Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, non va computata al fine della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio l'indennità di accompagnamento istituita dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, non costituendo quest'ultima un reddito quanto piuttosto un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone.
Commentari • 2
- 1. Reddito gratuito patrocinio quando lo si può richiederehttps://www.dequo.it/articoli/
- 2. Indennità accompagnamento non rileva per patrocinio a spese dello stato (Cass. 27234/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2020
Indennità di accompagnamento a favore degli invalidi è esclusa dalla nozione di reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76: non si tratta infatti di "redditi" in senso proprio quanto piuttosto un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone impegnate nell'assistenza all'invalido ovvero di un sussidio destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire all'invalido condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Il discrimine tra entrate patrimoniali rilevanti ovvero non rilevanti nell'accezione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, sta non già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 17865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17865 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 27/02/2002
Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 812
Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO M. CRISTINA - Consigliere - N. 027580/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: Cassano Maurizio quale tutore provvisorio di NA TE
avverso ORDINANZA del 10/11/2000 del Tribunale di Agrigento sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame
OSSERVA
Con provvedimento del 10/11/2000 il Tribunale di Agrigento ha confermato il decreto della Corte di Assise di Agrigento che aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da TE NA, parte offesa nel procedimento a carico di GI SA ed altri;
il Tribunale ha infatti ritenuto che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio gratuito dei non abbienti, deve tenersi conto di tutte le fonti di sostentamento ed introito pur se esenti da tassazione e che quindi, godendo la NA, oltre che della pensione sociale, anche dell'indennità di accompagnamento, fosse nella specie superato il limite di reddito anzidetto.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il tutore provvisorio della NA, avv. Maurizio Cassano, chiedendo l'adozione da parte di questa Corte di tutti i provvedimenti necessari e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha sottolineato come la pensione sociale e l'indennità di accompagnamento erogate alla NA, persona invalida al 100%, fossero alla stessa riconosciute in adempimento di precisi doveri costituzionali di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, con onere finanziario interamente a carico dello Stato
senza corresponsione alcuna di versamento di contributi da parte della beneficiaria, non suscettibili in ragione di tali loro peculiarità di essere valutati ai fini della legge 217/90. In via subordinata il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 L. 217/90 nella parte in cui non prevede che ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato non debbano valutarsi le somme percepite a titolo di pensione sociale e indennità di accompagnamento erogate a persone invalide al 100% e incapaci sotto ogni profilo.
RILEVA
Ritiene la Corte, condividendo in parte qua alcune considerazioni contenute nel ricorso proposto dal tutore provvisorio della NA, - che l'ordinanza del Tribunale di Agrigento abbia erroneamente rigettato il ricorso avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse di TE NA, avendo dato inesatta lettura del disposto dell'art. 3 comma 3 della legge 217/90. Ed invero la citata disposizione, nell'escludere dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato i percettori di reddito imponibile ai fini dell'IRPEF superiore alla soglia indicata al comma 1, precisa che nel predetto complesso reddituale devono includersi anche quei redditi che, in relazione alla specifica ragione solidaristica della loro attribuzione, siano esenti dall'IRPEF.
E di qui, contrariamente alla opinione del ricorrente, la indubbia computabilità delle somme percepite a titolo di pensione sociale, posto che la sua attribuzione è specificamente destinata al sostentamento minimo o "vitale" del beneficiario (con funzione analoga a quella svolta dalla rendita di inabilità permanente, la cui computabilità ai fini di cui all'art. 3 comma 3 L. 217/90 è stata recentemente statuita dalla sent. 1934/99 della la sez. civ. di questa Corte). Nè la individuazione di un "tetto" reddì tuale complessivo e l'inclusione di tutte le componenti di reddito, pur se esenti da tassazione, appare in alcun modo irragionevole, trattandosi di scelte frutto dell'esercizio della discrezionalità del legislatore nell'ammettere al beneficio fasce più o meno ampie di soggetti (Cass. 1^ sez. civ. 2842/91) Ma da queste stesse premesse discende, indiscutibilmente, la esclusione dal medesimo computo dell'indennità di accompagnamento istituita dall'art. 1 della legge 18/80 e ridisciplinata dall'art. 1 della L. 508/88: come emerge, infatti, dalla stessa previsione di assenza di alcun requisito reddituale per la sua insorgenza (come ripetutamente rilevato dalle pronunzie di questa torte, dalla sent. delle S.U. - civili 11843/92 alle sentt. 1604/93 - 0 480/94 - 3763/95 - 10335/00 della sezione Lavoro), l'indennità in parola non costituisce affatto un reddito percepito dal beneficiario, essendo una erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone, alle quali pertanto essa verrà trasferita, persone il cui intervento (l"accompagnamento") è appunto indispensabile perché l'invalido possa deambulare o compiere gli atti quotidiani di vita. Da quanto esposto consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Agrigento, perché proceda al nuovo esame del ricorso proposto dall'avv. M. Cassaro nella qualità di tutore provvisorio della NA facendo applicazione del formulato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Agrigento.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002