Sentenza 1 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10481 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITAI IZION LA CORTE SUPREMA I Oggetto Responsabilità del SEZIONE TERZA CIVILE vettore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4170/99 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO 4178/99 6438/99 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron. 23098 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 3550 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 29/05/01 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: per diriti L in 1-91-PG0-2001- AGENZIA MARITTIMA MARIO DE GIROLAMO SAS, con sede IL CANCELLIERE Manfredonia, in persona del suo legale rappresentante 1000 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLERIA ETTORE ROMAGNOLI 89, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO TIZZANI, CINZIA MELONI, difesa dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AGRICOLTURA SPA IN LIQUIDAZIONE;
intimata 2001 e sul 2° ricorso n° 04178/99 proposto da: 1188 GULF WAVE SHIPPING COMPANY LIMITED, con sede in Limassol(Cipro), in persona del legale rappresentante Julio Antonio Cendan Delgado, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ETTORE ROMAGNOLI 89, presso lo studio dell'avvocato CINZIA MELONI, difeso dagli avvocati GIUSEPPE A ATTOLINI, TOMMASO MARRAZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente 1
contro
AGRICOLTURA SPA IN LIQUIDAZIONE con sede legale a Palermo, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Rag. Luigino Fiorillo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell'avvocato ENZO FOGLIANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO CIGOLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - 0e sul 3° ricorso n 06438/99 proposto da: con sede legale a AGRICOLTURA SPA IN LIQUIDAZIONE Palermo, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Rag. Luigino Fiorillo, 42, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRISCIANO ENZO FOGLIANI, che la presso lo studio dell'avvocato difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO CIGOLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - 2
contro
AGENZIA MARITTIMA MARIO DE GIROLAMO SNC;
intimata avverso la sentenza n. 852/98 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 22/06/98 e depositata il 30/09/98 (R.G. 1084/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Alessandro SPERATI (per delega Avv. E. FOGLIANI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso della Gulf Wave Shipping Company e dell'Agenzia Marittima Mario De AM e l'inammissibilità del ricorso della Agricoltura Spa in liquidazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 30.10.1995, su ricorso 1. dell'Agricoltura s.p.a. in liquidazione, il presidente del tribunale di Foggia ingiunse alla "Gulf Wave Ship- ping Company Ltd, vettore, e per essa all'agenzia rac- della nave Gulf Wave а Manfredonia, lacomandataria s.n.c. Mario De AM, in persona del legale rappre- sentante pro tempore, nella spiegata qualità", il paga- 3 mento di L. 240.525.045, oltre accessori, corrisponden- ti al valore di 932,500 tonnellate metriche di merce (urea alla rifusa) mancanti al momento della consegna, rispetto alle 20.307,500 imbarcate ed acquistate dalla ricorrente. La s.n.c. Mario De AM propose opposizione, precisando che essa veniva effettuata in proprio e non nella indicata ed errata qualità, essendo stato il man- dato conferito dalla Express Sea Transport c/o Varimar Inc. di Pireo. Con sentenza del 10.2.1997 il tribunale di Foggia dichiarò inammissibile l'opposizione per essere stata la stessa proposta da soggetto non legittimato e privo di interesse in quanto non destinatario l'esecutorietà deldell'ingiunzione, ma non dichiarò decreto ingiuntivo opposto sul rilievo che non era sta- ta offerta la prova che la società De AM fosse la raccomandataria dell'ingiunta Gulf Wave Shipping Compa- ny Ltd e, quindi, che l'ingiunzione fosse stata ritual- mente notificata al debitore.
2. Se ne dolse in appello la s.p.a. Agricoltura nella contumacia della s.n.c. Mario De AM. Con sentenza n. 832/98, depositata il 30.9.1998, la corte d'appello di Bari, in accoglimento del gravame, dichiarò esecutivo il decreto ingiuntivo e compensò in- 4 teramente tra le parti le spese del grado. Ha rilevato la corte d'appello che alla inammissi- bilità della spiegata opposizione per difetto di legit- dell'oppponente avrebbe dovuto far seguitotimazione l'esecutorietà de l decreto opposto e che a tanto non ostava la mancanza di prova circa la qualità della so- cietà De AM di raccomandataria della dalla Gulf Wave Shipping Company Limited, in quanto la relativa eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo da quest'ultima società mediante opposizione tardiva.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia Marittima Mario De AM s.n.c. affidando- si a tre motivi, cui resiste con controricorso la s.p.a. Agricoltura, che propone anche ricorso inciden- tale fondato su un unico motivo. Altro, identico ricorso per cassazione è proposto dalla Gulf Wave Shipping Company Limited, al quale pure resiste con controricorso la s.p.a. Agricoltura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti av- verso la stessa sentenza.
2. L'Agenzia Marittima Mario De AM s.a.s. e la Gulf Wave Shipping Company Limited hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi con dichiarazioni sottoscritte rispettivamente dal rappresentante avv. Francesco Car- 5 bonara e dall'ing. Saverio De AM, nonché dai di- fensori, recanti la data del 24 maggio 2001 e deposi- tate in udienza prima dell'inizio della relazione. Va dunque dichiarata l'estinzione dei relativi giu- dizi senza alcuna statuizione in ordine alle spese (art. 391, ultimo comma, c.p.c.).
3.1. Col ricorso incidentale l'Agricoltura s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e insufficiente e contraddittoria 92 c.p.c. e/o omessa, motivazione in merito alla compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, avendo la corte d'appello incoerentemente ritenuto che giusti motivi di compensazione potessero ravvisarsi nella dichiarata estraneità alla fattispecie della appellata società De AM. Afferma che, invece, l'essersi la società De Giro- lamo intromessa in una vertenza che non la riguardava, introducendo un contenzioso che aveva provocato ben tre senz'altro imposto la gradi di giudizio, ne avrebbe condanna alle spese.
3.2. Il ricorso è inammissibile per essere stata la procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso anziché nel modo tassativamente previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c. in modo da fare corpo unico con il controricorso, essendo il difensore altri- 6 menti privo del potere di autenticare la sottoscrizio- ne (Cass. 12.4.2000 4679). Non v'è luogo a provvedere sulle spese, atteso il difetto di esercizio di attività difensiva dell'intimata.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, dichiara l'estinzione per rinuncia dei giudizi relativi ai ricorsi delle so- cietà Mario De AM s.n.c. e Gulf Wave Shipping Company Limited e 1'inammissibilità del ricorso inci- dentale della Agricoltura s.p.a.. Nulla per le spese. Roma, 29 maggio 2001 Il relatore estensore Il presidente heder Claros ان Giovanni Giambattista 109T 250.000 456T $1920 TOT290000 1A60. 2001 #1 oggi. IL. CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate Ufficio di Rom 2 23. 1472Iscritto ajupto it. Art. ... 7