Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
L'azione di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., ha carattere sussidiario e non è esercitabile quando il danneggiato possa esperire un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altre persone che siano obbligate per legge o per contratto nei confronti dell'impoverito, sempre che ricorra l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e dell'impoverimento; pertanto, nel caso in cui il direttore dei lavori di appalto, commissionati da un ente pubblico, disponga l'esecuzione di opere extracontratto agendo quale "falsus procurator" dell'ente, l'appaltatore può farsi indennizzare da questi, ai sensi dell'art. 1398 cod. civ., del pregiudizio subito, con conseguente improponibilità dell'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento.
Commentari • 3
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Con la sentenza che ci si propone di esaminare la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta riaffermando con estrema precisione un principio che più volte era già stato precedentemente delineato in riferimento al divieto per l'impresa appaltatrice di eseguire lavori extracontrattuali nel caso in cui non si sia preventivamente esperita la regolare procedura di approvazione della variante. Nella sentenza in esame vengono in primo luogo messe in rilievo alcune disposizioni che sono relative alla legislazione precedentemente vigente (il riferimento è diretto in particolare all'articolo 134 del D.P.R. n. 554/99 ed all'articolo 10 del d.m. ll.pp. n. 145/2000), disposizioni che oggi sono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6647 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP06647 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ingiustificate SEZIONE TERZA CIVILE orricchimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 19150/99 Dott. Roberto PREDEN - Consigliere 21351/99 1 Dott. Francesco SABATINI Cron. 1898 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LIC Rep..1439 ATESE Consigliere - | Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud. 12/12/01 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE S ENTENZA dal Sig. per diritti € W sul ricorso proposto da: during Mas 2002 COMUNE DI LONATO, in persona del Sindaco pro-tempore IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ing. Manlio Mantovani, elettivamente UFFICIO COPIE domiciliato in copia studio ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'Avvocato GUIDO ROMANELLI Richiesta dal Sig. лоdiriti & MAG. 2007 che unitamente all'Avvocato A per diritti LBERTO LUPPI lo difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente _ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. EI VI, elettivamente domiciliato in RO MA VIA per diritti €3 W 9 MAG-2002 DELLA FERRATELLA 41, presso lo studi o dell'avvocato IL CANCELLIERE ROMOLO ANDREINI, che unitame CORE SUPREMA DI CASSAZIONE lo difende UFFICIO COPIE ! all'avvocato SERGIO PELATI, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio 2001 dal Sig. NN controricorrente fer diritti € 31 2149 il 9 MAG 2007 -1- IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPIE IZ AT, TOSONI FRANCO;
Richiesta copia studio dal Sig. c.d.s - intimati per diritti € 3.10 il 10.05.02 e sul 2° ricorso n° 21351/99 proposto da: IL CANCELLIERE IZ AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA .. AREZZO 38, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MESSINA, che lo difende unitamente all'avvocato TULLIO CASTELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
COMUNE DI LONATO, EI VI, TOSONI FRANCO;
- intimati avverso la sentenza n. 306/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione prima civile emessa il 3/3/1999, depositata il 14/05/99; RG.665/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito 1'Avvocato RANIERI RODA (per delega Avv. GUIDO Romanelli); udito l'Avvocato MAURIZIO MESSINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 13.5.1991 EI IL conveniva davanti al tribunale di Brescia, il Comune di Lonato e ZI ON, assumendo che era titolare di uno studio per 1984nell'anno aveva restauri;
che il Comune convenuto i lavori di risanamento del appaltato Goffiall'impresa Franceschini", di sua proprietà e che aveva"Palazzo nominato direttore dei lavori l'architetto ZI ON;
che questi nel 1986 gli aveva richiesto di eseguire, per conto del Comune, delle opere di restauro dei soffitti affrescati;
che, all'esito, aveva emesso la fattura di £. 5.911.920, a carico del Comune, giusto quanto concordato con ZI;
che il corrispettivo non gli era stato pagato, por cui chiedeva la condanna dei convenuti а titolo contrattuale o per arricchimento senza causa. Resisteva il Comune che negava di aver autorizzato il direttore dei lavori a commissionare le opere suddette. che chiamava in causa il sindaco Resisteva anche ZI, dell'epoca, OS RA, da cui chiedeva di essere manlevato. Resisteva il OS. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 16.4.1996, condannava il Comune di Lonato al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di 3 indebito arricchimento, ritenendo che non sussisteva una responsabilità contrattuale del Comune. Proponeva appello il Comune di Lonato. Resistevano ZI e OS, che proponevano appelli incidentali relativi alle spese. La corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 14.5.1999, respingeva tutti gli appelli. Riteneva la corte di merito che non sussisteva una responsabilità contrattuale del Comune per la mancanza di forma scritta del contratto. Riteneva, invece, che correttamente era stata affermata la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2041 C.C., poiché lo ZI aveva agito quale falsus procurator del Comune, in quanto privo di poteri procuratori ai fini di detto contratto d'opera di restauro;
che non sussisteva l'improponibilità della domanda per la sua sussidiarietà rispetto a l'attore poteva proporrequella che contro lo ZI a dell'art.norma 1398 C.C., unaper duplice ragione. Secondo la corte, infatti, era palese la negligenza del EI per aver confidato nella validità del contratto d'opera con il Comune, per cui non era esperibile l'azione la nei confronti del falsus procurator, che presuppone sussidiarietà mancanza di colpa nel ed,terzo, inoltre la dell'azione di ingiustificato arricchimento sussisteva solo 9. 4 in caso di esperibilità di altra azione contro l'arricchito, ma non contro altro soggetto (nella specie il falsus procurator), essendo solo sufficiente, come nella specie che l'impoverimento e l'arricchimento dipendessero da un unico fatto. Riteneva, infine, la corte territoriale che nella specie sussisteva anche l'elemento del riconoscimento tacito dell'utilità dell'opera da parte della p.a.. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Lonato. Resistono con controricorsi il EI e lo ZI, che ha proposto ricorso incidentale. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2042 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che erroneamente la corte di merito ha da parteritenuto non esperibile l'azione ex art. 1398 c.c. del EI nei confronti del direttore dei lavori ZI, in quanto non poteva ritenersi che non sussistesse la colpa del EI, per aver contrattato con un falsus procurator e che quindi era palese la negligenza del EI per aver confidato sulla validità del contratto. в. 5 Secondo il ricorrente tali considerazioni non escludono dell'azione nei confronti dello l'esperibilità in astratto ZI, e, quindi, non concretizzano il requisito della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, prevista dal'art. 2042 c.c.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto. Va, anzitutto, rilevato che, poiché la prestazione fattispecie non opera la all'anno 1987, nella relativa disciplina prevista dall'art. 23, del d.lgs. n.66 del 1989, la stessa efficacia retroattiva. Infatti, non non avendo potendosi, in difctto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del citato d.l. n. 66, deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa per tutte le prestazioni ed i servizi resi alla p.a. anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, non difettando il requisito della sussidiarietà per il fatto che chi abbia il privato può agire direttamente contro invalidamente commissionato le opere o i servizi, atteso che responsabilità diretta di funzionari e dipendenti la di un piano pubblici è posta dall'art. 28 suCost. alternativo e paritetico (Cass. 3.8.2000, n. 10199).
2.2. Quanto al carattere sussidiario (art. 2042 c.c.) dell'azione di arricchimento senza causa, Osserva questa Corte che questa sussidiaricta' postula semplicemente che non sia prevista, nell'ordinamento giuridico, altra azione 6 a tutela di colui che lamenti il (tipica) che cioe' sia carente ab origine una depauperamento, qualsiasi altra azione e non gia' che sia previamente sperimentata un'altra azione tipica, il cui esercizio, peraltro, stante in tesi la carenza ab origine di essa, sarebbe del tutto inutile. Quindi l'azione ex art. 2041 c.c., suostante il carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito;
ne consegue, sotto quest'ultimo profilo, che mentre l'azione di arricchimento può essere esercitata quando il giudice abbia dichiarato l'altra azione astrattamente improponibile, affermando così che la pretesa sostanziale è sfornita di una diversa tutela giuridica, essa non è invece ammissibile quando l'altra azione sia stata rigettata, ad esempio per avvenuta prescrizione decadenza (Cass.о S.U. novembre 1996, n. 9531). Che, poi, l'azione di indebito arricchimento possa esscre esercitata anche l'esperimentodopo con esito qualoraazione tipica, la domanda negativo di altra relativa sia stata rigettata sotto il profilo della carenza ab origine, per il difetto del titolo posto a suo 7 n. 6981; Cass 13.4.1995, fondamento (Cass. 26.11.1986, n. 4269, Cass. 5.3.1991, n. 2283,) rafforza il principio che solo la carenza ab origine di ogni altra azione tipica puo' accertata, ove vi sia essere (che ben contestazione sul punto, nello stesso giudizio) consente la ed a titolo principale dell'azione di proposizione diretta confronti di chi abbia lucrato cui all'art. 2041 c.C., nei nonostante la inoperativita' del la prestazione eseguita titolo contrattuale.
3. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso art. C.C. nei confronti l'esperibilità dell'azione ex 1398 dello ZI perché ha ritenuto "palese" la negligenza del terzo che ha contrattato con il falsus procurator. una carenza ab origine di Sennonchè ciò non costituisce e quindi azione nei confronti del falsus procurator un'improponibilità in astratto dell'azione in questione, ma solo che la sussistenza meno dell'elemento terzo validità del contratto dell'affidamento del nella nella fattispecie non necessitava di ulteriore prova, in quanto il EI avrebbe dovuto conoscere che, trattandosi potuto di ente pubblico, ZIlo non avrebbe speciale rappresentarc il Comune, se non con procura scritta, rilasciata nelle forme di legge. In altri termini si è trattato, pur sempre, di una valutazione in concreto e nel merito dell'esito negativo 9. 8 dell'azione principale (ex art. 1398 c.c.) per l'inesistenza, ritenuta palese, di un elemento dell'azione principale e non della valutazione in astratto della proponibilità della domanda. La corte di merito, invece, al fine di stabilire se fosse esperibile da parte dell'attore altra azione (segnatamente quella di cui all'art. 1398 c.c.), avrebbe dovuto limitarsi ad un'indagine astratta in ordine alla sussistenza della stessa, sulla base della situazione fattuale prospettata, accedere ad una valutazione circa la possibilità di senza accoglimento, che attiene al merito di detta causa alternativa e che esula dall'attività demandata al giudice della causa proposta ex art. 2041 c.c.. Nella fattispecie, quindi, ogni valutazione in merito alla sussistenza dell'eventuale colpa del EI nel confidare nella validità del contratto non competeva al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ma а quello eventualmente adito con domanda ex art. 1398 c.c.. 4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 C.C., sotto il profilo della mancanza di nesso di causalità, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che potesse essere esperita l'azione ex art. esame, perché2041 C.C. nel caso in esisteva un nesso ९ immediato e diretto tra l'opera eseguita ed il vantaggio che l'ente riconosceva di aver tratto. Ritiene il ricorrente che l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere esercitata in tutti i casi in cui il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale, colui che compie la prestazione, abbia un rapporto diretto in forza di legge o di contratto, perché in questi l'arricchimento del soggetto convenuto è solo una casi conseguenza riflessa od indiretta. Secondo il ricorrente, avendo il Comune appaltato i lavori di ristrutturazione all'impresa Goffi ed avendo successivamente il direttore dei lavori ZI delle opere di affidato direttamente l'esecuzione l'arricchimento del restauro al EI, in effetti Comune era solo indiretto ed il EI avrebbe dovuto proporre la domanda contro il direttore dei lavori.
5.1. Il motivo va accolto, per quanto di ragione. Osserva questa Corte che secondo la giurisprudenza predominante il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, sancito dall'art. 2042 C.C., detta azione non possa essere esperita non comporta che soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal neidanneggiato confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate Q 10 per legge o per contratto n.(Cass. 27 giugno 1998, 6355; Cass. 10 febbraio 1993, n. 1686). E' proprio sulla base di questo principio, che, a seguito d.l. n.66/1989 dell'art. 23 dell'entrata in vigore (convertito in legge n. 144/1989 e riprodotto in termini sostanzialmente analoghi dall'art. 35 del d.lgs. n. 77/1995) in caso di fornitura di che si ritiene pacificamente che, effettuata in favore degli enti pubblici beni ○ servizi indicati nella legge, in assenza di regolare impegno di norma che il fornitore possa agire spesa, prevedendo la direttamente nei confronti dell'amministratore 0 il funzionario che ha disposto la fornitura (che è quindi un terzo rispetto all'ente arricchito), risulla esclusa l'azione di cui all'art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente, proprio per la mancanza di sussidiarietà dell'azione ex multis, Cass. 5.10.2000, n. (giurisprudenza costante, 13296).
5.2. La sentenza impugnata, riportandosi ad un precedente di questa Corte n.( 25.9.1990, 9701), ha invece ritenuto che l'esperibililità dell'azione art.ex 2041 C.C. non viene meno con riguardo alla possibilità di proporre nei confronti del direttore dei lavori altra azione 1398 (ex art. C. c.) idonea а ristorare l'appaltatore del pregiudizio subito, trovando limite l'applicazione dell'art. 2042 c. C. nei soli rapporti con l'arricchito. Ritiene -invece- questa Corte di dover condividere l'orientamento giurisprudenziale predominante, pur con alcune precisazioni. Ai sensi dell'art. 2041 C.C., chi, senza una giusta causa, si e' arricchito а danno di un'altra persona, e tenuto, nei limiti dell' arricchimento, а correlativa diminuzione indennizzare quest'ultima della patrimoniale. Per costante giurisprudenza, ai fini dell'esercizio dell'azione generale di arricchimento, e necessaria la sussistenza di un fatto costitutivo unico, dal quale possano farsi tantodipendere l'arricchimento, quanto la correlativa diminuzione patrimoniale, sicche' il fondamento dell'indennizzo viene meno, qualora lo spostamento patrimoniale, pure ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro (sent. n. 3716-1981; sent. n. 6664-1981). caso in cui ad ricorrente nel Ipotesi, questa, dell'attribuzione patrimoniale sia un avvantaggiarsi soggetto diverso dal destinatario di questa (sent. n. 6664- 1981). 12 L'azione non è inoltre proponibile quando il danneggiato un'altra azione per farsi indennizzare il puo' esercitare pregiudizio subito (art. 2042 c.c.). norma non prevede che 5.3. Va, anzitutto, osservato che la debba necessariamente essere detta "altra" azione proponibile nei confronti dello stesso soggetto arricchito. Infatti, poiché la ratio dell'azione generale di rideterminare un riequilibrio arricchimento, è quella di un arricchimento senza giusta economico posto in crisi da causa, il risultato è egualmente raggiunto nel caso in cui un'azione sperimentabile nei confronti di soggetto sia diverso dall'arricchito, ma che sia obbligato per contratto dell''impoverito (Cass. n. per legge nei confronti 1686; Cass. 27.6.1998, n. 1849/1980; Cass. 10.2.1993, n. 6355). va però letto quale un corollario Questo principio dell'unicita' del fatto dell'altro rigoroso principio dell'impoverimento. costitutivo dell'arricchimento e unicita' e carente quando l'arricchimento Siffatta soggettoun diverso da quello con il quale riguarda colui che compie la prestazione abbia un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto: in tale ipotesi si e' in presenza di un vantaggio indiretto ○ riflesso (e' il caso del locatore che beneficia delle migliorie fatte 13 apportare all'immobile del conduttore, in base а contratto d'opera concluso con un terzo: Cass. n. 1849-1980). nell'ambito di tali ipotesi che ricorre, di norma, Ed e' possibilita' di esperire l'azione principale, non gia' la contro colui che indirettamente si e' arricchito, ma nei confronti di colui che è stato destinatario della attribuzione nel rapporto da esso direttamente instaurato con il soggetto depauperato. Nella la ricostruzione fattuale 6.1. fattispecie, giusta operata dalla sentenza impugnata, il direttore dei lavori ha senza rappresentanza del Comune, agito non quale mandatario nel qual caso la prestazione sarebbe stata effettuata a lui esuccessivo quindi direttamente, salvo l'arricchimento indiretto del Comune, ma quale falso procuratore del Comune (donde tutta la tematica, sopra detta, relativa all'art. 1398 c.c.), per cui la prestazione è stata effettuata dall'attore direttamente al Comune convenuto. fattuale suddetta, sussiste Pertanto, nella ricostruzione costitutivo dell'impoverimento e sia l'unicità del fatto dell'arricchimento sia il vantaggio diretto dell'arricchito. Sennonchè il questo caso il danneggiato può farsi indennizzare dal pregiudizio subito dal falsus procurator a norma dell'art. 1398 c.c.. 14 6.2. La presenza di questa azione rende improponibile, ex sussidiaria di ingiustificato art. 2042 C.C., l'azione arricchimento. si verificherebbe Né può ritenersi che in questo caso per cui, se il nonfalsus procurator ha l'inconveniente, disponibilità economiche, l'impoverito non potrebbe essere mentre l'arricchito non sarebbe esposto al indennizzato, pagamento di alcun indennizzo. Infatti in questo caso, ove ne ricorrano le condizioni, il falsus procurator può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. verso il rappresentato nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito e, per conseguenza, il contraente è legittimato, "utendo iuribus" del suo debitore, ad agire contro l'arricchito in via surrogatoria ex art. 2900 C.C. per assicurare che siano soddisfatte conservate le sue ragioni quando il patrimonio del falsus procurator non offra adeguata garanzia (cfr. Corte Cost., 24 ottobre 1995, n. 446).
6.3. Stante il disposto dell'art. 2042 C.C., l'inesistenza costituisce condizione di proponibilità di altra azione dell'azione. L'improponibilità di una domanda giudiziale integra una questione rilevabile d'ufficio statoin ogni e grado del procedimento, trattandosi di materia sottratta alla il giudice è tenuto ad sicchè disponibilità delle parti, 15 accertare le condizioni che rendono proponibile l'azione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo (Cass. S.U.10 aprile 2000, n. 108).
7. Ne consegue in ogni caso che, non essendo proponibile la domanda, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, a norma dell'art. 382 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 8.7.1996, n. 6229), quanto alle statuizioni tra l'attore ed il Comune di Lonato, relativamente alla domanda di arricchimento senza causa (la sentenza di primo grado risulta già assorbita da quella di appello). Il terzo motivo di ricorso rimane, quindi, assorbito.
8. Con il ricorso incidentale lo ZI censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione dell'art. 92 e c.p.c. in relazione all'art. 92 c.p.c. nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione per aver compensato per intero le spese processuali tra egli ed il EI.
8. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione 16 dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 22.1.1990, n. 320).
9. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra il EI ed il Comune di Lonato le spese processuali del doppio grado di merito e tra tutte le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo e, per quanto di ragione, i l secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo. Cassa rinvio senza la sentenza impugnata, quanto alle statuizioni relative alla domanda di ingiustificato arricchimento. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio tra il EI IL ed il Comune di Lonato e tra tutte le parti quelle relative a questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, lì 12.12.2001. Il Presidente Fiduccia Il cons. est. Autonio Segreto خسته شدم و IL CANCLOVERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 لو8.05.0 4567 5165 A +18076 17 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 093rie 4 180,757496. (euro_Cintuctiontie 176 A M O C L O 2 0 T 0 A DEL R T S -