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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2023, n. 51667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51667 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: HE IA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio;
udito l'Avv. DIEGO ANTONIO ORAZIO BRANCIA, difensore di HE AC, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/01/2023, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 10/02/2021 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro - che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato AC HE alla pena di otto anni di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso 'ndrangheta e, in particolare, alla cosca "AN", 'ndrine di AR, IO e Penale Sent. Sez. 2 Num. 51667 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2023 San Costantino, aggravato dall'essere l'associazione armata - assolveva il HE da tale reato per non avere commesso il fatto. 2. Avverso l'indicata sentenza del 26/01/2023 della Corte d'appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Catanzaro, nell'escludere la partecipazione dell'imputato alla cosca "AN", non avrebbe considerato che tale partecipazione risultava in realtà comprovata dalla dimostrata partecipazione del HE a delitti-fine della cosca e, comunque, alle attività della stessa, che venivano compiute seguendo le direttive di LE AN e nell'interesse del gruppo criminale da lui capeggiato. Il ricorrente sottolinea al riguardo la partecipazione del HE: a) alla tentata estorsione ai danni dell'imprenditore AN Pasqua, per la quale il HE, nell'ambito del processo cosiddetto "Nemea", era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, avendo accompagnato CE PA a compiere, nell'interesse dalla cosca "AN", l'attentato del 15 febbraio 2018 ai danni della pompa di benzina di proprietà del Pasqua;
b) all'attentato (incendiario e con esplosione di colpi di arma da fuoco) ai danni dell'abitazione di IO NO DU, per il quale il HE, sempre nell'ambito del processo cosiddetto "Nemea", dopo essere stato assolto in primo grado, era stato condannato in appello, attentato le cui modalità, in quanto del tutto simili a quelle utilizzate per il compimento degli atti intimidatori compiuti ai danni di AN Pasqua, di NI AG e del maresciallo Todaro, consentirebbero, secondo il ricorrente, di attribuire il fatto «al disegno criminoso della cosca AN»; c) al sopralluogo «finale», la sera del 13 febbraio 2018, compiuto da CE PA nei pressi della casa di NI AG «prima dell'ultimo attentato», il che, nonostante la partecipazione a tale attentato non fosse stata contestata all'imputato, per non essere emerso un suo coinvolgimento diretto in esso, dimostrerebbe la fiducia di CE PA e, quindi, del sodalizio criminoso, nei confronti del HE e la "messa a disposizione" di questi per il conseguimento dei comuni fini criminosi, dovendosi, altresì, sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata - secondo cui vi sarebbe stata «completa assenza di riferimenti a HE nel parlato» -, nell'intercettata conversazione dell'8 febbraio 2018, era stato proprio LE AN ad affermare che il PA sarebbe stato accompagnato dal HE;
d) al dialogo, al quale il HE era presente, tra CE PA, RA IL e PE AN nel quale si faceva riferimento al confezionamento di 2 droga e venivano dati al HE «tre pezzi di questa», ancorché lo stesso HE fosse stato definitivamente assolto, sempre nell'ambito del processo cosiddetto "Nemea", dai reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dovendosi, altresì, sottolineare, come la predetta citata affermazione della Corte d'appello di Catanzaro secondo cui vi sarebbe stata «completa assenza di riferimenti a HE nel parlato» sarebbe smentita anche dall'intercettata conversazione del 15 febbraio 2018, nella quale TE AN impartiva a CE PA la disposizione di recarsi dal fornitore della droga insieme con il HE. Secondo il ricorrente, le vicende ricordate sarebbero «indicative dell'esistenza di un rapporto fiduciario con AN LE e PA CE, in virtù del quale venivano attribuiti all'imputato delicati compiti esecutivi nella realizzazione dell'attività illecita oppure lo stesso era ammesso a presenziare ad attività organizzative e/o a frequentare ed interagire con componenti apicali della cosca AN, assistendo o prendendo parte a conversazioni compromettenti per i conversanti». Sempre ad avviso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, il HE «non sarebbe stato coinvolto nelle attività espressione del programma criminoso e di interesse 'ndranghetistico se non fosse stato componente dell'associazione e se i soggetti con cui si rapportava non fossero stati sicuri della sua intraneità, in considerazione della condivisione da parte sua degli interessi e degli scopi del sodalizio». Il ricorrente ricorda ancora che, dall'intercettata conversazione del 17 febbraio 2018 tra CE PA e il HE, questi, nel commentare con il primo l'episodio del danneggiamento dell'autovettura dell'appuntato dei Carabinieri LD Cammarata, in servizio presso la Stazione di AR, che aveva avuto luogo nella notte tra il 30 novembre e il 10 dicembre 2017, si era mostrato a conoscenza dello stesso episodio e si era meravigliato del fatto che le forze dell'ordine non fossero ancora andate da lui («a me la cosa che mi meraviglia di più, la verità è che ancora non sono venuti da me»). Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro evidenzia ancora come i soggetti destinatari dei ricordati atti intimidatori fossero invisi ai AN, con la conseguenza che il contributo dato dal HE, mediante il compimento degli stessi atti, alla "causa" della cosca "AN" «ha acquisito efficacia causale rispetto all'affermazione della stessa sul territorio mediante modalità tipicamente mafiose». Nel riportare un ampio stralcio della sentenza emessa nell'ambito del precesso cosiddetto "Nemea", il ricorrente sottolinea come i reati-fine per i quali il HE era stato condannato in tale precesso siano stati ritenuti aggravati, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., dai cosiddetti metodo mafioso e agevolazione 3 mafiosa, e sottolinea, tra gli altri, i passaggi della suddetta sentenza in cui si afferma: «gli atti compiuti sono individuabili come la concretizzazione del proposito dei AN di avvisare tutto il territorio della ripresa del loro comando»; «circa le estorsioni perpetrate dai AN, era risaputo che il loro intendimento era "tutti dovevano pagare l'estorsione a AR"». Il ricorrente conclude che il coinvolgimento del HE nelle ricordate condotte illecite intimidatorie mediante il compimento, da parte sua, delle azioni che gli erano state preventivamente assegnate dal sodalizio, ne comproverebbe il «ruolo dinamico e funzionale» all'interno della cosca "AN", che ne avrebbe utilizzato la manifesta "messa a disposizione" per conseguire i propri fini criminosi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo non è consentito. 2. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 3. Il primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. prevede la punibilità per il semplice «fa[r] parte di un'associazione di tipo mafioso». A livello di struttura, il delitto si deve classificare come un reato a forma libera e di pura condotta, in quanto si perfeziona con il compimento di una determinata azione, ossia, con l'entrare a far parte di un'associazione del tipo indicato. La Corte di cassazione (Sez. U, n. 33745 del 12/072005, Mannino, Rv. 231670-01. Successivamente, tra le tante: Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698-01) ha chiarito che le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumere connotati che coincidono, all'apparenza, con le normali esplicazioni della vita quotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, per l'imprenditore colluso) e che ciò che rileva è la messa a disposizione - in via tendenzialmente durevole e continua - delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni, 4 nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio. "Messa a disposizione" che deriva dall'essere stato ammesso nell'associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale, mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione. Si richiede, comunque, la prova dell'inserimento nell'associazione e cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato "assunto" nel gruppo criminale e venga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcuno degli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legata all'acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa;
ove, però, tale prova manchi e cioè non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale, effettivo, del singolo nella cosca mafiosa, camorristica o di 'ndrangheta, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazione potendosi la stessa aliunde ricavare proprio dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione di tipo mafioso. Posto, infatti, che è membro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale e aderendovi abbia così rafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbia volontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illeciti dell'ente criminale volendone far parte, non si può escludere che, mancando la dimostrazione dell'inserimento formale, sia possibile acquisire la prova del coinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti-fine ovvero ad altre attività della cosca che assumano una significatività tale da dimostrare proprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppo mafioso/camorristico/'ndranghetistico. In assenza, invece, di dimostrazione dell'inserimento stabile o comunque formale ovvero della partecipazione ad uno o più delitti-fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vita associativa criminale, la prova della partecipazione non si potrà dire raggiunta. Le Sezioni unite di questa Corte di cassazione hanno più di recente ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889- 01). 4. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catanzaro ha anzitutto ritenuto significativo che nessuno dei collaboratori di giustizia che erano stati esaminati nell'ambito dei processi cosiddetti "Ragno" e "Nemea/Rinascita Scott" e che erano stati ritenuti credibili avevano menzionato il HE come stabilmente aderente 5 alla cosca "AN" (a tale proposito, si deve rilevare che l'affermazione della Corte d'appello di Catanzaro circa la «completa assenza di riferimenti a HE nel parlato», contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, si riferisce alla dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: «completa assenza di riferimenti a HE nel parlato, pur ritenuto affidabile, dei collaboratori»). La stessa Corte d'appello ha poi partitamente esaminato i singoli episodi che sono stati richiamati nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro e, all'esito di tale esame, ha ritenuto che gli stessi, anche considerati nel loro insieme, non consentissero di ritenere che il HE fosse stabilmente inserito nella cosca "AN", sussistendo quanto meno il dubbio che il contributo che, in alcuni casi, era stato dato dall'imputato ad azioni criminose poste in essere insieme con altri appartenenti alla cosca si fosse configurato come un'adesione sporadica a singoli delitti, senza che ciò si potesse ritenere tale da dimostrare una stabile "messa a disposizione" del sodalizio criminoso. A proposito di detti episodi, la Corte d'appello di Catanzaro ha in particolare argomentato: a) quanto al coinvolgimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, che la sentenza emessa all'esito del processo cosiddetto "Nemea" aveva definitivamente assolto (non essendo stata impugnata sul punto dal pubblico ministero) il HE dal reato di associazione finalizzata al suddetto traffico - sottolineando che l'imputato «non viene mai attestato come partecipe alle operazioni di procacciamento di droga, o anche di confezionamento o di cessione» - e che le intercettate laconiche frasi «e tre pezzi di questa» (rivolta al HE) e «no deve scendere AC là sotto» non potevano costituire prove di un coinvolgimento del HE nel traffico illecito;
b) quanto all'attentato ai danni dell'abitazione di IO NO DU - per il quale il HE era stato assolto in primo grado e condannato in secondo grado -, che, anche a ritenere la responsabilità dell'imputato per tale reato, non era possibile ricavare quale preciso ruolo egli vi avesse avuto, sicché la sua partecipazione all'attentato non si poteva considerare un indizio grave e preciso di un suo stabile inserimento nel sodalizio criminoso e non, invece, di un'adesione solo occasionale al programma criminoso della cosca "AN"; c) quanto all'attentato alla pompa di benzina di proprietà di AN Pasqua, che il ruolo del HE nello stesso (l'imputato aveva accompagnato sul luogo CE PA), quale si ricavava dal tenore delle conversazioni intercettate, appariva «defilato», con il HE che si mostrava come incerto sul da farsi e poco determinato, e che non erano risultati precedenti contatti, né con i AN né col PA, che facessero emergere una previa condivisione dell'azione programmata, sicché si palesava il dubbio che l'imputato potesse essere stato meramente "utilizzato" dal PA per fornirgli appoggio su 6 di un'automobile, e che il HE non fosse del tutto al corrente del piano che era stato ordito dai AN, con la conseguenza che il contributo che l'imputato gli aveva dato non si prestava a essere interpretato come dimostrativo di una stabile "messa a disposizione" della cosca anziché come un mero occasionale apporto all'azione del PA, tenuto anche conto del fatto che questi, nello spiegare al HE cosa fare, non aveva mai accennato alle finalità perseguite da lui o dai AN e che, dalle conversazioni intercettate, era risultato che il rapporto con i AN per l'estorsione ai danni del Pasqua era stato tenuto dal solo PA;
d) quanto alla conversazione del 17 febbraio 2018 tra il PA e il HE, nel corso della quale i due avevano commentato la notizia giornalistica del danneggiamento dell'autovettura dell'appuntato Cammarata, la frase del HE «a me la cosa che mi meraviglia di più, la verità è che ancora non sono venuti da me» costituiva un mero commento alle parole del PA e attestava un legame tra due, ma non si prestava a essere interpretata come un riscontro in chiave di partecipazione all'associazione; e) quanto alla vicenda estorsiva ai danni di NI AG, che essa, in realtà, non aveva visto il coinvolgimento del HE (lo stesso ricorso, del resto, ricorda come nessuna contestazione fosse stata mossa all'imputato con riguardo a detta vicenda). La Corte d'appello di Catanzaro concludeva pertanto che quelli tra gli episodi menzionati che erano effettivamente valorizzabili, tenuto anche conto della loro collocazione in un ristretto arco temporale, si dovessero ritenere fare emergere una vicinanza del HE a CE PA, quale sua persona di fiducia, più che un'appartenenza dell'imputato alla cosca "AN", come era avvalorato anche dal fatto che, in caso di sussistenza di una tale appartenenza, qualcuno dei collaboratori di giustizia avrebbe dovuto conoscerlo, quanto meno per sentito dire, come persona della cosca dedita ad attività estorsive nel territorio, nonché dal fatto che non vi erano conversazioni dirette tra l'imputato e i AN. Tale motivazione, frutto della valutazione degli elementi probatori, che la si condivida o no, non evidenzia né un contrasto con i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di partecipazione a un'associazione per delinquere di tipo mafioso, né contraddizioni o manifeste illogicità, sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità, dovendosi osservare come quelle del ricorrente si traducono, nella sostanza, nella sollecitazione di una diversa valutazione degli stessi elementi probatori, il che, appunto, non è consentito fare in questa sede. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio;
udito l'Avv. DIEGO ANTONIO ORAZIO BRANCIA, difensore di HE AC, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/01/2023, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 10/02/2021 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro - che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato AC HE alla pena di otto anni di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso 'ndrangheta e, in particolare, alla cosca "AN", 'ndrine di AR, IO e Penale Sent. Sez. 2 Num. 51667 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2023 San Costantino, aggravato dall'essere l'associazione armata - assolveva il HE da tale reato per non avere commesso il fatto. 2. Avverso l'indicata sentenza del 26/01/2023 della Corte d'appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Catanzaro, nell'escludere la partecipazione dell'imputato alla cosca "AN", non avrebbe considerato che tale partecipazione risultava in realtà comprovata dalla dimostrata partecipazione del HE a delitti-fine della cosca e, comunque, alle attività della stessa, che venivano compiute seguendo le direttive di LE AN e nell'interesse del gruppo criminale da lui capeggiato. Il ricorrente sottolinea al riguardo la partecipazione del HE: a) alla tentata estorsione ai danni dell'imprenditore AN Pasqua, per la quale il HE, nell'ambito del processo cosiddetto "Nemea", era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, avendo accompagnato CE PA a compiere, nell'interesse dalla cosca "AN", l'attentato del 15 febbraio 2018 ai danni della pompa di benzina di proprietà del Pasqua;
b) all'attentato (incendiario e con esplosione di colpi di arma da fuoco) ai danni dell'abitazione di IO NO DU, per il quale il HE, sempre nell'ambito del processo cosiddetto "Nemea", dopo essere stato assolto in primo grado, era stato condannato in appello, attentato le cui modalità, in quanto del tutto simili a quelle utilizzate per il compimento degli atti intimidatori compiuti ai danni di AN Pasqua, di NI AG e del maresciallo Todaro, consentirebbero, secondo il ricorrente, di attribuire il fatto «al disegno criminoso della cosca AN»; c) al sopralluogo «finale», la sera del 13 febbraio 2018, compiuto da CE PA nei pressi della casa di NI AG «prima dell'ultimo attentato», il che, nonostante la partecipazione a tale attentato non fosse stata contestata all'imputato, per non essere emerso un suo coinvolgimento diretto in esso, dimostrerebbe la fiducia di CE PA e, quindi, del sodalizio criminoso, nei confronti del HE e la "messa a disposizione" di questi per il conseguimento dei comuni fini criminosi, dovendosi, altresì, sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata - secondo cui vi sarebbe stata «completa assenza di riferimenti a HE nel parlato» -, nell'intercettata conversazione dell'8 febbraio 2018, era stato proprio LE AN ad affermare che il PA sarebbe stato accompagnato dal HE;
d) al dialogo, al quale il HE era presente, tra CE PA, RA IL e PE AN nel quale si faceva riferimento al confezionamento di 2 droga e venivano dati al HE «tre pezzi di questa», ancorché lo stesso HE fosse stato definitivamente assolto, sempre nell'ambito del processo cosiddetto "Nemea", dai reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dovendosi, altresì, sottolineare, come la predetta citata affermazione della Corte d'appello di Catanzaro secondo cui vi sarebbe stata «completa assenza di riferimenti a HE nel parlato» sarebbe smentita anche dall'intercettata conversazione del 15 febbraio 2018, nella quale TE AN impartiva a CE PA la disposizione di recarsi dal fornitore della droga insieme con il HE. Secondo il ricorrente, le vicende ricordate sarebbero «indicative dell'esistenza di un rapporto fiduciario con AN LE e PA CE, in virtù del quale venivano attribuiti all'imputato delicati compiti esecutivi nella realizzazione dell'attività illecita oppure lo stesso era ammesso a presenziare ad attività organizzative e/o a frequentare ed interagire con componenti apicali della cosca AN, assistendo o prendendo parte a conversazioni compromettenti per i conversanti». Sempre ad avviso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, il HE «non sarebbe stato coinvolto nelle attività espressione del programma criminoso e di interesse 'ndranghetistico se non fosse stato componente dell'associazione e se i soggetti con cui si rapportava non fossero stati sicuri della sua intraneità, in considerazione della condivisione da parte sua degli interessi e degli scopi del sodalizio». Il ricorrente ricorda ancora che, dall'intercettata conversazione del 17 febbraio 2018 tra CE PA e il HE, questi, nel commentare con il primo l'episodio del danneggiamento dell'autovettura dell'appuntato dei Carabinieri LD Cammarata, in servizio presso la Stazione di AR, che aveva avuto luogo nella notte tra il 30 novembre e il 10 dicembre 2017, si era mostrato a conoscenza dello stesso episodio e si era meravigliato del fatto che le forze dell'ordine non fossero ancora andate da lui («a me la cosa che mi meraviglia di più, la verità è che ancora non sono venuti da me»). Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro evidenzia ancora come i soggetti destinatari dei ricordati atti intimidatori fossero invisi ai AN, con la conseguenza che il contributo dato dal HE, mediante il compimento degli stessi atti, alla "causa" della cosca "AN" «ha acquisito efficacia causale rispetto all'affermazione della stessa sul territorio mediante modalità tipicamente mafiose». Nel riportare un ampio stralcio della sentenza emessa nell'ambito del precesso cosiddetto "Nemea", il ricorrente sottolinea come i reati-fine per i quali il HE era stato condannato in tale precesso siano stati ritenuti aggravati, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., dai cosiddetti metodo mafioso e agevolazione 3 mafiosa, e sottolinea, tra gli altri, i passaggi della suddetta sentenza in cui si afferma: «gli atti compiuti sono individuabili come la concretizzazione del proposito dei AN di avvisare tutto il territorio della ripresa del loro comando»; «circa le estorsioni perpetrate dai AN, era risaputo che il loro intendimento era "tutti dovevano pagare l'estorsione a AR"». Il ricorrente conclude che il coinvolgimento del HE nelle ricordate condotte illecite intimidatorie mediante il compimento, da parte sua, delle azioni che gli erano state preventivamente assegnate dal sodalizio, ne comproverebbe il «ruolo dinamico e funzionale» all'interno della cosca "AN", che ne avrebbe utilizzato la manifesta "messa a disposizione" per conseguire i propri fini criminosi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo non è consentito. 2. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 3. Il primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. prevede la punibilità per il semplice «fa[r] parte di un'associazione di tipo mafioso». A livello di struttura, il delitto si deve classificare come un reato a forma libera e di pura condotta, in quanto si perfeziona con il compimento di una determinata azione, ossia, con l'entrare a far parte di un'associazione del tipo indicato. La Corte di cassazione (Sez. U, n. 33745 del 12/072005, Mannino, Rv. 231670-01. Successivamente, tra le tante: Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698-01) ha chiarito che le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumere connotati che coincidono, all'apparenza, con le normali esplicazioni della vita quotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, per l'imprenditore colluso) e che ciò che rileva è la messa a disposizione - in via tendenzialmente durevole e continua - delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni, 4 nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio. "Messa a disposizione" che deriva dall'essere stato ammesso nell'associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale, mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione. Si richiede, comunque, la prova dell'inserimento nell'associazione e cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato "assunto" nel gruppo criminale e venga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcuno degli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legata all'acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa;
ove, però, tale prova manchi e cioè non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale, effettivo, del singolo nella cosca mafiosa, camorristica o di 'ndrangheta, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazione potendosi la stessa aliunde ricavare proprio dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione di tipo mafioso. Posto, infatti, che è membro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale e aderendovi abbia così rafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbia volontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illeciti dell'ente criminale volendone far parte, non si può escludere che, mancando la dimostrazione dell'inserimento formale, sia possibile acquisire la prova del coinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti-fine ovvero ad altre attività della cosca che assumano una significatività tale da dimostrare proprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppo mafioso/camorristico/'ndranghetistico. In assenza, invece, di dimostrazione dell'inserimento stabile o comunque formale ovvero della partecipazione ad uno o più delitti-fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vita associativa criminale, la prova della partecipazione non si potrà dire raggiunta. Le Sezioni unite di questa Corte di cassazione hanno più di recente ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889- 01). 4. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catanzaro ha anzitutto ritenuto significativo che nessuno dei collaboratori di giustizia che erano stati esaminati nell'ambito dei processi cosiddetti "Ragno" e "Nemea/Rinascita Scott" e che erano stati ritenuti credibili avevano menzionato il HE come stabilmente aderente 5 alla cosca "AN" (a tale proposito, si deve rilevare che l'affermazione della Corte d'appello di Catanzaro circa la «completa assenza di riferimenti a HE nel parlato», contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, si riferisce alla dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: «completa assenza di riferimenti a HE nel parlato, pur ritenuto affidabile, dei collaboratori»). La stessa Corte d'appello ha poi partitamente esaminato i singoli episodi che sono stati richiamati nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro e, all'esito di tale esame, ha ritenuto che gli stessi, anche considerati nel loro insieme, non consentissero di ritenere che il HE fosse stabilmente inserito nella cosca "AN", sussistendo quanto meno il dubbio che il contributo che, in alcuni casi, era stato dato dall'imputato ad azioni criminose poste in essere insieme con altri appartenenti alla cosca si fosse configurato come un'adesione sporadica a singoli delitti, senza che ciò si potesse ritenere tale da dimostrare una stabile "messa a disposizione" del sodalizio criminoso. A proposito di detti episodi, la Corte d'appello di Catanzaro ha in particolare argomentato: a) quanto al coinvolgimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, che la sentenza emessa all'esito del processo cosiddetto "Nemea" aveva definitivamente assolto (non essendo stata impugnata sul punto dal pubblico ministero) il HE dal reato di associazione finalizzata al suddetto traffico - sottolineando che l'imputato «non viene mai attestato come partecipe alle operazioni di procacciamento di droga, o anche di confezionamento o di cessione» - e che le intercettate laconiche frasi «e tre pezzi di questa» (rivolta al HE) e «no deve scendere AC là sotto» non potevano costituire prove di un coinvolgimento del HE nel traffico illecito;
b) quanto all'attentato ai danni dell'abitazione di IO NO DU - per il quale il HE era stato assolto in primo grado e condannato in secondo grado -, che, anche a ritenere la responsabilità dell'imputato per tale reato, non era possibile ricavare quale preciso ruolo egli vi avesse avuto, sicché la sua partecipazione all'attentato non si poteva considerare un indizio grave e preciso di un suo stabile inserimento nel sodalizio criminoso e non, invece, di un'adesione solo occasionale al programma criminoso della cosca "AN"; c) quanto all'attentato alla pompa di benzina di proprietà di AN Pasqua, che il ruolo del HE nello stesso (l'imputato aveva accompagnato sul luogo CE PA), quale si ricavava dal tenore delle conversazioni intercettate, appariva «defilato», con il HE che si mostrava come incerto sul da farsi e poco determinato, e che non erano risultati precedenti contatti, né con i AN né col PA, che facessero emergere una previa condivisione dell'azione programmata, sicché si palesava il dubbio che l'imputato potesse essere stato meramente "utilizzato" dal PA per fornirgli appoggio su 6 di un'automobile, e che il HE non fosse del tutto al corrente del piano che era stato ordito dai AN, con la conseguenza che il contributo che l'imputato gli aveva dato non si prestava a essere interpretato come dimostrativo di una stabile "messa a disposizione" della cosca anziché come un mero occasionale apporto all'azione del PA, tenuto anche conto del fatto che questi, nello spiegare al HE cosa fare, non aveva mai accennato alle finalità perseguite da lui o dai AN e che, dalle conversazioni intercettate, era risultato che il rapporto con i AN per l'estorsione ai danni del Pasqua era stato tenuto dal solo PA;
d) quanto alla conversazione del 17 febbraio 2018 tra il PA e il HE, nel corso della quale i due avevano commentato la notizia giornalistica del danneggiamento dell'autovettura dell'appuntato Cammarata, la frase del HE «a me la cosa che mi meraviglia di più, la verità è che ancora non sono venuti da me» costituiva un mero commento alle parole del PA e attestava un legame tra due, ma non si prestava a essere interpretata come un riscontro in chiave di partecipazione all'associazione; e) quanto alla vicenda estorsiva ai danni di NI AG, che essa, in realtà, non aveva visto il coinvolgimento del HE (lo stesso ricorso, del resto, ricorda come nessuna contestazione fosse stata mossa all'imputato con riguardo a detta vicenda). La Corte d'appello di Catanzaro concludeva pertanto che quelli tra gli episodi menzionati che erano effettivamente valorizzabili, tenuto anche conto della loro collocazione in un ristretto arco temporale, si dovessero ritenere fare emergere una vicinanza del HE a CE PA, quale sua persona di fiducia, più che un'appartenenza dell'imputato alla cosca "AN", come era avvalorato anche dal fatto che, in caso di sussistenza di una tale appartenenza, qualcuno dei collaboratori di giustizia avrebbe dovuto conoscerlo, quanto meno per sentito dire, come persona della cosca dedita ad attività estorsive nel territorio, nonché dal fatto che non vi erano conversazioni dirette tra l'imputato e i AN. Tale motivazione, frutto della valutazione degli elementi probatori, che la si condivida o no, non evidenzia né un contrasto con i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di partecipazione a un'associazione per delinquere di tipo mafioso, né contraddizioni o manifeste illogicità, sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità, dovendosi osservare come quelle del ricorrente si traducono, nella sostanza, nella sollecitazione di una diversa valutazione degli stessi elementi probatori, il che, appunto, non è consentito fare in questa sede. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/11/2023.