Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
Nella disciplina dettata dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il mancato rispetto del termine ragionevole nella definizione del giudizio dà diritto ad un'equa riparazione del danno, anche non patrimoniale, che esso abbia cagionato alla parte del processo; la configurabilità di un siffatto danno, meritevole di riparazione, è legata esclusivamente alla durata del processo, e non può quindi essere esclusa sulla base del mero fatto dell'esito sfavorevole del giudizio stesso ( nella specie, penale ), e dunque sull'implicito assunto che l'infondatezza della tesi difensiva sia incompatibile con l'interesse alla sollecita definizione del giudizio. Ciò non esclude, tuttavia, che debba tenersi conto della questione dibattuta nel processo, e delle aspettative conseguentemente riposte nel suo esito, qualora sia allegato un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza psicologica determinata dalla durata eccessiva del processo, e si tratti di stabilire se il danno medesimo possa ritenersi provato per presunzioni semplici; e neppure che elementi presuntivi siano desumibili dal comportamento processuale della parte, in particolare se questa abbia mostrato di volersi avvalere dei mezzi di difesa offertigli dall'ordinamento, non già per conseguire la pronuncia desiderata, ma per trarre vantaggio dalla durata stessa del processo.
Commentario • 1
- 1. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16039 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. BERRUTI Maria Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OR RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 2, presso l'avvocato GIOVANNI VALERI, che lo rappresenta e difenda unitamente all'avvocato BRUNO NASCIMBENE, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BRESCIA, depositato il 21 febbraio 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato NASCIMBENE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6 settembre 1988 IO LI OR, a quel tempo sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano, apprese - in occasione di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica - dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico;
il 21 marzo 1989 fu emesso un mandato di cattura e il LI OR, imputato di concussione continuata, in relazione a pratiche di permessi di soggiorno per stranieri, e falso in atto pubblico, fu sottoposto a custodia in carcere fino al 21 giugno 1989, allorché fu rimesso in libertà dietro versamento di cauzione. Il dibattimento di primo grado si concluse con la sentenza di condanna emessa il 25 maggio 1990, e sull'appello dell'imputato, proposto il 15 settembre 1990, la Corte di Milano si pronuncia, in contumacia dell'appellante, con sentenza del 29 novembre 1993, che riduceva la pena inflitta in primo grado. Con sentenza in data 29 settembre 1994, la Corte di cassazione annullò la sentenza di appello per nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (eseguita al domicilio del difensore eletto in primo grado, invece che al domicilio eletto dopo la sentenza di primo grado), con rinvio ad altra Sezione della Corte di Milano;
quest'ultima, con sentenza in data 1§ marzo 1996, pronunciata anche in questo caso in contumacia dell'appellante, promesso che il fatto doveva essere qualificato come corruzione e non - come era stato contestato - come concussione, dichiarò estinto questo reato, e rideterminò la pena inflitta per il falso. Anche questa sentenza fu annullata dalla Corte Suprema di cassazione per nullità della notificazione del decreto di citazione (eseguita a mezzo posta, ma con avviso di deposito, presso l'ufficio postale, dell'atto intestato al domiciliatario invece che all'interessato), e la Corte milanese, investita nuovamente della causa, e dopo un rinvio dovuto ad altro vizio di notificazione, decise con sentenza in data 11 giugno 1998, nella contumacia dell'imputato (al quale il decreto ora stato notificato il 28 aprile 1998 nel domicilio eletto, e il 30 aprile 1998 non a mani proprio - perché il destinatario nei ripetuti accessi non si era reso reperibile pur essendo in servizio - ma a mani del suo superiore Di Tolla, che ne avrebbe curato la notifica), dichiarando estinto per prescrizione il reato di corruzione, cosi modificata l'originaria imputazione, e determinando la pena inflitta per il reato di falso. Il ricorso contro questa sentenza fu respinto dalla Corte Suprema di cassazione con sentenza in data 14 aprile 1999. Con ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo in data 12 ottobre 1999, la parte denunciò la violazione dell'art. 6 1 della convenzione per l'eccessiva durata del processo, ed inoltre dell'art. 6 3 per la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d'Appello, dell'art. 6 3 lett. b) in relazione al termine insufficiente per preparare la propria difesa nel giudizio di appello (punti che erano stati dedotti nell'ultimo ricorso per cassazione, e dalla Corte Suprema respinti), e dell'art. 6 3 lett. d) per l'omessa audizione di testimoni a favore del ricorrente. La Corte di Strasburgo comunicò alla parte la possibilità di adire il giudice nazionale competente, ai sensi della legge n. 89 del 2001. LI OR chiese allora, con ricorso alla Corte d'Appello di RE, la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell'equa riparazione per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, allegando a tal fine: - di essere stato sospeso in via cautelativa dal servizio per la durata di cinque anni, fino al 21 marzo 1994; - di aver subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza una sanzione disciplinare per mesi due;
- di aver potuto presentare l'istanza di riabilitazione, consentita solo dopo il biennio dall'irrogazione della sanzione disciplinare, con conseguente ritardo;
- di essere stato trasferito per incompatibilità ambientale da Milano a Torino, e successivamente a Lodi, con relativi danni alla sua vita personale e di relazione, essendo i suoi familiari più stretti abitanti a Milano;
- e di aver subito un danno patrimoniale per il protrarsi dello stato psicologico di turbamento correlato alla pendenza del processo penale.
La Corte d'Appello di RE, con decreto 21 febbraio 2002, osservò che il criterio della complessità, da considerare ai fini della determinazione della durata ragionevole del processo, doveva essere valutato non solo sulla base degli aspetti sostanziali, bensì anche processuali del caso, che nella fattispecie aveva richiesto, dopo la sentenza di condanna di primo grado, tre giudizi di appello (dei quali due in sede di rinvio) e tre giudizi di legittimità, instaurati su iniziativa peraltro legittima - dell'imputato, senza che potenza sindacarsi - nel giudizio di equa riparazione "ex lege" n. 89 del 2001 - se il numero di tali giudizi fosse giustificato o meno da eventuali "errores in iudicando" o "in procedendo" commessi dai giudici di merito. Sulla base di questo promesse, considerati il numero degli imputati e degli episodi di reato contestati, e la relativa brevità della durata di ciascuno di quei gradi (con l'eccezione del primo giudizio di appello), doveva escludersi la violazione del principio della ragionevole durata del processo sia con riguardo all'istruttoria (un anno e quattro mesi) e sia con riguardo al primo grado di giudizio e di tutti i successivi gradi di impugnazione ad eccezione del primo giudizio di appello. Con riguardo a quest'ultimo, la Corte territoriale accertò un irragionevole ritardo, nella definizione del giudizio, pari a due anni. Nel merito, tuttavia, la Corte bresciana osservò che nessun danno - tra quelli allegati dal ricorrente - poteva dirsi provato, o era comunque riconducibile a quel ritardo. E infatti, la sospensione cautelare dal servizio era terminata il 21 marzo 1994, prima che la ragionevole durata del processo, come in precedenza determinata, fosse giunta a compimento;
la sanzione disciplinare era derivata del processo e non dalla sua durata, ed avrebbe comportato la medesime conseguenze se fosse stata irrogata due anni prima, anche perché la lamentata impossibilità di partecipare ai concorsi interni era derivata non già dalla sospensione disciplinare (irrogata nel 1999, ma con decorrenza dall'inizio della sospensione cautelare), bensì dalla sospensione cautelare, sicché doveva valere quanto già detto a proposito di quest'ultima; nessun danno economico ora stato allegato dal ricorrente in relazione al ritardo nella presentazione dell'istanza di riabilitazione relativa alla sanzione disciplinare;
il trasferimento di sede, insindacabile espressione dei poteri dell'autorità amministrativa, e giustificato dalla successiva condanna intervenuta a carico dell'imputato con sentenza definitiva, non costituiva danno da ritardo, essendo indimostrabile che, se la condanna definitiva fosse intervenuta due anni prima, il ricorrente sarebbe stato nuovamente trasferito di ufficio a Milano;
il danno morale inteso come patimento d'animo non era dimostrato, ne' si poteva trascurare che il differimento nel tempo della condanna definitiva era stato determinato dalla (legittima) determinazione con la quale l'imputato aveva sostenuto la sua completa estraneità risultata in definitiva smentita: anche per il delitto dichiarato prescritto la suprema Corte aveva parlato della persistenza di "serissimi dubbi sulla liceità degli interventi del LI..." e di "inquietanti interrogativi sull'esistenza dell'accordo corruttivo e sulla percezione di denaro... e di altre indebite utilità..." nell'accertamento giudiziale. In questa prospettiva, che è quella della riconosciuta colpevolezza dell'odierno ricorrente, non pareva potersi riconoscere alcun patimento interiore derivante a questi dal ritardo della pronuncia definitiva. Quest'ultima, infatti, era stata pervicacemente quanto inutilmente contrastata dall'imputato sicché non poteva affermarsi che il ritardo con cui era giunta la definitiva sconfessione delle tesi difensive da questi propugnate potesse avere arrecato allo stesso un qualsivoglia patimento interiore. La corte di RE, pertanto, respinse il ricorso.
Per la cassazione del decreto, notificato il 27 giugno 2002, ricorre il LI OR, con atto notificato il 24 aprile 2002, con due motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e resiste con controricorso notificato 9 luglio 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione della legge n. 89 del 2001 e della legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica ad esecuzione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; si deduce che - malgrado le contrario assicurazioni che si leggevano in sentenza - la Corte di RE aveva addebitato al ricorrente di aver pervicacemente quanto inutilmente contrastato la pronuncia definitiva di accertamento della sua responsabilità penale, e che questa era stata la causa esclusiva del ritardo;
aveva escluso quindi che chi si difende in tal modo possa lamentare di aver sofferto un danno qualsiasi, ivi compreso quello psicologico od esistenziale. Secondo il ricorrente, la Corte di RE - che pura conosceva il contenuto del ricorso da lui proposto alla Corte di Strasburgo - lo aveva ritenuto colpevole per il fatto che era stato condannato, sia pure per uno solo dei reati contentati, e, in quanto colpevole, non legittimato a denunciare la lunghezza del processo, da lui provocata, che lo aveva visto soccombente: in tal modo, il giudice del merito aveva affermato il principio per cui solo l'innocente potrebbe soffrire patemi e chiedere il risarcimento. Il giudizio negativo espresso dal giudice di merito sul comportamento del ricorrente non teneva conto dell'obbligo inderogabile di esaurire le vie di ricorso intorno stabilito dall'art. 35 della Convenzione, ed amava espresso consenso per la condanna inflittagli, sebbene egli la contrasti e la contesti anche davanti alla corte di Strasburgo, e ciò invadeva le competenze di quest'ultima.
Il motivo è fondato nei limiti appresso indicati. Il giudice del merito, pur avendo accertato che il giudizio di appello aveva avuto una durata eccedente di due anni quella ritenuta ragionevole, ed avendo inoltre escluso che detto ritardo fosso imputabile alla parte, ha poi negato che quest'ultima ne abbia risentito un danno morale, argomentando dal fatto che l'esito del processo aveva smentito le tesi difensive sostenute dall'imputato, e considerando che il ritardo di quella smentita non poteva aver cagionato alcun patimento interiore. In tal modo, il giudice del merito ha sovrapposto indebitamente diverse prospettive, quella del contenuto dell'accertamento giudiziale, che nella fattispecie è stato sfavorevole alla parte, e quella della durata del giudizio. Ora, nella disciplina dettata dall'articolo 2 della legge n. 89 del 2001, il mancato rispetto del termine ragionevole nella definizione del giudizio dà diritto ad una equa riparazione del danno - anche non patrimoniale - che esso abbia cagionato alla parte dal processo;
e tale danno deve essere considerato esclusivamente in relazione alla durata e non all'esito del processo (nel senso che l'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l'estinzione, per prescrizione, del reato addebitato al ricorrente v. Cass. 5 novembre 2002 n. 15449). L'affermazione che precede non esclude che, qualora sia allegato un danno non patrimoniale consistito della sofferenza psicologica determinata dalla durata eccessiva del processo, e si tratti di stabilire se il danno medesimo possa ritenersi provato per presunzioni semplici, si debba tener conto della questione dibattuta nel processo medesimo, e delle aspettative conseguentemente riposta nel suo esito;
e neppure che elementi presuntivi siano desumibili dal comportamento processuale della parte, in particolare qualora quest'ultima abbia mostrato di volersi avvalere dei mezzi di difesa offertigli dall'ordinamento, non già per conseguire la pronuncia desiderata, ma per trarre vantaggio dalla durata stessa del processo. Ma costituisce una violazione del diritto, riconosciuto dalla norma sopra citata, l'esclusione della configurabilità di un danno meritevole di riparazione, basata sul mero fatto dell'esito sfavorevole del giudizio, e dunque sull'implicito assunto che l'infondatezza della tesi difensiva sia incompatibile con l'interesse alla sollecita definizione del giudizio. Entro questi limiti, la censura di cui al motivo in esame è fondata, e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e vizi della motivazione, in punto di applicabilità della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della legge n. 89 del 2001, e di risarcimento del danno. Si deduce che, nell'accertamento della violazione del principio della ragionevole durata del processo la corte bresciana aveva seguito criteri diversi da quelli indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; quest'ultima si limita ad accertare la violazione dell'art. 6, ma non indica quanto sarebbe dovuto durare il procedimento, sicché, continua il ricorrente, nessun automatismo si impone, bensì una valutazione caso per caso. La Corte bresciana sarebbe incorsa in contraddizione laddove, dopo aver affermato la violazione dal principio dell'equo processo, ha verificato l'esistenza del nesso di causalità fra ritardo e danno subito, per escluderlo, laddove la Corte europea dai diritti dell'uomo non richiederebbe che chi assume la violazione del diritto al processo in tempi ragionevoli alleghi e provi di aver subito un effettivo danno da detta violazione.
Il motivo è infondato. Esso si risolve nella riproposizione della tesi del danno-evento, per cui la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo implicherebbe in quanto tale un danno meritevole di riparazione. La tesi, incompatibile con la stessa formulazione dell'art. 2, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, che riconosce il diritto all'equa riparazione dal solo "danno,
patrimoniale o non patrimoniale", subito "per affetto" del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è stata già ripetutamente respinta da questa corte (si veda, tra le molta, la già citata Cass. 5 novembre 2002 n. 15449), e negli argomenti svolti con il ricorso non si ravvisa ragione per tornare sul punto. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all'art. 41 della Convenzione e all'art. 75 del regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il motivo è assorbito dalla cassazione della sentenza, che rende necessario un nuovo giudizio di merito, ed un nuovo esame del regolamento delle spese del processo.
Da ultimo si sollevano dubbi di legittimità costituzionale della legge n. 89 del 2001, nell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza, giacché essa sarebbe deviante rispetto ai principi consacrati dalla Convenziona;
essa pertanto sarebbe il contrasto con gli artt. 80 e 87, relativi alla ratifica ed esecuzione dogli strumenti internazionali, all'art. 111 Costituzione, che assicura la ragionevole durata del processo, e all'art. 2 Costituzione che assicura i diritti inviolabili della persona, quale sarebbe il diritto all'equo processo nelle sue varie manifestazioni. La considerazioni a questo proposito svolto in ricorso non si traducono in una autonoma censura della sentenza impugnata, ma si risolvono in un argomento a sostegno del primo motivo di ricorso, dal cui parziale accoglimento restano conseguentemente assorbite. La sentenza impugnata deva essere, in conclusione, cassata in relazione al primo motivo di ricorso, con rinvio ad altra sezione della medesima corte d'appello che, decidendo anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto:
in tema di danno conseguente alla violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'esistenza di un danno morale, consistito nella sofferenza psicologica per la durata eccessiva del giudizio, non è esclusa per il solo fatto che il giudizio abbia avuto esito sfavorevole alla parte che agisce per l'equa riparazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese alla Corte d'Appello di RE.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003