Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16039
CASS
Sentenza 24 ottobre 2003

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Massime1

Nella disciplina dettata dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il mancato rispetto del termine ragionevole nella definizione del giudizio dà diritto ad un'equa riparazione del danno, anche non patrimoniale, che esso abbia cagionato alla parte del processo; la configurabilità di un siffatto danno, meritevole di riparazione, è legata esclusivamente alla durata del processo, e non può quindi essere esclusa sulla base del mero fatto dell'esito sfavorevole del giudizio stesso ( nella specie, penale ), e dunque sull'implicito assunto che l'infondatezza della tesi difensiva sia incompatibile con l'interesse alla sollecita definizione del giudizio. Ciò non esclude, tuttavia, che debba tenersi conto della questione dibattuta nel processo, e delle aspettative conseguentemente riposte nel suo esito, qualora sia allegato un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza psicologica determinata dalla durata eccessiva del processo, e si tratti di stabilire se il danno medesimo possa ritenersi provato per presunzioni semplici; e neppure che elementi presuntivi siano desumibili dal comportamento processuale della parte, in particolare se questa abbia mostrato di volersi avvalere dei mezzi di difesa offertigli dall'ordinamento, non già per conseguire la pronuncia desiderata, ma per trarre vantaggio dalla durata stessa del processo.

Commentario1

  • 1Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16039
Data del deposito : 24 ottobre 2003

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