Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 17865
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, non va computata al fine della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio l'indennità di accompagnamento istituita dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, non costituendo quest'ultima un reddito quanto piuttosto un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone.

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    Indennità di accompagnamento a favore degli invalidi è esclusa dalla nozione di reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76: non si tratta infatti di "redditi" in senso proprio quanto piuttosto un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone impegnate nell'assistenza all'invalido ovvero di un sussidio destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire all'invalido condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Il discrimine tra entrate patrimoniali rilevanti ovvero non rilevanti nell'accezione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, sta non già …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 17865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17865
Data del deposito : 27 febbraio 2002

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