Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2002, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0934 /02 IN ME D L POROLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 7829/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 2444 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente- Rep. N. 2. " Luciano Vigolo -Consigliere- Ud. 24.10.2001 3. Giovanni Mazzarella -Consigliere- Roselli -Consigliere- 66 Federico4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA FIAT AUTO S.p.A., in persona del procuratore speciale dott. Francesco Cerchiara giusta procura notaio Morone di Torino del 14.4.1998 rep. n. 83011, elettivamente domiciliato in Roma, Via Roccaporena 34, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca 4086 Tamajo, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso unitamente agli Avv.ti Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti del foro di Torino Ricorrente
CONTRO
CO OL Intimato 2 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n.679/98 dell'11.2.1998/21.4 1998 nella causa iscritta al n. 823 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.10.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Raffaele De Luca Tamajo per la AT UT;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Torino, con sentenza del 11.2.1998/21.4.1998, re- spingeva l'appello proposto dalla FIAT AUTO S.p.A. avverso la sentenza, con la quale il Pretore di Torino aveva accolto la do- manda di CO OL, dipendente di tale società, con con- danna di quest'ultima al pagamento di £. 89.174, oltre accessori, per integrazione delle spettanze maturate relativamente alle ele- zioni dell11/13 giugno 1994, in cui il OL era stato impe- gnato presso i seggi come rappresentante di lista fino alle ore 02 del lunedi 13 giugno. Il giudice di appello in particolare sosteneva che in base alla di- sciplina, dettata per il rapporto di lavoro in caso di partecipazio- ne del dipendente alle operazioni elettorali (art. 11 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 e art. 1 della legge n. 69 del 29 gennaio 1992), al OL spettava la retribuzione per l'intera giornata del 13 giugno, durante le quali egli era rimasto presso il seggio elettorale fino alle ore 02 come rappresentante di lista, in 3 quanto lo svolgimento delle funzioni elettorali attribuiva al lavo- ratore il diritto all'assenza dal lavoro con parificazione di tale assenza alla normale prestazione lavorativa, da cui conseguiva il suo diritto ad ottenere la retribuzione corrispondente alla gior- nata lavorativa effettuata per fictio legis. Lo stesso giudice del gravame rilevava che nell'intenzione del le- gislatore non può frazionarsi (a mezze giornate o ad ore) il pe- riodo considerato rilevante;
aggiungeva che se l'attività istitu- zionale prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre anche solo una parte qualsiasi della giornata, l'assenza è legittima per tutto il giorno, che va quindi retribuito per intero. Contro questa sentenza la AT UT propone ricorso per cassa- zione con unico articolato motivo. L'intimato OL non ha proposto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa appli- cazione dell'art. 11 della legge n. 53 del 21.3.1990 e dell'art. 1 della legge n. 69 del 29.1.1992, nonché erronea motivazione su di un punto decisivo ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Al riguardo sostiene che il vizio interpretativo e quello logico delle argomentazioni addotte dal Tribunale sono evidenti prima facie sotto due profili. Con riguardo al primo profilo osserva che il giudice di appello è giunto alla conclusione in ordine alla permanenza dell'obbligo retributivo anche per l'anzidetta giornata del 12 giugno 1994, nelle quali, per l'estensione e le modalità temporali dell'impegno elettorale, esso non era coincidente con la giornata lavorativa e quindi non comportava la necessità di assentarsi dal lavoro. Con riguardo al secondo profilo la parte ricorrente ritiene di non condividere la motivazione del Tribunale, laddove giustifica l'obbligo imposto alla AT di corrispondere la retribuzione al la- giornata del lunedì, giacché voratore assente nella l'interpretazione adottata stravolgerebbe il significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore, il quale nel dettare la normativa in questione mira ad impedire che, per effetto della partecipazione alle operazioni elettorali il cittadino lavoratore subisca una deminutio patrimoniale (perdita della retribuzione) derivante dalla normale operatività del sinallagma contrattuale e che correlativamente tale attività provochi “un pregiudizio" al datore di lavoro. Orbene il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non applicabile tale normativa (e soprattutto l'art. 11- 2° comma- della legge n. 53 del 1990 che collega l'obbligo retributivo ai "giorni di assenza" nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettora- li), essendosi, nel caso di specie, l'impegno elettorale limitato ad una porzione marginale della giornata e non avendo, comunque, comportato, per la sua collocazione nella fascia notturna, alcuna necessità che il OL si assentasse dal lavoro per attendere all'attività elettorale. Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattese. 5 L'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (modificato dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come interpretato dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69), secondo cui coloro che adempiono a funzioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal la- voro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni, deve essere interpretato nel senso che sia la domeni- ca sia le altre giornate non lavorative non rilevano ai fini della spettanza dei giorni di ferie retribuite, con la conseguenza che ove le operazioni elettorali cadano in tutto o in parte in tali gior- nate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettanti giornate lavorative ovvero al paga- mento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva, da computarsi con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro, compresi nel periodo di dette operazioni, e non già ad un para- metro orario (in questo senso ex plurimis Cass. 2 febbraio 2001, n. 1434; Cass. 20 ottobre 2000, n. 13037; Cass. 8 agosto 2000, n. 10441; Cass. 29 gennaio 2000, n. 1062). L'inesattezza dell'assunto della ricorrente AT UT consiste nel considerare l'impegno del lavoratore, che adempie a funzioni elettorali, quantificabile secondo un parametro orario, ma tale te- si non trova riscontro, come si è detto, nella disciplina vigente. Nel caso di specie non stato è contestato il fatto che il OL abbia prestato le funzioni elettorali fino alle ore 02 del 13 giu- gno 1994, ossia per parte di questa giornata, sicché il Tribunale correttamente ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione richiesta corrispondente all'intera giornata dell'anzidetto 13 giugno, non potendosi frazionarsi ad ore il pe- riodo considerato. In questo senso si ribadisce l'indirizzo espresso da questa Corte nelle decisioni citate in precedenza ed in particolare nella sen- tenza n. 1434 del 2001, laddove viene osservato che legislatore, nel parlare di “periodo", corrispondente alla durata delle opera- zioni elettorali, ha inteso riferirsi allo spazio di tempo, calcolato in giornate lavorative, nel quale le operazioni vengano compiute, mentre una diversa interpretazione porterebbe alla illogica con- clusione che si debba tenere conto di tutte le “ore" durante le quali gli incaricati delle operazioni siano stati presenti presso gli uffici elettorali per attendere ai loro compiti senza poterle para- metrare all'orario lavorativo giornaliero previsto, procedendosi poi alla loro addizione aritmetica, derivandone quindi la spettan- za per un numero di ore pari a quello risultato dalla operazione. In conclusione è destituito di fondamento e va rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata I D costituzione dell'intimato. 2 3
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5 0 . 1 N . T A 3 R S 7 A S - ' 8 A La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese del giudizio, L - L T 1 , E 1 A D S I E E S P G S N G E I S E N legittimità. L I G A O A A T O A L S T L D T O E E I P , D P I M O I Così deciso in Roma addì 24 ottobre 2001 D R T A O S I D G E E T R N E S Il Consigliere relatore estensore Il Presidente E во Alessandro be Rensis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 0992 5 GEN. 2002 M E R P IL CANCELLIERE U S I O N T