CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2026, n. 17547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17547 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17394/2024 R.G. proposto da: LL GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO;
- ricorrente -
contro Dott. CATERINA MAROTTA - Presidente rel.- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere - Oggetto: licenziamento – depennamento graduatoria – falsa dichiarazione possesso del titolo di studio Civile Sent. Sez. L Num. 17547 Anno 2026 Presidente: MAROTTA CATERINA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 03/06/2026 RGN 17394/2024 Pag.2 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente con procura - nonché contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TREVISO, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 RITA LEVI MONTALCINI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 748/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/01/2024 R.G.N. 438/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026 dal Presidente Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato INNOCENZO D’ANGELO. FATTI DI CAUSA 1. EP EL, ex dipendente del MIUR quale assistente amministrativa a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “Rita Levi Montalcini” di Montebelluna, adiva il Tribunale per l’accertamento dell’illiceità e/o illegittimità e/o nullità del licenziamento, fondato sulla falsità dell’autodichiarazione di possesso del titolo di accesso (diploma di ragioneria), irrogatole in data 10.10.2019 perché tardivo. A sostegno della domanda, l’odierna ricorrente rappresentava che: - con comunicazione di avvio di procedimento disciplinare del 23.07.2019, il Dirigente le contestava, ai punti da 1 a 7 la dichiarazione sostitutiva resa in molteplici occasioni tra il 2003 ed il 2010, con la quale la EL certificava di essere in possesso di un Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto “Einaudi Montebelluna” con votazione 58/60, al punto 8, che l’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “Rita Levi Montalcini” di RGN 17394/2024 Pag.3 Montebelluna, in data 28/06/2019, aveva verificato che non risultava il conseguimento del titolo di studio di Maturità Diploma di “Ragioneria” autocertificato dall’odierna ricorrente, infine, al punto 9, il dirigente le contestava il fatto di essersi rivolta con tono alterato al Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi della sede di servizio, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti su una variazione apportata dalla stessa sig.ra EL al piano ferie e chiedendo l’intercessione al riguardo del proprio compagno, estraneo all’Istituzione scolastica;
- in data 24/09/2019 si svolgeva l’audizione a difesa;
- in data 10.10.2019 il Dirigente decretava la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per le violazioni di cui ai punti da 1 a 8, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 lett. d) e 3 dell’art. 55 quater, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così come richiamato dall’art. 13, comma 9, del vigente CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, assorbita quella di cui al punto 9, contestualmente disponendo il depennamento dalle graduatorie permanenti del personale amministrativo e la nullità di tutti i contratti stipulati dalla LO a far data dal 1° settembre 2002, compreso quello a tempo indeterminato in corso. 2. Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo tempestiva la contestazione e non ravvisando alcuna violazione del diritto di difesa. In particolare, il primo Giudice osservava che, sebbene l’accertamento da parte della PA fosse avvenuto molti anni dopo l’assunzione, non v’era alcuna decorrenza di termini prescrizionali;
nel merito, rilevava l’assenza del titolo fondante l’iscrizione nelle graduatorie. 3. Proponeva appello la EL lamentando nuovamente la tardività della contestazione e rimarcando la differenza tra procedimento disciplinare e mancanza dei titoli. Secondo l’impugnante, il disciplinare era fondato sull’analisi della condotta della dipendente non sulla idoneità/inidoneità dei titoli, ossia sul RGN 17394/2024 Pag.4 comportamento tenuto con le autocertificazioni, e non certo sul loro effetto sull’assunzione. 4. La Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione evidenziando che: - la mancanza del titolo abilitativo idoneo all’ammissione della ricorrente nella graduatoria GA, riscontrata dall’amministrazione e mai contestata dalla lavoratrice rendeva legittima la risoluzione del rapporto;
- l’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 non prevedeva alcun termine entro il quale la PA fosse tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni;
- le disposizioni di cui alla legge n. 69/2009 e alla legge n. 241/1990, si riferivano al solo procedimento amministrativo e non erano applicabili agli atti di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato. 5. Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza pubblica. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. 6. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, il Procuratore generale e la ricorrente hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione all’articolo 112 cod. proc. civ. per mancanza della motivazione in relazione alla domanda processuale relativa alla violazione del principio di immediatezza stabilito dall’art. 7 L. 300/1970. Sostiene che la Corte d’Appello, nella sua parte motiva, non abbia fatto alcun riferimento al tema della tardività della contestazione RGN 17394/2024 Pag.5 disciplinare con la violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza in relazione all’articolo 132, n. 4 cod. proc. civ., per mancato esame delle circostanze relative alla tardività della contestazione disciplinare. Assume che la Corte d’appello, oltre a non avere esaminato il tema della violazione dell’art. 7 della L. n. 300/70, non ha neppure esaminato la vicenda in tutti i suoi aspetti e la documentazione relativa alla risalenza nel tempo dei fatti contestati oltre che la circostanza che erano ormai passati 10 anni dagli stessi. Tale esame era indispensabile per valutare la tardività o intempestività della contestazione disciplinare e la relativa carenza configura violazione del disposto dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., relativo al contenuto obbligatorio della sentenza. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alla tempestività della contestazione disciplinare ex art. 7 L. n. 300/70. Sostiene che, nel caso di specie, era stata invocata l’applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in quanto applicabile ai procedimenti per sanzioni disciplinari e tale articolo andava applicato verificandone i presupposti fattuali. Erroneamente invece il giudicante ha citato le norme di cui all’art. 71 d.P.R. n. 445/2000 e di cui alle leggi n. 69/2009 e n. 241/1990, norme non pertinenti al caso in esame né alle censure sollevate con il ricorso in appello. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nullità per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. RGN 17394/2024 Pag.6 Rileva che la sentenza di secondo grado è viziata poiché non ha esaminato il fondamentale tema del lasso di tempo trascorso tra i fatti contestati alla EL e l’avvio del procedimento disciplinare. 5. Il ricorso in tutti i motivi in cui è articolato non merita accoglimento. 6. Occorre, innanzitutto, premettere che la Corte d’appello ha incentrato la propria motivazione sulla intervenuta risoluzione del rapporto (esaminata, come si legge, “da un punto di vista sostanziale”-pag. 5 della sentenza -) per essere mancante il titolo di studio per l’inserimento nelle GAE e, quindi, su una nullità ab origine piuttosto che ad un licenziamento per false dichiarazioni. D’altra parte, l’atto adottato dal Dirigente (v. fascicoletto documenti All. C doc. 4 produzione della ricorrente), al di là della formula finale utilizzata (“sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso”) richiamava espressamente l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 quanto alle conseguenze in termini di decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e disponeva “ora per allora” il depennamento della LO dalle graduatorie del personale ATA per il profilo di assistente amministrativo a far data dall’a.s. 2002/2003, accertando la nullità di tutti i contratti stipulati a decorre da tale anno, “compreso il contratto a tempo indeterminato attualmente in essere” che risultava stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore. 7. Rispetto a tale nullità ab origine la Corte territoriale, in modo coerente, ha verificato la tempestività dell’accertamento, escludendo che le disposizioni del medesimo d.P.R. n. 445/2000 imponessero termini entro i quali svolgere il controllo medesimo. Come è noto, la disposizione di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e RGN 17394/2024 Pag.7 il provvedimento medesimo alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto «emanato sulla base» della stessa. E’ stato ripetutamente precisato da questa Corte che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l’assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l’oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l’assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 75 cit. ma anche art. 127 lett. d d.P.R. n. 3/1957) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all’accesso all’impiego pubblico. 8. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n. 18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020). 9. Nello specifico, come detto, la Corte territoriale ha valorizzato, da un punto di vista sostanziale, la disposta decadenza ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 per effetto della falsa dichiarazione, all’atto dell’ammissione nella graduatoria, del possesso del diploma di ragioneria , “titolo d’accesso necessario al fine di ottenere in graduatoria una posizione utile all’assunzione” che ha consentito alla LO “l’ottenimento di un posto RGN 17394/2024 Pag.8 di lavoro che non avrebbe avuto se non avesse dichiarato il falso” - v. pag. 6 della sentenza impugnata -. 10. Ed allora tutte le censure che ruotano sul mancato esame dei rilievi concernenti vizi del procedimento disciplinare (che è altro rispetto alla nullità originaria del rapporto, valorizzata dalla Corte territoriale) sono inconferenti rispetto alla qualificazione (assorbente) della Corte territoriale. Quest’ultima, in sostanza, senza attribuire rilievo all’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di recesso (a termini dell’art. 55-quater lett. d, nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativi all’instaurazione del rapporto), ha valutato come centrale, secondo la qualificazione giuridica attribuita al provvedimento adottato, la scelta di far cessare l’esecuzione del rapporto mediante l’utilizzo dell’istituto della decadenza, in ragione della accertata difformità del requisito rispetto al modello legale, veicolata dalla falsa dichiarazione o dall’uso del documento falso, indubbiamente ostativa all’instaurazione del rapporto (oltre che verificabile senza margini di apprezzamento). Ciò del tutto in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui in presenza dell’illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, nel senso che restano salvi tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, in assenza dei corretti presupposti per il conferimento dell’incarico non è comprimibile il potere dell’amministrazione di intervenire sul rapporto risolvendolo (v. Cass. n. 33976 del 2022; Cass. n. 2673 del 2020; Cass. n. 32263 del 2021). 11. Ed allora, in mancanza di specifica impugnazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, non può trovare applicazione la disciplina del licenziamento richiamata dalla ricorrente. RGN 17394/2024 Pag.9 12. Il ricorso va quindi rigettato. 13. Nulla va disposto con riguardo alle spese del presente giudizio in quanto il Ministero intimato si è costituito per la sola partecipazione all’udienza pubblica cui non è poi intervenuto. 14. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 22 aprile 2026. La Presidente est. (Caterina Marotta)
- ricorrente -
contro Dott. CATERINA MAROTTA - Presidente rel.- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere - Oggetto: licenziamento – depennamento graduatoria – falsa dichiarazione possesso del titolo di studio Civile Sent. Sez. L Num. 17547 Anno 2026 Presidente: MAROTTA CATERINA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 03/06/2026 RGN 17394/2024 Pag.2 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente con procura - nonché contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TREVISO, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 RITA LEVI MONTALCINI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 748/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/01/2024 R.G.N. 438/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026 dal Presidente Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato INNOCENZO D’ANGELO. FATTI DI CAUSA 1. EP EL, ex dipendente del MIUR quale assistente amministrativa a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “Rita Levi Montalcini” di Montebelluna, adiva il Tribunale per l’accertamento dell’illiceità e/o illegittimità e/o nullità del licenziamento, fondato sulla falsità dell’autodichiarazione di possesso del titolo di accesso (diploma di ragioneria), irrogatole in data 10.10.2019 perché tardivo. A sostegno della domanda, l’odierna ricorrente rappresentava che: - con comunicazione di avvio di procedimento disciplinare del 23.07.2019, il Dirigente le contestava, ai punti da 1 a 7 la dichiarazione sostitutiva resa in molteplici occasioni tra il 2003 ed il 2010, con la quale la EL certificava di essere in possesso di un Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto “Einaudi Montebelluna” con votazione 58/60, al punto 8, che l’Istituto Comprensivo Statale n. 1 “Rita Levi Montalcini” di RGN 17394/2024 Pag.3 Montebelluna, in data 28/06/2019, aveva verificato che non risultava il conseguimento del titolo di studio di Maturità Diploma di “Ragioneria” autocertificato dall’odierna ricorrente, infine, al punto 9, il dirigente le contestava il fatto di essersi rivolta con tono alterato al Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi della sede di servizio, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti su una variazione apportata dalla stessa sig.ra EL al piano ferie e chiedendo l’intercessione al riguardo del proprio compagno, estraneo all’Istituzione scolastica;
- in data 24/09/2019 si svolgeva l’audizione a difesa;
- in data 10.10.2019 il Dirigente decretava la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per le violazioni di cui ai punti da 1 a 8, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 lett. d) e 3 dell’art. 55 quater, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così come richiamato dall’art. 13, comma 9, del vigente CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, assorbita quella di cui al punto 9, contestualmente disponendo il depennamento dalle graduatorie permanenti del personale amministrativo e la nullità di tutti i contratti stipulati dalla LO a far data dal 1° settembre 2002, compreso quello a tempo indeterminato in corso. 2. Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo tempestiva la contestazione e non ravvisando alcuna violazione del diritto di difesa. In particolare, il primo Giudice osservava che, sebbene l’accertamento da parte della PA fosse avvenuto molti anni dopo l’assunzione, non v’era alcuna decorrenza di termini prescrizionali;
nel merito, rilevava l’assenza del titolo fondante l’iscrizione nelle graduatorie. 3. Proponeva appello la EL lamentando nuovamente la tardività della contestazione e rimarcando la differenza tra procedimento disciplinare e mancanza dei titoli. Secondo l’impugnante, il disciplinare era fondato sull’analisi della condotta della dipendente non sulla idoneità/inidoneità dei titoli, ossia sul RGN 17394/2024 Pag.4 comportamento tenuto con le autocertificazioni, e non certo sul loro effetto sull’assunzione. 4. La Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione evidenziando che: - la mancanza del titolo abilitativo idoneo all’ammissione della ricorrente nella graduatoria GA, riscontrata dall’amministrazione e mai contestata dalla lavoratrice rendeva legittima la risoluzione del rapporto;
- l’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 non prevedeva alcun termine entro il quale la PA fosse tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni;
- le disposizioni di cui alla legge n. 69/2009 e alla legge n. 241/1990, si riferivano al solo procedimento amministrativo e non erano applicabili agli atti di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato. 5. Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza pubblica. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. 6. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, il Procuratore generale e la ricorrente hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione all’articolo 112 cod. proc. civ. per mancanza della motivazione in relazione alla domanda processuale relativa alla violazione del principio di immediatezza stabilito dall’art. 7 L. 300/1970. Sostiene che la Corte d’Appello, nella sua parte motiva, non abbia fatto alcun riferimento al tema della tardività della contestazione RGN 17394/2024 Pag.5 disciplinare con la violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza in relazione all’articolo 132, n. 4 cod. proc. civ., per mancato esame delle circostanze relative alla tardività della contestazione disciplinare. Assume che la Corte d’appello, oltre a non avere esaminato il tema della violazione dell’art. 7 della L. n. 300/70, non ha neppure esaminato la vicenda in tutti i suoi aspetti e la documentazione relativa alla risalenza nel tempo dei fatti contestati oltre che la circostanza che erano ormai passati 10 anni dagli stessi. Tale esame era indispensabile per valutare la tardività o intempestività della contestazione disciplinare e la relativa carenza configura violazione del disposto dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., relativo al contenuto obbligatorio della sentenza. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alla tempestività della contestazione disciplinare ex art. 7 L. n. 300/70. Sostiene che, nel caso di specie, era stata invocata l’applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in quanto applicabile ai procedimenti per sanzioni disciplinari e tale articolo andava applicato verificandone i presupposti fattuali. Erroneamente invece il giudicante ha citato le norme di cui all’art. 71 d.P.R. n. 445/2000 e di cui alle leggi n. 69/2009 e n. 241/1990, norme non pertinenti al caso in esame né alle censure sollevate con il ricorso in appello. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nullità per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. RGN 17394/2024 Pag.6 Rileva che la sentenza di secondo grado è viziata poiché non ha esaminato il fondamentale tema del lasso di tempo trascorso tra i fatti contestati alla EL e l’avvio del procedimento disciplinare. 5. Il ricorso in tutti i motivi in cui è articolato non merita accoglimento. 6. Occorre, innanzitutto, premettere che la Corte d’appello ha incentrato la propria motivazione sulla intervenuta risoluzione del rapporto (esaminata, come si legge, “da un punto di vista sostanziale”-pag. 5 della sentenza -) per essere mancante il titolo di studio per l’inserimento nelle GAE e, quindi, su una nullità ab origine piuttosto che ad un licenziamento per false dichiarazioni. D’altra parte, l’atto adottato dal Dirigente (v. fascicoletto documenti All. C doc. 4 produzione della ricorrente), al di là della formula finale utilizzata (“sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso”) richiamava espressamente l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 quanto alle conseguenze in termini di decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e disponeva “ora per allora” il depennamento della LO dalle graduatorie del personale ATA per il profilo di assistente amministrativo a far data dall’a.s. 2002/2003, accertando la nullità di tutti i contratti stipulati a decorre da tale anno, “compreso il contratto a tempo indeterminato attualmente in essere” che risultava stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore. 7. Rispetto a tale nullità ab origine la Corte territoriale, in modo coerente, ha verificato la tempestività dell’accertamento, escludendo che le disposizioni del medesimo d.P.R. n. 445/2000 imponessero termini entro i quali svolgere il controllo medesimo. Come è noto, la disposizione di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e RGN 17394/2024 Pag.7 il provvedimento medesimo alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto «emanato sulla base» della stessa. E’ stato ripetutamente precisato da questa Corte che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l’assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l’oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l’assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 75 cit. ma anche art. 127 lett. d d.P.R. n. 3/1957) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all’accesso all’impiego pubblico. 8. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n. 18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020). 9. Nello specifico, come detto, la Corte territoriale ha valorizzato, da un punto di vista sostanziale, la disposta decadenza ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 per effetto della falsa dichiarazione, all’atto dell’ammissione nella graduatoria, del possesso del diploma di ragioneria , “titolo d’accesso necessario al fine di ottenere in graduatoria una posizione utile all’assunzione” che ha consentito alla LO “l’ottenimento di un posto RGN 17394/2024 Pag.8 di lavoro che non avrebbe avuto se non avesse dichiarato il falso” - v. pag. 6 della sentenza impugnata -. 10. Ed allora tutte le censure che ruotano sul mancato esame dei rilievi concernenti vizi del procedimento disciplinare (che è altro rispetto alla nullità originaria del rapporto, valorizzata dalla Corte territoriale) sono inconferenti rispetto alla qualificazione (assorbente) della Corte territoriale. Quest’ultima, in sostanza, senza attribuire rilievo all’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di recesso (a termini dell’art. 55-quater lett. d, nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativi all’instaurazione del rapporto), ha valutato come centrale, secondo la qualificazione giuridica attribuita al provvedimento adottato, la scelta di far cessare l’esecuzione del rapporto mediante l’utilizzo dell’istituto della decadenza, in ragione della accertata difformità del requisito rispetto al modello legale, veicolata dalla falsa dichiarazione o dall’uso del documento falso, indubbiamente ostativa all’instaurazione del rapporto (oltre che verificabile senza margini di apprezzamento). Ciò del tutto in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui in presenza dell’illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, nel senso che restano salvi tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, in assenza dei corretti presupposti per il conferimento dell’incarico non è comprimibile il potere dell’amministrazione di intervenire sul rapporto risolvendolo (v. Cass. n. 33976 del 2022; Cass. n. 2673 del 2020; Cass. n. 32263 del 2021). 11. Ed allora, in mancanza di specifica impugnazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, non può trovare applicazione la disciplina del licenziamento richiamata dalla ricorrente. RGN 17394/2024 Pag.9 12. Il ricorso va quindi rigettato. 13. Nulla va disposto con riguardo alle spese del presente giudizio in quanto il Ministero intimato si è costituito per la sola partecipazione all’udienza pubblica cui non è poi intervenuto. 14. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 22 aprile 2026. La Presidente est. (Caterina Marotta)