Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3534
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Sentenza 10 aprile 1999

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Dalla "ratio", oltre che dalla formulazione letterale della norma contenuta nell'art. 4, comma primo, del D.M. 2 luglio 1983 n.1622 ("Approvazione del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato") si desume che non è necessaria la domanda di equo indennizzo in sede amministrativa nel caso in cui l'Azienda autonoma delle FF.SS. abbia rigettato la domanda per il riconoscimento della menomazione dell'integrità fisica come dipendente da causa di servizio.

La previsione, da parte dell'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622, che stabilisce il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione della domanda di equo indennizzo per i ferrovieri, è legittima, in quanto tale disposizione deve essere considerata come una norma regolamentare emanata in esecuzione dell'art. 11 della legge n. 564/81 ovvero come una norma regolamentare delegata, che regola "ex novo" materia già disciplinata dalla legge, integrandone le statuizioni. Pertanto, trattandosi di normativa regolamentare avente i caratteri della generalità e dell'astrattezza, è senz'altro deducibile la sua violazione o falsa applicazione come motivo di ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3534
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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