Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2026, n. 17547
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Tardività della contestazione disciplinare

    La Corte territoriale ha ritenuto che la questione centrale fosse la nullità ab origine del rapporto di lavoro dovuta alla mancanza del titolo di studio necessario per l'ammissione in graduatoria, piuttosto che il licenziamento disciplinare. Di conseguenza, i motivi di ricorso relativi a vizi del procedimento disciplinare sono stati ritenuti inconferenti.

  • Rigettato
    Mancanza del titolo di studio idoneo

    La Corte d'appello ha ritenuto legittima la risoluzione del rapporto per mancanza del titolo abilitativo idoneo all'ammissione in graduatoria, evidenziando che l'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 non prevede termini per i controlli della P.A. sulle autodichiarazioni e che le disposizioni sul procedimento amministrativo non sono applicabili agli atti di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato. La Corte ha valorizzato la decadenza ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 per effetto della falsa dichiarazione, che ha comportato la nullità ab origine del rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2026, n. 17547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17547
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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