25.2.98, contro il quale risulta proposto ricorso il 23.3 successivo), risulta avere per oggetto esattamente le stesse acquisizioni poste a base dell'ordinanza di custodia e solo quelle. Ne segue che, conformemente a quanto rilevato nel provvedimento del g.i.p. e confermato in quello impugnato, nella richiesta di revoca mancava qualsiasi deduzione di fatto nuovo, che facesse mutare il quadro probatorio già valutato, ed ancora sub iudice.
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. CPP. Così deciso in Roma, il 2 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1998