Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2026, n. 15628
CASS
Sentenza 21 maggio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione circa l'illiceità del trattamento

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata, indicando le norme del Regolamento UE 2016/679 violate (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6, par. 1, lett. a)) e spiegando che la finalità di trasparenza poteva essere raggiunta senza indicare il nominativo del socio, ritenendo la comunicazione sproporzionata.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione circa la quantificazione della sanzione

    La Corte ha ritenuto che il Garante e il Tribunale avessero motivato adeguatamente la quantificazione della sanzione richiamando i criteri di cui all'art. 83, par. 2 del Regolamento, considerando la natura e gravità della violazione (principi generali di liceità, ampia comunicazione a oltre mille soci) e le circostanze attenuanti (assenza precedenti, collaborazione, revisione statutaria). La Corte ha inoltre rilevato la mancanza di specifiche deduzioni della ricorrente in merito a casi analoghi o alla situazione delle PMI nel giudizio di merito.

  • Inammissibile
    Omesso esame di un fatto decisivo (documento informativo)

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile poiché la ricorrente ha lamentato l'omesso esame di un documento, non di un fatto storico, senza indicare con precisione il suo contenuto, le modalità e i tempi della discussione processuale, né la sua decisività. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'art. 9 del Regolamento non era pertinente e che la liceità del trattamento richiede un valido consenso dell'interessato, non potendo essere giustificato da generiche finalità statutarie o da un deliberato assembleare. È stata altresì esclusa la violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dell'istanza di trattazione orale

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando che l'istanza di trattazione orale è stata formulata a distanza di circa tre mesi dall'ordinanza che fissava l'udienza cartolare e non tramite un'apposita istanza, ma nelle note di trattazione scritta. La ricorrente non ha fornito indicazioni sulla data di comunicazione dell'ordinanza per verificarne la tempestività. La Corte ha inoltre ricordato che le parti non hanno un diritto incondizionato all'udienza pubblica e che la trattazione scritta garantisce le prerogative del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2026, n. 15628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15628
    Data del deposito : 21 maggio 2026

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