Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
C.C. 66293 IN NOME DEL POP04 1 03 / 02 REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Oggetto Conti correnti dei Comuni SEZIONE TRIBUTARIA ritenuta IRPEG mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19492/99 Att. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Rel. Consigliere Cron. 9694 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Ud. 06/12/01 Dott. Stefano MONACI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T EN ZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
COMUNE DI VERCELLI;
- intimato -
avversO la sentenza n. 50/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 14/09/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2485 udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. § 1. Svolgimento del processo Il comune di Vercelli chiedeva la restituzione delle ritenute i.r.pe.g. i.lo.r. effettuate sui cor- renti bancari e postali, propri e delle aziende specia- li, per gli anni 1990, 1991, 1992, 1993, deducendo di non essere più soggetto i.r.pe.g. a seguito della modi- ficazione dell'art.88 t.u.i.r. avvenuta con l'art.3 سمية bis del d.l. n.310 / 90. Formatosi il silenzio rifiuto, il comune adiva la commissione tributaria di primo grado, la quale riget- tava il ricorso. La decisione veniva impugnata dal comune dinanzi alla commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale, con sentenza 26 marzo 1 14 settembre 1998, premesso che l'appello era da ritenersi ammissibile an- corchè proposto dal sindaco, dovendosi applicare il ri- to previgente, accoglieva il gravame osservando che, in forza dell'art. 4, commi 3 bis e 3 ter del d.l. n. 310 / 91, il quale aveva modificato l'art.88 del d. P. R. n.917/86, а partire dal 1° gennaio 1991 i comuni non 2 sono più soggetti i.r.pe.g., e che tale esenzione ri- guardava, oltre che le aziende speciali, anche le far- macie comunali, ancorchè costituite in forma di coope- rativa. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. Il comune intimato non ha svolto attività difensi- va. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione degli articoli 72, comma secondo, 79, primo comma, 53, primo comma, e 18, terzo comma, d.l.vo 31 dicembre 1992 чак n.546, 1'Amministrazione ricorrente deduce che l'appel- lo del comune, presentato il 10 maggio 1997, era sog- getto al nuovo rito, e quindi non poteva essere propo- sto dalla parte personalmente. Infatti, le uniche norme del nuovo rito non applicabili concernono le domande e le prove nuove in appello, e l'art.53 richiede la sot- toscrizione del difensore a pena d'inammissibilità.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione de- gli articoli 26, terzo comma, del d. P. R. n.600/73, 88 t.u.i.r, 14 legge n.28/99, l'Amministrazione sostiene che i comuni, anche se non più considerati soggetti i.r.pe.g., sono però soggetti alla ritenuta a titolo 3 d'imposta per quanto riguarda il reddito di capitale da interessi bancari, essendo tale percezione un forma impositiva assolutamente autonoma, come emerge dal- l'art. 108, primo comma, del t.u.i.r. La soggezione dei comuni а tale titolo d'imposizio- ne è stata ribadita con l'art. 14, quarto comma, della legge n.28 /99, norma di interpretazione autentica, il quale include anche i soggetti esenti da i.r.pe.g. S 3. Motivi della decisione Il primo motivo merita accoglimento. Come ha esat- tamente rilevato la difesa dell'Amministrazione, l'ap- proposto il 10 maggiopello del comune di Vercelli, haer 1997, i era soggetto al nuovo rito ( art.80, comma se- condo, del d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546 ), e quindi doveva, secondo l'art.53 del detto decreto, essere sot- e non dalla parte toscritto da un difensore tecnico, personalmente. L'accoglimento del motivo, con assorbimento del se- condo, comporta la cassazione senza rinvio della sen- tenza impugnata ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., in quanto, stante l'inammissibilità dell'appello, il pro- cesso non poteva essere proseguito. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
4 La Corte di Cassazione: accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 6 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Il President Michele Cantillo Enr Altieri ها Пиле вл ю AL CANCELLIERE C1 ANO Amaldo Casanc DEPOSITANON ANCELLERIA Ogg 22 MAR. 2002 CANCELLIERE C1 Amaro CasanoCasafo منه ا с 5