Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 1
La dichiarazione di ricusazione del giudice, presentata dall'imputato a dal suo difensore, non determina automaticamente la sospensione dei termini di custodia cautelare, a meno che essa non venga proposta nel momento in cui, terminata ogni attività istruttoria, il giudice debba procedere a emettere la decisione finale: in tale ipotesi il processo rimane sospeso "ex lege" in quanto il giudice risulta privo di qualunque potere deliberativo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2004, n. 43122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43122 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1405
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 017485/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO CI N. IL 09/05/1975;
avverso ORDINANZA del 16/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria De Sandro che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Caltanissetta, in data 16/3/2003, rigettava l'appello proprosto nell'interesse di CO CI, avverso l'ordinanza del GUP presso lo stesso tribunale del 23/2/2004, di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304.1, lett. A) e C bis) c.p.p., nei confronti degli imputati in attesa della definizione del gravame avverso il provvedimento di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta da CH GA, RO LI e RO NE emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 27/1/2004. Ricorre per cassazione CO CI, denunciando violazione di legge, in relazione all'art. 304.5 c.p.p., in quanto all'udienza del 23/2/2004, aveva richiesto, tramite il difensore di procedere oltre,previa separazione dei processi. La decisione della Corte di Cassazione, sulla richiesta di ricusazione, essendo stata avanzata dai coimputati non poteva essere considerata vincolante anche nei confronti di coloro, quale il ricorrente, che non aveva avanzata alcuna istanza in tal senso.
In talmodo, risultava violato anche il precetto costituzionale dell'art. 111 Cost., in quanto i tempi del processo e della custodia cautelare avevano subito un brusco arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'ordinanza impugnata non menta alcuna censura.
In punto di fatto, risulta che il GUP presso il tribunale di Caltanissetta aveva disposto la sospensione della durata massima della custodia cautelare, ai sensi dell'art 304.1, lett. A) c.p.p., in attesa della definizione dei gravame avverso il provvedimento di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 27/1/2004. La decisione era stata presa all'udienza del 23/2/2004 una volta dichiarata chiusa la discussione e prendendo atto della pendenza del ricorso per Cassazione, presentato in data 6/2/2004 avverso la decisione.
Lamenta il ricorrente che l'istanza era stata proposta da alcuni coimputati e che egli ex art. 304.5 c.p.p., non si era associato alla richiesta ed anzi aveva invocata la decisione nei suoi confronti. Si osserva.
La dichiarazione di ricusazione del giudice "avanzata dall'imputato o dal suo difensore" non è atto dal quale consegue automaticamente la sospensione dei termini della custodia cautelare a norma dell'art. 304.1 c.p.p., in riferimento all'ipotesi di cui alla lettera A), in attesa della definizione del gravame avverso il provvedimento di inammissibilità della dichiarazione stessa Pertanto, tale dichiarazione non comporta il rinvio o la sospensione del processo e, quindi, di un eventuale provvedimento di sospensione dei termini cautelari, in quanto, pur in presenza di tale iniziativa l'attività processuale continua a svolgersi ed essa potrebbe essere sospesa e trovare luogo solo nell'ipotesi in cui lo stesso giudice, a norma dell'art. 41.2 c.p.p., la ritenga fondata ovvero tale da comportare un pregiudizio per l'imputato. Viceversa, non fa capo al giudice alcun potere di sospensione anche di termini di custodia cautelare, non previsto nell'ipotesi dall'art. 304.1, lett. c) c.p.p., in quanto ne difetta il presupposto essenziale e, cioè, la sospensione del procedimento principale, quale conseguenza indiretta della intervenuta dichiarazione di ricusazione.
Tuttavia, nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione intervenga nel momento in cui, terminata ogni attività istruttoria, il giudice debba procedere ad emettere la decisione finale, ex art. 37.2 c.p.p., il processo rimane sospeso ex lege, in quanto il giudice risulta privo di qualsiasi potere deliberativo, anche con riguardo alla fondatezza o meno dell'istanza di ricusazione e, quindi, di valutare l'eventuale strumentalizzazione dell'istituto, per cui l'istanza stessa, pur se diretta alla verifica dell'imparzialità del giudice e "quindi volta a conseguire la garanzia, di rilievo costituzionale, di un giusto processo, finisce di fatto, per convertirsi in una mera istanza di rinvio o di sospensione", con conseguente operatività dell'art. 304.1, lett. a) c.p.p. (Cass. Sez. Unite, 20/9/2002, 31421, Conti, Rv. 222046).
In conclusione, il ricorso va rigettato, in quanto la sospensione dei termini di custodia cautelare risulta legittimo (fermo restando che i suoi effetti non potranno prolungarsi oltre il momento in cui sarà intervenuta la decisione sulla ricusazione), in quanto disposta, a prescindere dall'istanza dell'imputato, per la tutela di interessi pubblici prevalenti e che investono l'imparzialità del giudice e, quindi cointeressa tutti gli imputati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004