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Sentenza 21 maggio 2026
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2026, n. 15628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15628 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29623/2022 R.G. proposto da: Federpol, Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e la Sicurezza, rappresentata e difesa dagli avvocati CE SA De ET, MA AN e TT IL -ricorrente- contro Garante per la protezione dei dati personali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9488/2022 depositata il 15/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dal Consigliere VI De IO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15628 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 21/05/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CH Di Mauro, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
Uditi gli avvocati CE SA De ET e MA AN, difensori di parte ricorrente, che si sono riportati agli scritti difensivi. FATTI DI CAUSA Federpol - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e la Sicurezza ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma opposizione ex artt. 152 d.lgs. n. 196/2003 e 10 d.lgs. n. 150/2011 avverso il provvedimento n. 165/2021 del Garante per la protezione dei dati personali, con cui quest’ultimo, dichiarata l’illiceità del trattamento effettuato dalla stessa in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, aveva ingiunto alla stessa il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 5.000,00. La violazione in questione consisteva nell’avvenuta comunicazione a tutti i soci (circa mille) di una “newsletter” contenente verbali del Consiglio Esecutivo e del Consiglio Nazionale relativi alla decisione di tramettere al Collegio dei Probiviri una lettera inviata da un associato, giudicata non veritiera e denigratoria, per le valutazioni del caso nei confronti del socio stesso, indicato nominalmente. L’opponente, ritenuto che il trattamento dei dati fosse avvenuto in virtù di una base giuridica costituita dal legittimo interesse del titolare del trattamento e comunque dal rapporto associativo, ha domandato accertarsi la liceità del trattamento, con conseguente revoca del provvedimento, o, in subordine, ridursi la sanzione al minimo edittale. Il resistente si è costituito in giudizio, domandando il rigetto dell’opposizione. 3 Con sentenza n. 9488/2022 pubblicata il 15.06.2022, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso ed ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: - l’obbligo di portare a conoscenza dei soci le decisioni del Consiglio Esecutivo potesse essere adempiuto anche senza indicare specificamente il nominativo del socio deferito al Collegio dei Probiviri;
- la genericità della procedura individuata nello statuto non esimesse il titolare del dato personale a conformarsi alla normativa europea in materia;
- il provvedimento opposto fosse congruamente motivato con riferimento sia all’accertamento dell’illiceità della condotta della ricorrente, sia all’indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della sanzione. Federpol - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e la Sicurezza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla scorta di quattro motivi. Il Garante per la protezione dei dati personali ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CH Di Mauro, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso. Fissata la trattazione in pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come segue: circa l’accertamento della presunta illegittimità del trattamento dei dati, nullità per difetto di motivazione, ex art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. Secondo parte ricorrente, la motivazione relativa all’accertamento dell’illiceità della condotta dalla stessa tenuta sarebbe meramente apparente nella parte in cui il giudice del merito: - aveva fatto generico 4 riferimento a quanto già esposto;
- aveva sostenuto che la finalità di trasparenza prevista dallo statuto avrebbe potuto essere perseguita anche senza la comunicazione agli associati;
- aveva affermato che la ricorrente non era esentata dall’obbligo di conformarsi alla normativa europea in materia. In particolare, nella sentenza impugnata non sarebbero state indicate le norme del Regolamento violate, né avrebbe potuto farsi riferimento, a tal fine, alle indicazioni contenute nel provvedimento del Garante, in quanto rappresentative della tesi di controparte, a cui la ricorrente si era opposta. Il motivo è infondato. Deve premettersi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022). La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento 5 seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025). Tale non è il caso di specie. Al riguardo, deve premettersi che, quanto alle norme in relazione alle quali è stata valutata la sussistenza della violazione, esse non potevano che essere quelle menzionate nell’ordinanza ingiunzione opposta, le cui indicazioni costituiscono i limiti della pretesa sanzionatoria dell’Ufficio, sicché corretto appare il loro richiamo da parte del Tribunale. Dette norme, espressamente indicate nella sentenza impugnata, a pag. 4, sono gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l’art. 5, par. 1, prevede, alla lettera a), che i dati personali sono «trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»)» e, alla lettera c), che essi sono «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)». A sua volta, l’art. 6, par. 1, lettera a) prevede che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui «l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità». In concreto, nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver esposto che, «con riferimento alla parte del provvedimento impugnato relativa all’accertamento dell’illegittimità del trattamento dei dati, parte ricorrente sostiene l’esistenza di un legittimo interesse e comunque di un obbligo al trattamento di natura contrattuale» e «a sostegno di ciò richiama le disposizioni dello Statuto Federpol in materia di trasparenza delle attività degli organi dell’Associazione quali: l’art. 3 che individua, tra gli altri, lo scopo di “disciplinare” il comportamento degli associati e l’art. 18 che “impone” di portare a conoscenza degli associati le decisioni del Consiglio Esecutivo», ha ritenuto infondate le argomentazioni dell’opponente, sulla 6 scorta delle seguenti considerazioni: - era possibile perseguire la finalità di trasparenza anche «senza la comunicazione a tutti i circa mille associati Federpol attraverso una newsletter del nominativo del socio deferito al Collegio dei Probiviri»; - la genericità della procedura individuata nello statuto non esimeva «il titolare del dato personale a conformarsi alla normativa europea in tema di trattamento dei dati personali, normativa che prevede il consenso dell’interessato, l’interesse al trattamento e la proporzionalità dello stesso»; - non era stata osservata nel caso concreto la «proporzionalità dello stesso trattamento rispetto alle finalità associative perseguite». Dalle considerazioni di cui sopra e dal confronto di esse con i dati normativi sopra indicati, si evince chiaramente che, a parere del Tribunale, la comunicazione - obbligatoria - ai soci della decisione del Consiglio Esecutivo sarebbe stata effettuata altrettanto efficacemente anche omettendo il nominativo del socio deferito al Collegio dei Probiviri, mentre, al contrario, la suddetta menzione, conforme, secondo la ricorrente, allo scopo di “disciplinare” il comportamento degli associati, costituiva trattamento sproporzionato rispetto al conseguimento delle finalità statutarie, richiamato dalla parte. A tali considerazioni il giudice del merito ha evidentemente fatto riferimento con l’espressione, censurata dalla ricorrente, «come già ampiamente sopra esposto». Pertanto, la motivazione esiste effettivamente, è rispettosa del c.d. minimo costituzionale ed è idonea a permettere la ricostruzione del ragionamento posto a fondamento della decisione. Infatti, non può imputarsi al giudice di merito di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle tra 7 le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (cfr.: Cass. n. 3904/2000; Cass. n. 12446/2006). 2. Il secondo motivo è rubricato come segue: circa la quantificazione del trattamento sanzionatorio, nullità per difetto di motivazione nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ex art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. In sostanza, parte ricorrente lamenta che la violazione sia stata ritenuta non già di entità minore, bensì rilevante e grave, e ciò senza che fossero stati indicati, in concreto, i criteri in forza dei quali era stata quantificata la sanzione;
secondo la parte, non si era tenuto conto delle sanzioni applicate in casi analoghi né delle situazioni delle micro, piccole e medie imprese, il tutto con violazione del principio di proporzionalità della pena. Il motivo è infondato. Deve premettersi che la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr.: Cass. n. 8949/2023). Pertanto, non è ammissibile il mutamento del motivo da vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. a violazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., quale si rinviene nella memoria illustrativa della ricorrente (si vedano, al riguardo, le indicazioni contenute alle pagg. 6 e 7). Ciò premesso, deve osservarsi che le disposizioni di cui all’art. 83, par. 2, del Regolamento, richiamate tanto dal Garante quanto dal Tribunale, sono proprio quelle che indicano i criteri da utilizzarsi per la quantificazione della sanzione. 8 Essendosi dato atto, nella sentenza impugnata, che il Garante aveva ampiamente motivato in ordine alla determinazione della sanzione ed essendo stati richiamati i criteri a tal fine utilizzati («A titolo esemplificativo, con riguardo ai criteri della natura, gravità e durata della violazione, il Garante ha considerato la violazione rilevante in quanto ha “riguardato i principi generali di liceità nel trattamento dei dati personali” e grave “con riferimento all’ampiezza del numero di destinatari della comunicazione illecita” ovvero gli oltre mille soci Federpol, così come riportato nello stesso atto introduttivo del giudizio. Peraltro – a fronte del limite massimo edittale pari a venti milioni di euro – nella determinazione dell’importo della sanzione in euro 5.000 il Garante ha chiaramente tenuto in considerazione le circostanze del caso di specie quali l’assenza di precedenti violazioni, la collaborazione con l’Autorità nel corso del procedimento, la revisione delle norme statutarie e la circostanza che i dati oggetto del trattamento, pur essendo di una certa “delicatezza”, non appartengono alla categoria dei dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (cfr. pg. 9 della comparsa, da b) ad e))»), è evidente che essi siano stati condivisi e fatti propri dal giudice del merito. Gli elementi in questione indicano in maniera adeguata le ragioni per le quali non si è ritenuto che si versasse in un’ipotesi di violazione minore nonché le circostanze, previste dalla normativa in materia, di cui si è tenuto conto in sede di liquidazione. Non si verte in tema di motivazione per relationem, pur legittima (cfr.: Cass. n. 10212/2024), avendo il giudice del merito espressamente indicato i parametri ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Quanto alla censura riguardante l’omessa considerazione delle sanzioni applicate in casi analoghi e delle situazioni delle micro, piccole e medie imprese, la ricorrente non ha indicato alcuna specifica deduzione o richiesta formulata in proposito nel giudizio di merito, in maniera tale da 9 permettere una valutazione dell’adeguatezza della motivazione al riguardo. Va peraltro ricordato, in proposito, che, come emerge dall’esame della sentenza impugnata, a pag. 1, le conclusioni formulate dalla parte erano nel senso dell’annullamento dell’intero provvedimento, in via principale, o della “riduzione” della sanzione al minimo edittale pari ad euro 0,00, in subordine. Non risulta, invece, menzionata alcuna richiesta relativa ad una quantificazione della sanzione in misura diversa da quella effettivamente irrogata. 3. Il terzo motivo è rubricato come segue: circa l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. In particolare, parte ricorrente si duole dell’omessa considerazione, da parte del Tribunale, di un documento dalla stessa prodotto nel giudizio di merito, vale a dire l’informativa a tutti gli associati sul trattamento dei dati, che richiamava lo statuto, rendendo ragione dell’informativa relativamente alla sussistenza del patto associativo e secondo cui i predetti dati avrebbero potuto essere comunicati (e non diffusi pubblicamente). La parte ha anche lamentato «a tal riguardo anche la violazione dell’articolo 115 c.p.c. quale vizio di legittimità, proprio perché il Giudicante ha omesso in assoluto di valutare la prova di cui la parte ricorrente ne aveva esplicitamente dedotto la decisività». A parere della ricorrente, se l’art. 9 del Regolamento, di cui “pacificamente” ricorrevano i presupposti, permetteva il trattamento in relazione a dati ben più sensibili della sola indicazione anagrafica, allora a maggior ragione esso sarebbe stato possibile per quest’ultima; al riguardo, doveva distinguersi tra diffusione, vietata, e comunicazione ai soci, permessa per il corretto svolgimento dell’attività associativa. Infine, non era censurabile in alcun 10 modo il fatto che lo statuto non descrivesse una specifica procedura per la trasmissione delle informazioni e comunicazioni. Il motivo è inammissibile. Deve in primo luogo osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024). In proposito, si è anche evidenziato che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito, le argomentazioni, supposizioni o deduzioni 11 difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa", sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili (cfr.: Cass. n. 22218/2023 ed ulteriori precedenti ivi richiamati). In concreto, parte ricorrente, ha lamentato l’omesso esame non già di un fatto storico, bensì di un documento, e non ha fornito particolari indicazioni sul "come" e sul "quando" esso sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, né su quale fosse il suo specifico contenuto, limitandosi a dedurre che esso richiamava lo statuto e precisava che la comunicazione dei dati agli altri associati sarebbe stata connessa allo svolgimento delle attività associative, senza che da ciò emerga una precisa indicazione dei casi e delle condizioni in cui i dati personali di un iscritto avrebbero potuto essere comunicati agli altri. Quanto alla pretesa decisività del dato documentale in questione, occorre anche rilevare che non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 9 del Regolamento (norma riguardante i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) e che, in tema di dati personali, la legittimità del trattamento presuppone un valido consenso dell'interessato, prestato in modo espresso, libero e specifico, in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. Tale principio rileva e prevale in ogni rapporto, anche di natura associativa, non potendo pertanto ritenersi un trattamento giustificato dal consenso espresso in un deliberato assembleare (Cass. n. 17911/2022); lo stesso non può che essere affermato con riferimento ad un consenso prestato in relazione a generiche finalità statutarie o relative allo svolgimento delle attività associative. 12 Non sussiste, inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per dedurre la quale, diversamente da quanto avvenuto nel ricorso, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); al contrario, è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021). Per il resto, le censure della parte attengono alle valutazioni di merito effettuate dal Tribunale, sicché, una volta esclusa la violazione degli obblighi motivazionali, esse risultano inammissibili, non potendo trasformarsi il giudizio di legittimità in un terzo grado del giudizio di merito. 4. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. 1, n. 3. In particolare, la parte, premesso che la normativa emergenziale relativa alla pandemia da Covid19, pur prevedendo la modalità cartolare di celebrazione dell’udienza, attribuiva alle parti la possibilità di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento che disponeva la trattazione scritta, lamenta che il giudice del merito non abbia preso in considerazione l’istanza di trattazione orale della causa formulata «nelle proprie note di trattazione scritta del 29.4.2022» (cfr.: ricorso, a pag. 18), in tal modo violando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa. Il motivo è infondato. L’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, nel testo vigente ratione temporis, dopo aver previsto la 13 possibilità per il giudice di sostituire le udienze civili che non richiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, stabiliva che «ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento» e che «il giudice provvede entro i successivi cinque giorni». Quanto alla fattispecie concreta, la sentenza impugnata contiene le seguenti indicazioni: «Il giudice, alla prima udienza del 15 dicembre 2021, rinviava la causa all’udienza cartolare del 26 gennaio 2022 per la prova della corretta instaurazione del contraddittorio. All’esito di costituzione di parte resistente, con ordinanza 31 gennaio 2022, il giudice rigettava l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato e rinviava la causa all’udienza cartolare del 15 giugno 2022 per la discussione». La ricorrente, da parte sua, lamenta che non si sia tenuto conto di una richiesta di trattazione orale, contenuta nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.04.2022, richiesta motivata con la finalità «di meglio argomentare le proprie deduzioni (considerato anche la specificità della materia oggetto del presente giudizio e la molteplicità delle argomentazioni riportate da parte ricorrente)» (cfr.: ricorso, a pag. 18). Da quanto precede emerge chiaramente che l’istanza di trattazione orale è stata formulata a distanza di circa tre mesi dalla data dell’ordinanza del 31.01.2022, con cui era stata fissata l’udienza di discussione in modalità cartolare, e ciò non con apposita istanza, bensì mediante le note di trattazione scritta. Ciò premesso, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla data dell’avvenuta comunicazione della predetta ordinanza, da ritenersi necessaria al fine di verificare la tempestività, e dunque la ritualità, della richiesta. In proposito, deve osservarsi che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il 14 potere di esaminare direttamente gli atti di causa;
tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr.: Cass. n. 2771/2017). Va infine osservato che, proprio con riferimento alla normativa emergenziale, sia pure nell’ambito del processo tributario, si è affermato che le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e che la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale (cfr.: Cass. n. 6033/2023). 5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 15 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 22 gennaio 2026. Il Consigliere VI De IO La Presidente LE AL
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15628 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 21/05/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CH Di Mauro, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
Uditi gli avvocati CE SA De ET e MA AN, difensori di parte ricorrente, che si sono riportati agli scritti difensivi. FATTI DI CAUSA Federpol - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e la Sicurezza ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma opposizione ex artt. 152 d.lgs. n. 196/2003 e 10 d.lgs. n. 150/2011 avverso il provvedimento n. 165/2021 del Garante per la protezione dei dati personali, con cui quest’ultimo, dichiarata l’illiceità del trattamento effettuato dalla stessa in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, aveva ingiunto alla stessa il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 5.000,00. La violazione in questione consisteva nell’avvenuta comunicazione a tutti i soci (circa mille) di una “newsletter” contenente verbali del Consiglio Esecutivo e del Consiglio Nazionale relativi alla decisione di tramettere al Collegio dei Probiviri una lettera inviata da un associato, giudicata non veritiera e denigratoria, per le valutazioni del caso nei confronti del socio stesso, indicato nominalmente. L’opponente, ritenuto che il trattamento dei dati fosse avvenuto in virtù di una base giuridica costituita dal legittimo interesse del titolare del trattamento e comunque dal rapporto associativo, ha domandato accertarsi la liceità del trattamento, con conseguente revoca del provvedimento, o, in subordine, ridursi la sanzione al minimo edittale. Il resistente si è costituito in giudizio, domandando il rigetto dell’opposizione. 3 Con sentenza n. 9488/2022 pubblicata il 15.06.2022, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso ed ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: - l’obbligo di portare a conoscenza dei soci le decisioni del Consiglio Esecutivo potesse essere adempiuto anche senza indicare specificamente il nominativo del socio deferito al Collegio dei Probiviri;
- la genericità della procedura individuata nello statuto non esimesse il titolare del dato personale a conformarsi alla normativa europea in materia;
- il provvedimento opposto fosse congruamente motivato con riferimento sia all’accertamento dell’illiceità della condotta della ricorrente, sia all’indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della sanzione. Federpol - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e la Sicurezza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla scorta di quattro motivi. Il Garante per la protezione dei dati personali ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CH Di Mauro, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso. Fissata la trattazione in pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come segue: circa l’accertamento della presunta illegittimità del trattamento dei dati, nullità per difetto di motivazione, ex art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. Secondo parte ricorrente, la motivazione relativa all’accertamento dell’illiceità della condotta dalla stessa tenuta sarebbe meramente apparente nella parte in cui il giudice del merito: - aveva fatto generico 4 riferimento a quanto già esposto;
- aveva sostenuto che la finalità di trasparenza prevista dallo statuto avrebbe potuto essere perseguita anche senza la comunicazione agli associati;
- aveva affermato che la ricorrente non era esentata dall’obbligo di conformarsi alla normativa europea in materia. In particolare, nella sentenza impugnata non sarebbero state indicate le norme del Regolamento violate, né avrebbe potuto farsi riferimento, a tal fine, alle indicazioni contenute nel provvedimento del Garante, in quanto rappresentative della tesi di controparte, a cui la ricorrente si era opposta. Il motivo è infondato. Deve premettersi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022). La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento 5 seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025). Tale non è il caso di specie. Al riguardo, deve premettersi che, quanto alle norme in relazione alle quali è stata valutata la sussistenza della violazione, esse non potevano che essere quelle menzionate nell’ordinanza ingiunzione opposta, le cui indicazioni costituiscono i limiti della pretesa sanzionatoria dell’Ufficio, sicché corretto appare il loro richiamo da parte del Tribunale. Dette norme, espressamente indicate nella sentenza impugnata, a pag. 4, sono gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l’art. 5, par. 1, prevede, alla lettera a), che i dati personali sono «trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»)» e, alla lettera c), che essi sono «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)». A sua volta, l’art. 6, par. 1, lettera a) prevede che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui «l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità». In concreto, nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver esposto che, «con riferimento alla parte del provvedimento impugnato relativa all’accertamento dell’illegittimità del trattamento dei dati, parte ricorrente sostiene l’esistenza di un legittimo interesse e comunque di un obbligo al trattamento di natura contrattuale» e «a sostegno di ciò richiama le disposizioni dello Statuto Federpol in materia di trasparenza delle attività degli organi dell’Associazione quali: l’art. 3 che individua, tra gli altri, lo scopo di “disciplinare” il comportamento degli associati e l’art. 18 che “impone” di portare a conoscenza degli associati le decisioni del Consiglio Esecutivo», ha ritenuto infondate le argomentazioni dell’opponente, sulla 6 scorta delle seguenti considerazioni: - era possibile perseguire la finalità di trasparenza anche «senza la comunicazione a tutti i circa mille associati Federpol attraverso una newsletter del nominativo del socio deferito al Collegio dei Probiviri»; - la genericità della procedura individuata nello statuto non esimeva «il titolare del dato personale a conformarsi alla normativa europea in tema di trattamento dei dati personali, normativa che prevede il consenso dell’interessato, l’interesse al trattamento e la proporzionalità dello stesso»; - non era stata osservata nel caso concreto la «proporzionalità dello stesso trattamento rispetto alle finalità associative perseguite». Dalle considerazioni di cui sopra e dal confronto di esse con i dati normativi sopra indicati, si evince chiaramente che, a parere del Tribunale, la comunicazione - obbligatoria - ai soci della decisione del Consiglio Esecutivo sarebbe stata effettuata altrettanto efficacemente anche omettendo il nominativo del socio deferito al Collegio dei Probiviri, mentre, al contrario, la suddetta menzione, conforme, secondo la ricorrente, allo scopo di “disciplinare” il comportamento degli associati, costituiva trattamento sproporzionato rispetto al conseguimento delle finalità statutarie, richiamato dalla parte. A tali considerazioni il giudice del merito ha evidentemente fatto riferimento con l’espressione, censurata dalla ricorrente, «come già ampiamente sopra esposto». Pertanto, la motivazione esiste effettivamente, è rispettosa del c.d. minimo costituzionale ed è idonea a permettere la ricostruzione del ragionamento posto a fondamento della decisione. Infatti, non può imputarsi al giudice di merito di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle tra 7 le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (cfr.: Cass. n. 3904/2000; Cass. n. 12446/2006). 2. Il secondo motivo è rubricato come segue: circa la quantificazione del trattamento sanzionatorio, nullità per difetto di motivazione nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ex art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. In sostanza, parte ricorrente lamenta che la violazione sia stata ritenuta non già di entità minore, bensì rilevante e grave, e ciò senza che fossero stati indicati, in concreto, i criteri in forza dei quali era stata quantificata la sanzione;
secondo la parte, non si era tenuto conto delle sanzioni applicate in casi analoghi né delle situazioni delle micro, piccole e medie imprese, il tutto con violazione del principio di proporzionalità della pena. Il motivo è infondato. Deve premettersi che la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr.: Cass. n. 8949/2023). Pertanto, non è ammissibile il mutamento del motivo da vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. a violazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., quale si rinviene nella memoria illustrativa della ricorrente (si vedano, al riguardo, le indicazioni contenute alle pagg. 6 e 7). Ciò premesso, deve osservarsi che le disposizioni di cui all’art. 83, par. 2, del Regolamento, richiamate tanto dal Garante quanto dal Tribunale, sono proprio quelle che indicano i criteri da utilizzarsi per la quantificazione della sanzione. 8 Essendosi dato atto, nella sentenza impugnata, che il Garante aveva ampiamente motivato in ordine alla determinazione della sanzione ed essendo stati richiamati i criteri a tal fine utilizzati («A titolo esemplificativo, con riguardo ai criteri della natura, gravità e durata della violazione, il Garante ha considerato la violazione rilevante in quanto ha “riguardato i principi generali di liceità nel trattamento dei dati personali” e grave “con riferimento all’ampiezza del numero di destinatari della comunicazione illecita” ovvero gli oltre mille soci Federpol, così come riportato nello stesso atto introduttivo del giudizio. Peraltro – a fronte del limite massimo edittale pari a venti milioni di euro – nella determinazione dell’importo della sanzione in euro 5.000 il Garante ha chiaramente tenuto in considerazione le circostanze del caso di specie quali l’assenza di precedenti violazioni, la collaborazione con l’Autorità nel corso del procedimento, la revisione delle norme statutarie e la circostanza che i dati oggetto del trattamento, pur essendo di una certa “delicatezza”, non appartengono alla categoria dei dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (cfr. pg. 9 della comparsa, da b) ad e))»), è evidente che essi siano stati condivisi e fatti propri dal giudice del merito. Gli elementi in questione indicano in maniera adeguata le ragioni per le quali non si è ritenuto che si versasse in un’ipotesi di violazione minore nonché le circostanze, previste dalla normativa in materia, di cui si è tenuto conto in sede di liquidazione. Non si verte in tema di motivazione per relationem, pur legittima (cfr.: Cass. n. 10212/2024), avendo il giudice del merito espressamente indicato i parametri ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Quanto alla censura riguardante l’omessa considerazione delle sanzioni applicate in casi analoghi e delle situazioni delle micro, piccole e medie imprese, la ricorrente non ha indicato alcuna specifica deduzione o richiesta formulata in proposito nel giudizio di merito, in maniera tale da 9 permettere una valutazione dell’adeguatezza della motivazione al riguardo. Va peraltro ricordato, in proposito, che, come emerge dall’esame della sentenza impugnata, a pag. 1, le conclusioni formulate dalla parte erano nel senso dell’annullamento dell’intero provvedimento, in via principale, o della “riduzione” della sanzione al minimo edittale pari ad euro 0,00, in subordine. Non risulta, invece, menzionata alcuna richiesta relativa ad una quantificazione della sanzione in misura diversa da quella effettivamente irrogata. 3. Il terzo motivo è rubricato come segue: circa l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. In particolare, parte ricorrente si duole dell’omessa considerazione, da parte del Tribunale, di un documento dalla stessa prodotto nel giudizio di merito, vale a dire l’informativa a tutti gli associati sul trattamento dei dati, che richiamava lo statuto, rendendo ragione dell’informativa relativamente alla sussistenza del patto associativo e secondo cui i predetti dati avrebbero potuto essere comunicati (e non diffusi pubblicamente). La parte ha anche lamentato «a tal riguardo anche la violazione dell’articolo 115 c.p.c. quale vizio di legittimità, proprio perché il Giudicante ha omesso in assoluto di valutare la prova di cui la parte ricorrente ne aveva esplicitamente dedotto la decisività». A parere della ricorrente, se l’art. 9 del Regolamento, di cui “pacificamente” ricorrevano i presupposti, permetteva il trattamento in relazione a dati ben più sensibili della sola indicazione anagrafica, allora a maggior ragione esso sarebbe stato possibile per quest’ultima; al riguardo, doveva distinguersi tra diffusione, vietata, e comunicazione ai soci, permessa per il corretto svolgimento dell’attività associativa. Infine, non era censurabile in alcun 10 modo il fatto che lo statuto non descrivesse una specifica procedura per la trasmissione delle informazioni e comunicazioni. Il motivo è inammissibile. Deve in primo luogo osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024). In proposito, si è anche evidenziato che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito, le argomentazioni, supposizioni o deduzioni 11 difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa", sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili (cfr.: Cass. n. 22218/2023 ed ulteriori precedenti ivi richiamati). In concreto, parte ricorrente, ha lamentato l’omesso esame non già di un fatto storico, bensì di un documento, e non ha fornito particolari indicazioni sul "come" e sul "quando" esso sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, né su quale fosse il suo specifico contenuto, limitandosi a dedurre che esso richiamava lo statuto e precisava che la comunicazione dei dati agli altri associati sarebbe stata connessa allo svolgimento delle attività associative, senza che da ciò emerga una precisa indicazione dei casi e delle condizioni in cui i dati personali di un iscritto avrebbero potuto essere comunicati agli altri. Quanto alla pretesa decisività del dato documentale in questione, occorre anche rilevare che non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 9 del Regolamento (norma riguardante i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) e che, in tema di dati personali, la legittimità del trattamento presuppone un valido consenso dell'interessato, prestato in modo espresso, libero e specifico, in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. Tale principio rileva e prevale in ogni rapporto, anche di natura associativa, non potendo pertanto ritenersi un trattamento giustificato dal consenso espresso in un deliberato assembleare (Cass. n. 17911/2022); lo stesso non può che essere affermato con riferimento ad un consenso prestato in relazione a generiche finalità statutarie o relative allo svolgimento delle attività associative. 12 Non sussiste, inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per dedurre la quale, diversamente da quanto avvenuto nel ricorso, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); al contrario, è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021). Per il resto, le censure della parte attengono alle valutazioni di merito effettuate dal Tribunale, sicché, una volta esclusa la violazione degli obblighi motivazionali, esse risultano inammissibili, non potendo trasformarsi il giudizio di legittimità in un terzo grado del giudizio di merito. 4. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. 1, n. 3. In particolare, la parte, premesso che la normativa emergenziale relativa alla pandemia da Covid19, pur prevedendo la modalità cartolare di celebrazione dell’udienza, attribuiva alle parti la possibilità di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento che disponeva la trattazione scritta, lamenta che il giudice del merito non abbia preso in considerazione l’istanza di trattazione orale della causa formulata «nelle proprie note di trattazione scritta del 29.4.2022» (cfr.: ricorso, a pag. 18), in tal modo violando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa. Il motivo è infondato. L’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, nel testo vigente ratione temporis, dopo aver previsto la 13 possibilità per il giudice di sostituire le udienze civili che non richiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, stabiliva che «ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento» e che «il giudice provvede entro i successivi cinque giorni». Quanto alla fattispecie concreta, la sentenza impugnata contiene le seguenti indicazioni: «Il giudice, alla prima udienza del 15 dicembre 2021, rinviava la causa all’udienza cartolare del 26 gennaio 2022 per la prova della corretta instaurazione del contraddittorio. All’esito di costituzione di parte resistente, con ordinanza 31 gennaio 2022, il giudice rigettava l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato e rinviava la causa all’udienza cartolare del 15 giugno 2022 per la discussione». La ricorrente, da parte sua, lamenta che non si sia tenuto conto di una richiesta di trattazione orale, contenuta nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.04.2022, richiesta motivata con la finalità «di meglio argomentare le proprie deduzioni (considerato anche la specificità della materia oggetto del presente giudizio e la molteplicità delle argomentazioni riportate da parte ricorrente)» (cfr.: ricorso, a pag. 18). Da quanto precede emerge chiaramente che l’istanza di trattazione orale è stata formulata a distanza di circa tre mesi dalla data dell’ordinanza del 31.01.2022, con cui era stata fissata l’udienza di discussione in modalità cartolare, e ciò non con apposita istanza, bensì mediante le note di trattazione scritta. Ciò premesso, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla data dell’avvenuta comunicazione della predetta ordinanza, da ritenersi necessaria al fine di verificare la tempestività, e dunque la ritualità, della richiesta. In proposito, deve osservarsi che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il 14 potere di esaminare direttamente gli atti di causa;
tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr.: Cass. n. 2771/2017). Va infine osservato che, proprio con riferimento alla normativa emergenziale, sia pure nell’ambito del processo tributario, si è affermato che le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e che la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale (cfr.: Cass. n. 6033/2023). 5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 15 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 22 gennaio 2026. Il Consigliere VI De IO La Presidente LE AL