Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 2
Dalla "ratio", oltre che dalla formulazione letterale della norma contenuta nell'art. 4, comma primo, del D.M. 2 luglio 1983 n.1622 ("Approvazione del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato") si desume che non è necessaria la domanda di equo indennizzo in sede amministrativa nel caso in cui l'Azienda autonoma delle FF.SS. abbia rigettato la domanda per il riconoscimento della menomazione dell'integrità fisica come dipendente da causa di servizio.
La previsione, da parte dell'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622, che stabilisce il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione della domanda di equo indennizzo per i ferrovieri, è legittima, in quanto tale disposizione deve essere considerata come una norma regolamentare emanata in esecuzione dell'art. 11 della legge n. 564/81 ovvero come una norma regolamentare delegata, che regola "ex novo" materia già disciplinata dalla legge, integrandone le statuizioni. Pertanto, trattandosi di normativa regolamentare avente i caratteri della generalità e dell'astrattezza, è senz'altro deducibile la sua violazione o falsa applicazione come motivo di ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. NT LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO SPA - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PR AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT NT;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 14882/95 proposto da:
AT NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MAZZONI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO RUSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FERROVIE DELLO STATO SPA SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1698/95 del Tribunale di LECCE, depositata il 06/07/95; R.G.N.1485/93 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/98 dal Consigliere Dott. Marino Donato SANTOJANNI;
udito l'Avvocato MARINONI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lecce in funzione di giudice del lavoro, depositato il 16 dicembre 1988, NT TT, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato con la qualifica di ausiliario della squadra rialzo di Lecce, premesso che:
a causa delle mansioni espletate aveva contratto diverse infermità e, nel 1980, aveva richiesto al predetto Ente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle stesse infermità;
con provvedimento del 10 ottobre 1981 era stata rigettata tale istanza, mentre il successivo ricorso, in data 22 gennaio 1982, non aveva sortito alcun effetto;
il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata in giudizio la dipendenza delle indicate malattie da causa di servizio, con la conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'equo indennizzo. L'Ente Ferrovie dello Stato, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Il Pretore, con sentenza in data 14 maggio 1993, rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza NT TT proponeva appello, al quale resisteva l'appellata.
Il Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, con sentenza depositata il 6 luglio 1995, accoglieva parzialmente l'impugnazione e, per l'effetto, dichiarava che la spondiloartrosi cervicolombare, da cui era affetto il TT, era dipendente da causa di servizio ed era ascrivibile alla VIII categoria, misura minima, della tabella A annessa al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni;
dichiarava inammissibile la domanda di equo indennizzo. Il Giudice d'appello, per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimità, così motiva la sua decisione. Il provvedimento amministrativo a suo tempo emanato dall'allora Azienda autonoma delle F.S. sull'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità denunciate come dipendenti da causa di servizio, è, infatti, certamente atto di tipo paritetico, meramente ricognitivo, al quale si contrappone una posizione di diritto soggettivo del privato, come tale azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e non soggetta alla preclusione di cui all'art.21 della legge n. 194 del 1971.
Va, invece, dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento dell'equo indennizzo proposta dal TT. Invero, il procedimento per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una malattia è preliminare ma concettualmente distinto ed autonomo rispetto a quello diretto a conseguire il beneficio dell'equo indennizzo;
quest'ultimo potrà avere inizio, innanzi tutto, in sede amministrativa, solo dopo il definitivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di almeno una delle patologie denunciate dal dipendente. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Ferrovie dello Stato, formulando un unico, articolato, motivo, illustrato con successiva memoria.
L'intimato resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale, affidato a un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale vanno riuniti i due ricorsi, trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
1 - Sempre in via pregiudiziale, quanto alla tempestività del ricorso principale, "inammissibile" secondo le conclusioni del P.G. (per cui perderebbe efficacia il ricorso incidentale tardivo ex art.334, comma secondo, cod. proc. civ.), si osserva:
che tale ricorso risulta proposto dopo la scadenza del termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata (artt.325 - 326 cod. proc. civ.);
che, tuttavia, nella parte espositiva dello stesso ricorso, la società ricorrente afferma che la sentenza venne notificata nella sede delle Ferrovie dello Stato s.p.a., piazza della Croce Rossa n. 1, in Roma, senza "esplicitare" che detta notifica doveva essere eseguita al procuratore costituito nel secondo grado del giudizio (avv. Cataldo Mota), e ciò in applicazione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ.), con conseguente sua inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, secondo costante giurisprudenza;
che neppure all'udienza di discussione della causa del 29 aprile 1998 il difensore della ricorrente osservò alcunché al riguardo, nonostante la rilevazione d'ufficio della tardività del ricorso da parte del relatore;
che, tuttavia "re melius perpensa", va sottolineato quanto segue:
è rilevabile anche d'ufficio la nullità della notificazione già descritta risultando il ricorso notificato alla sede della s.p.a F.S.; ne' può ritenersi applicabile il disposto dell'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo cui "la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato", non essendovi la certezza che, nonostante l'esistenza del vizio che inficia la notifica, il legale della destinataria ebbe tempestiva conoscenza della sentenza, con conseguente "possibilità di utilizzare interamente il termine breve posto a sua disposizione dalla legge" per proporre l'odierno ricorso;
sotto questo profilo il comportamento del difensore della società, ancorché non diretto "in modo esplicito" ad eccepire la nullità della notifica in questione, non può dirsi neppure sicuramente "acquiescente" alla stessa eccezione, avendo, sia pure per implicito, rilevato nella parte espositiva del ricorso l'irregolarità della stessa notifica.
L'impugnazione va quindi dichiarata ammissibile essendo stata effettuata la notifica del ricorrente entro l'anno della pubblicazione della sentenza impugnata.
2 - Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziandosi omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 1034 della legge 6 dicembre 1971 e dell'art. 38 decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716,
si deduce che:
alla base della decisione del tribunale vi è la convinzione che l'atto, sol perché attiene a diritti soggettivi perfetti dell'interessato, diviene automaticamente atto paritetico;
sulla scorta di dottrina e giurisprudenza si può affermare che il vero tratto peculiare degli atti paritetici va ricercato nella realizzazione di un rapporto di diritto pubblico patrimoniale, rispetto al quale l'attività della P.A. non ha carattere autoritativo, in quanto si limita alla ricognizione ed all'adempimento di un'obbligazione di legge senza esercitare ipotesi d'imperio, essendo in gioco interessi meramente privati degli interessati;
è, invece, evidente che il provvedimento di diniego del riconoscimento della causa di servizio non può ascriversi tra gli atti paritetici, in quanto il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata non attribuisce al dipendente alcun diritto patrimoniale azionabile davanti al giudice, ma soltanto un interesse procedimentale ad ottenere dalla stessa amministrazione un provvedimento di carattere diverso;
conseguentemente, va riaffermata la natura di atto autoritativo del provvedimento di diniego di causa di servizio in epoca anteriore al giugno 1985, in quanto espressione di un giudizio reso dalla P.A. nell'esercizio dei suoi poteri di supremazia;
in tali termini si è espressa anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui "il provvedimento di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità di un pubblico dipendente non ha carattere paritetico e, pertanto, va impugnato nel termine di decadenza" (Cons. Stato sez. V 25 settembre 1995 n. 972; 14 aprile 1993, n. 429). L'assunto, così prospettato, non può essere condiviso. In primo luogo, è opportuno precisare che l'atto, con il quale la competente autorità amministrativa accoglie o rigetta l'istanza per il riconoscimento dell'infermità come dipendente dalla causa si servizio, è una "manifestazione di giudizio", che, ovviamente, presuppone al fine del l'accertamento della menomazione dell'integrità fisica e del nesso di dipendenza dal servizio, l'acquisizione di dati e relative valutazioni, e quindi anche una "manifestazione di conoscenza" (atto ricognitivo) , quale premessa ineludibile per il successivo, finale, "giudizio". Sono atti, com'è noto, non consistenti in manifestazioni di volontà.
Si chiamano, invece, paritetici quegli atti amministrativi (non provvedimenti) con i quali la P.A., tenuta per legge a far fronte ad un obbligo posto a suo carico in relazione ad un dato rapporto di diritto pubblico di natura patrimoniale, determina unilateralmente il contenuto dell'obbligo stesso (es. determinazione di stipendi, assegni, emolumenti e, secondo autorevole dottrina, anche d'indennità di espropriazione, di requisizione) in base ad una mera attività accertativa;
atti quindi diversi dalle determinazioni in questione.
Devesi ora stabilire se, configurandosi nella fattispecie una manifestazione di giudizio dell'autorità amministrativa, che prende cognizione dell'istanza per il riconoscimento della causa di servizio, sia pure in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, l'interessato sia titolare di un diritto soggettivo perfetto o di un interesse legittimo. La risposta al quesito non sembra difficile: trattasi di diritto soggettivo perfetto, perché l'autorità amministrativa, pur avendo la c.d. discrezionalità tecnica, concretantesi nell'esame di fatti o situazioni sulla base di cognizioni tecniche o scientifiche di carattere specialistico (discipline mediche, biologiche etc.), è priva della discrezionalità amministrativa, che, secondo la dottrina tradizionale, è facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti "per il soddisfacimento dell'interesse pubblico" e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato. Infatti, se il risultato dell'indagine istruttoria giustifica il riconoscimento dell'infermità denunciata come dipendente da causa di servizio, proprio sulla base delle indicate cognizioni tecniche o scientifiche, non è concepibile, sotto il profilo logico - giuridico, il rifiuto del beneficio richiesto sul presupposto della tutela dell'interesse pubblico: se sussiste l'infermità e questa è legata al servizio del nesso eziologico, l'autorità amministrativa - come il giudice del resto - deve accogliere la domanda, non potendo trovare il rigetto, in tal caso, nessuna plausibile giustificazione.
Pertanto, esulando dalla fattispecie la "discrezionalità amministrativa", la posizione di vantaggio dell'interessato è qualificabile come "diritto soggettivo perfetto.
Tale conclusione giustifica le ricorrenti affermazioni della giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui "la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - che, com'è noto, concerne i diritti soggettivi - per le controversie relative a rapporti di lavoro del personale delle ferrovie dello Stato cessati anteriormente alla data (14 giugno 1985) di entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, riguarda anche le controversie concernenti (in relazione a rapporti cessati prima della data anzidetta e perciò non ancora trasformati in rapporti di natura privatistica) il diritto all'equo indennizzo per malattia o infortunio dipendente da causa di servizio (Cass. S.U. 13 luglio 1993, n. 7707)". "In tema di equo indennizzo a dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato, secondo la disciplina anteriore alla privatizzazione dell'ente e del rapporto di lavoro, disposta dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, il lavoratore, che per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio abbia subito la perdita dell'integrità fisica, è titolare, alla stregua del tenore testuale delle norme in materia che non fanno riferimento ad alcuna discrezionalità (art. 68, penultimo comma del t.u. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e 48 delle relative norme di esecuzione) di un diritto soggettivo all'indennizzo, senza che in contrario possa aver rilievo la competenza del Ministro dei Trasporti per la concessione e la liquidazione dell'equo indennizzo al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie, prevista dall'art. 11 legge 6 ottobre 1981, n. 564, atteso che la liquidazione dell'equo indennizzo costituisce l'atto terminale di riconoscimento in concreto di detto diritto che deve ritenersi sussistente nell'an, sebbene non ancora determinato nel quantum, e tenuto anche conto che la liquidazione equitativa non è affidata alla mera discrezionalità del Ministro, dovendo questi provvedersi in base a precisi criteri fissati dall'art. 2 del d.m. 2 luglio 1983, recante norme di attuazione per l'applicazione della citata legge n. 564" (Cass. 20 agosto 1996, n. 7657). Ovviamente, la suindicata sentenza, laddove accenna alle citate disposizioni che non fanno riferimento ad "alcuna discrezionalità", intende riferirsi alla discrezionalità amministrativa e non a quella tecnica, che la peculiarità della fattispecie, invece, sollecita, come si è già visto.
Ne consegue che il dipendente NT TT, proprio perché poteva dedurre la lesione di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, non aveva l'onere d'impugnare il "silenzio - rigetto", formatosi il 22 aprile 1982, davanti al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non essendo applicabile in tal caso, com'è
noto, la suddetta preclusione.
S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso principale.
3 - Con il ricorso incidentale, pure ammissibile ex art. 334, comma primo, cod. proc. civ., il ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 2 luglio 1983 (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.), deduce: che il Tribunale ritenne, erroneamente, improponibile la domanda diretta ad ottenere l'equo indennizzo, argomentando che il riconoscimento di tale diritto era condizionato alla proposizione della domanda in sede amministrativa, in tal modo negandosi la competenza del giudice amministrativo. La Corte osserva quanto segue.
Va tenuto presente, in primo luogo, che la previsione, da pare dell'art. 4 del d.m. 2 luglio 1983 n. 1622, che stabilisce il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione della domanda di equo indennizzo per i ferrovieri è legittima in quanto tale disposizione deve essere considerata come una norma regolamentare emanata in esecuzione dell'art. 11 della legge n. 564 del 6 ottobre 1981, ovvero come una norma regolamentare delegata, che regola ex novo materia già disciplinata dalla legge, integrandone la statuizione (cfr. Cass. 30 dicembre 1994, n. 11315). Pertanto, trattandosi di norme regolamentari, aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza, è senz'altro deducibile la loro violazione o falsa applicazione come motivo di ricorso per cassazione (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Ciò premesso, occorre interpretare l'art. 4, comma primo del citato decreto ministeriale, secondo cui "per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è stato comunicato il provvedimento col quale si riconosce la dipendenza da cause di servizio della menomazione dell'integrità fisica, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio".
La norma, com'è fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (art. 12, comma primo, delle disposizioni sulla legge in generale), impone la presentazione della domanda di equo indennizzo soltanto in due ipotesi: a) nel caso di riconoscimento della dipendenza da cause di servizione, della menomazione dell'integrità fisica;
b) nel caso in cui tale menomazione si sia verificata in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio. Vale a dire, in ipotesi in cui, essendo avvenuto il riconoscimento di tale dipendenza, non può ragionevolmente disconoscersi alla competente autorità amministrativa il potere - dovere di esaminare la conseguente domanda di equo indennizzo, onde valutarne la fondatezza anche al fine di evitare il ricorso dell'interessato all'autorità giudiziaria, tenuto conto altresì che la prestazione in discussione riveste carattere "latamente previdenziale" (in tal senso Cass. 10 settembre 1997, n. 8859). Ma proprio la ratio della norma così delineata, oltre alla sua formulazione letterale, esclude la necessità ed anche l'opportunità di una domanda amministrativa di equo indennizzo nel caso in cui l'autorità amministrativa (nella fattispecie l'azienda autonoma delle F.S.) abbia rigettato la domanda per il riconoscimento della menomazione come dipendente da causa di servizio;
considerato che
in tal caso la secondo domanda di equo indennizzo, ove proposta, andrebbe incontro a un sicuro, "automatico", rigetto, e ciò proprio perché la prima domanda, per il suddetto riconoscimento della causa di servizio - presupposto indeclinabile della seconda - è già stata respinta.
Poiché, nella fattispecie in esame, come chiaramente risulta dalla parte espositiva e della motivazione della sentenza impugnata, era stata rigettata la domanda per il riconoscimento della causa di servizio da parte dell'Azienda autonoma delle F.S., e, a seguito di successivo ricorso gerarchico al Ministro dei Trasporti, quest'ultimo non aveva adottato alcun provvedimento nei successivi novanta giorni, così formandosi il "silenzio - rigetto", se ne deduce, alla stregua del principio come sopra enunciato, che la domanda giudiziale di equo indennizzo non era inammissibile, come statuito dalla sentenza impugnata (pag. 8 - 9), ma, al contrario, proponibile. La presente decisione appare in contrasto con la citata sentenza n. 8859 del 1997, la quale altresì afferma che in materia di prestazioni sia pure latamente previdenziale, quale quella avente ad oggetto l'equo indennizzo, è impossibile la loro erogazione in mancanza di precedente domanda amministrativa (sebbene le vicende del procedimento amministrativo non risultino descritte in tale pronuncia), senza distinguere tra le due ipotesi già evidenziate. Per le ragioni esposte va rigettato il ricorso principale ed accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale, nei sensi di cui alla motivazione che precede, la quale rende esplicite le ragioni ("jura novit curia) che sorreggono l'affermazione di NT TT, secondo cui il Tribunale ha disatteso la propria "competenza" (da intendere non in senso tecnico - giuridico) a decidere sulla domanda giudiziale di equo indennizzo;
per l'effetto dev'essere cassata la sentenza impugnata in parte qua (pag. 8 - 9 della stessa), laddove dichiara inammissibile la suindicata domanda giudiziale, con rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice d'appello che si designa nel Tribunale di Brindisi, il quale si uniformerà al seguente principio di diritto (art. 384, comma primo, cod. proc. civ.):
"Attesa la ratio, oltre che la formulazione letterale, della norma contenuta nel primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 luglio 1983 (approvazione del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato"), non è necessaria la domanda in sede amministrativa di equo indennizzo nel caso in cui l'Azienda autonoma delle F.S. abbia rigettato la domanda per il riconoscimento della menomazione dell'integrità fisica come dipendente da causa di servizio".
Il giudice di rinvio provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione (art. 385, comma terzo, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale;
cassa per l'effetto la sentenza impugnata in parte qua. laddove dichiara inammissibile la domanda giudiziale di equo indennizzo e rinvia la causa per nuovo esame al Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, il quale provvederà altresi al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 aprile e dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999