Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 22, comma primo, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 per la convalida del sequestro disposto d'urgenza dal presidente del tribunale non si applica al provvedimento di sequestro anticipato dei beni emesso dal tribunale.
Commentario • 1
- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
3 9 24/ 1 6 24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 2102 NICOLA MILO -CC 24/11/2015 ANNA PETRUZZELLIS R.G.N. 3970/2015 ANGELO COSTANZO ALESSANDRA BASSI ANTONIO CORBO Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IN VA, nato a [...] il [...]; LI IA, nata a [...] il [...]; IN IT, nato a [...] il [...]; IN CA, nato a [...] il [...]; avverso il decreto del 18/09/2014 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere ON CORBO;
Ал lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto ANIELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 18 settembre 2014, la Corte di appello di Bari, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Bari, in data 17 ottobre 2012, aveva applicato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti di IN VA con riferimento a beni immobili e mobili registrati acquistati tra il 2001 ed il 2010, ed intestati a lui, alla moglie all'epoca già separata o ai figli avuti con la stessa. : Il provvedimento muoveva dalla ritenuta pericolosità "generica" del IN, accertata con decreto del Tribunale di Bari, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, in data 9 giugno 2010, divenuto definitivo il 26 settembre 2010: tale decisione, precisamente, sul presupposto della dedizione del proposto a traffici illeciti a partire dal 1992, con riferimento, in particolare, a condotte di violazione delle norme sull'imposta di fabbricazione degli oli minerali nonché della sorveglianza speciale precedentemente imposta, aveva applicato al medesimo la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni uno. Il decreto della Corte di Appello di Bari, quindi, anche in considerazione degli esiti della perizia da essa disposta, condivideva le conclusioni del giudice di primo grado circa la sproporzione tra il valore dei beni oggetto della richiesta ablatoria, e sottoposti a sequestro, ed i redditi dichiarati o comunque l'attività lecitamente svolta dal proposto. Veniva perciò confermato il provvedimento di : confisca dei seguenti beni: a) un immobile sito in Bari, acquistato in data 19 giugno 2001, ed intestato alla moglie IE IA;
b) un immobile sito in Bari, acquistato in data 17 aprile 2008, ed intestato al figlio IN IT;
c) un motociclo Yamaha, acquistato in data 1 ottobre 2008, ed intestato al proposto;
d) un autoveicolo Wolkswagen Golf, acquistato in data 6 agosto 2009, ed intestato al figlio IN IT;
e) un immobile sito in Bari, acquistato in data 20 maggio 2010, ed intestato al figlio IN CA.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso il precisato decreto della Corte di Appello personalmente il proposto ed i familiari intestatari dei beni, quali terzi interessati.
2.1. Nel ricorso presentato dal proposto, IN VA, si deducono, congiuntamente, due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, l'impugnante lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina di cui agli artt. 20 e 22 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, facendo riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. M 2 In particolare, si evidenzia che la proposta del Direttore della D.I.A. di applicazione del sequestro anticipato dei beni (poi oggetto di confisca) è stata depositata il 16 aprile 2012, mentre il provvedimento di sequestro reca la data 18 settembre 2012. Conseguentemente, posto che il decreto di sequestro è posteriore di ben oltre trenta giorni rispetto al provvedimento del Direttore della D.I.A., sarebbe stato violato il termine perentorio fissato, a pena di inefficacia della misura, dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. 2.1.2. Con il secondo motivo, l'impugnante lamenta la violazione di legge per mancanza di motivazione o per motivazione meramente apparente, con riferimento agli artt. 18, comma 1, 16 e ss., 19 e 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. La censura sviluppa più profili, attinenti all'aspetto personale e a quello patrimoniale. In primo luogo, si osserva che non può in alcun modo ritenersi accertata o sussistente la pericolosità sociale del proposto, perché il decreto del Tribunale di Bari del 9 giugno 2010, divenuto irrevocabile il 26 settembre 2010, era stato revocato ex nunc con provvedimento del 13-22 luglio 2011 dal medesimo Tribunale, così da «avvalorare la tesi difensiva» della assenza di una pericolosità sociale ab origine», e quindi del presupposto legittimante l'adozione di un provvedimento ablatorio. . In secondo luogo, poi, ci si lamenta che il decreto impugnato ha ritenuto sussistente il requisito della "sproporzione" patrimoniale, argomentando esclusivamente sulla base della perizia disposta nel giudizio di appello, senza tener conto delle argomentazioni difensive ed in particolare di «prestiti documentati, risarcimenti a titolo di indennizzo, anche questi documentati, etc.». Si aggiunge, inoltre, che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto tener conto anche di «tutte le ulteriori attività lavorative (oltre a quelle per le quali era stata presentata dichiarazione dei redditi)», in quanto i relativi «ricavi, sebbene risultassero eseguiti per essere dichiarati, erano più che rilevanti nell'ambito della gestione familiare ed utili contributi» per l'acquisito dei beni sottoposti a confisca. In terzo luogo, ancora, si contesta la ritenuta operatività della presunzione di intestazione fittizia degli immobili acquistati nel 2008 e nel 2010 ed intestati, rispettivamente, a IN IT e a IN CA, perché la stessa sarebbe applicata sulla base di una motivazione meramente apparente. Si osserva, in particolare, da un lato, che per altri beni, e precisamente per il saldo attivo di un conto di deposito a risparmio del 2005 e per buoni fruttiferi emessi nel 2006 e nel 2007, tutti intestati a IE IA, si è esclusa l'intestazione fittizia, sebbene a quell'epoca non fosse ancora intervenuta sentenza di divorzio tra la donna ed il proposto, e, dall'altro, che nei cinque anni precedenti gli acquisti non solo non vi era stata alcuna : : convivenza tra il IN VA ed i due figli, ma che, anzi, i rapporti intercorrenti tra di loro fossero stati del tutto assenti se non conflittuali, per essersi egli unito con altra donna, dalla quale era anche nata una figlia. Si conclude, pertanto, che la presunzione di intestazione fittizia, essendo applicata nel caso di specie in difetto dei presupposti necessari, determina la 3 Ал compromissione di un diritto costituzionalmente garantito» a danno dei congiunti, che hanno sempre goduto della «esclusiva disponibilità» del beni in questione.
2.2. I ricorsi presentati personalmente dai terzi interessati IE IA, IN IT e IN CA, sviluppano due identici motivi, in gran parte coincidenti con quelli dedotti dal proposto.
2.2.1. Con il primo motivo, i precisati terzi interessati lamentano la violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina di cui agli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 159 del 2011, facendo riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., proponendo le stesse argomentazioni svolte nel ricorso di IN VA, riassunte sub 2.1.1, ed al quale si rimanda.
2.2.2. Con il secondo motivo, IE IA, IN IT e IN CA lamentano la violazione di legge per mancanza di motivazione o per motivazione meramente apparente, con riferimento agli artt. 19 e 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Precisamente, si ripropongono le censure riguardanti la presunzione di intestazione fittizia degli immobili acquistati nel 2008 e nel 2010 ed intestati, rispettivamente, a IN IT e a IN CA, ritenuta operativa sulla base di una motivazione meramente apparente. Si osserva, in particolare, sia che, per altri beni, e precisamente per il saldo attivo di un conto di deposito a risparmio del 2005 e per buoni fruttiferi emessi nel 2006 e nel 2007 tutti intestati a IE IA, si è esclusa l'intestazione fittizia, sebbene all'epoca dei fatti non fosse ancora intervenuta sentenza di divorzio tra la donna ed il proposto, sia che nei cinque anni precedenti gli acquisti non solo non vi era stata alcuna convivenza tra il IN VA ed i due figli, ma che, anzi, i rapporti intercorrenti tra di loro fossero stati del tutto assenti se non conflittuali. Si aggiunge, inoltre, che è preciso onere dell'accusa dimostrare rigorosamente la sussistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, mentre il giudice aveva omesso qualunque indagine in ordine alla effettiva ed autonoma disponibilità di fatto dei cespiti oggetto di confisca, così incorrendo in un «evidente errore metodologico», consistito nel ritenere l'interessato gravato dell'onere di dimostrare la legittima provenienza di quanto sottoposto ad ablazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati dal proposto e dai terzi interessati sono tutti inammissibili, sia pure per ragioni diverse.
2. Il ricorso presentato da IN VA è inammissibile in parte per manifesta infondatezza, in parte per difetto di legittimazione ed interesse. 4 т 2.1. E' manifestamente infondato il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione del termine perentorio di trenta giorni fissato a pena di inefficacia dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. La disposizione appena indicata, infatti, stabilisce il termine in questione per l'ipotesi di sequestro disposto di urgenza dal presidente del tribunale, e si spiega per la finalità di porre un limite temporale all'efficacia di un vincolo reale imposto da un organo monocratico, quale è il presidente del tribunale, in assenza di una decisione dell'organo collegiale, cui ordinariamente compete, nell'ambito della disciplina delle misure di prevenzione, il potere di provvedere (anche) ai fini cautelari. Non vi è perciò alcuna ragione letterale o logico-sistematica che possa indurre ad interpretare l'art. 22 cit. nel senso che lo stesso imponga al tribunale di provvedere, a pena di inefficacia, nel termine di trenta giorni sulle richieste di applicazione della misura del sequestro anticipato dei beni.
2.2. E' in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse il secondo motivo di ricorso, che prospetta, in realtà, tre censure distinte.
2.2.1. E' innanzitutto manifestamente infondata la doglianza relativa alla pretesa insussistenza della pericolosità sociale: il IN è stato sottoposto alla misura di prevenzione personale con provvedimento del 9 giugno 2010, divenuto irrevocabile il 26 settembre 2010, ed il provvedimento di revoca, adottato il 13/22 luglio 2011, è motivato esclusivamente in ragione della cessazione sopravvenuta dell'attualità della pericolosità del soggetto. Per quanto attiene poi al connesso profilo della estensione temporale della pericolosità sociale accertata, è sufficiente aggiungere che il IN è stato ritenuto persona pericolosa a partire dal 1992, con giudizio di attualità alla data del 9 giugno 2010, ed è stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco il 12 settembre 2009 (tracce dei proiettili esplosi nell'occasione sono rimaste impresse su una delle vetture a lui sequestrate). Può perciò rilevarsi che i beni oggetto del provvedimento impugnato, in quanto acquistati tra il giugno 2001 ed il maggio 2010, risultano entrati nella disponibilità del proposto durante il periodo della sua accertata pericolosità sociale, e, quindi, in linea con i principi enunciati dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605), sono legittimamente suscettibili di ablazione.
2.2.2. E' poi manifestamente infondata la censura relativa alla ritenuta insussistenza del requisito della "sproporzione". Il decreto della Corte di appello di Bari riporta testualmente ed integralmente la relazione scritta del perito, nella quale si dà conto di tutta l'evoluzione del patrimonio del proposto e dei suoi parenti, nonché dei redditi indicati dal proposto e dai suoi familiari, degli assegni ricevuti da terzi asseritamente a titolo di prestito in occasione di un acquisto e delle indennità percepite 5 M a titolo di risarcimento dei danni, e si esaminano analiticamente le note scritte del difensore. Le conclusioni raggiunte - che asseverano l'assenza di redditi percepiti tra il 1995 ed il 1997 e, nel periodo tra il 1998 ed il 2010, una sproporzione tra entrate ed uscite pari ad oltre 390.000 Euro costituiscono il risultato di una ampia e coerente motivazione (sui limiti alla deducibilità del vizio di motivazione in tema di misure di prevenzione, ammissibile nei soli casi di motivazione inesistente 0 meramente apparente, cfr., da ultimo, e quale solenne consacrazione di un consolidatissimo orientamento, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). In particolare, per contestare la sproporzione, il IN ha affermato di aver prodotto redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di venditore ambulante, ha riferito di somme di denaro ricevute da parenti, ed ha allegato ricevute di rimborso per sinistri. Tuttavia, nel provvedimento impugnato si evidenzia che: a) i guadagni dell'attività di vendita ambulante sono stati dichiarati per importi modestissimi nelle dichiarazioni fiscali (cfr. p. 22-26 del decreto), né vi è alcuna concreta allegazione relativa alla produzione di redditi ulteriori;
b) i prestiti ricevuti da un parente in occasione dell'acquisto dell'immobile nel 2010 sono documentalmente supportati per un importo di soli 20.000 Euro, a fronte di un prezzo di acquisto pari a 70.000 Euro, i documenti a tal fine prodotti (le matrici di due assegni) non sono chiari in ordine alla provenienza soggettiva delle somme, non risulta dimostrato a che titolo sia stato erogato tale importo e quale fosse la relativa provvista;
c) le indennità percepite a titolo di risarcimento di danni per sinistri sono di importi complessivamente contenuti (risultano, nel totale, inferiori a 13.000 Euro), sono state riscosse nell'arco di più anni, e non sono computabili al netto, sia perché alle stesse occorre associare esborsi finanziari (ad esempio, per spese e competenze legali, come infatti risulta da una delle quietanze), sia perché le medesime, almeno in parte, non possono non essere state destinate al ripristino dei beni patrimoniali e personali danneggiati dai sinistri.
2.2.3. E' infine inammissibile, perché formulata in assenza di legittimazione e di interesse ad impugnare, la doglianza relativa alla presunzione di intestazione fittizia degli immobili intestati ai figli IT e CA, acquistati, rispettivamente, nel 2008 e nel 2010. E' sufficiente osservare, infatti, che costituisce principio consolidato, cui va data continuità, quello secondo cui il proposto ha interesse a negare l'interposizione fittizia e a dimostrare l'appartenenza dei beni ai presunti terzi intestatari al solo fine di evitare che di essi si tenga conto ai fini del giudizio di sproporzione con riferimento ad altri cespiti a lui riferibili (così Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264295, ma anche Sez. 5, n. 7433 del 27/09/2013, dep. 2014, Canarelli, Rv. 259510, nonché Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256265). Nel caso di specie, però, questa finalità non è dedotta, né in alcun modo ravvisabile, posto che l'unico bene confiscato che risulta intestato direttamente a IN VA è un 6 M motociclo Yamaha, per il quale la difesa non ha allegato alcun costo, e che il perito ha stimato di valore a pari a 1.000 Euro. Per completezza, può aggiungersi, alla luce di quanto evidenziato nel decreto impugnato, che: a) quanto all'immobile intestato a IE IA ed acquistato nel 2001, il IN VA, sebbene già separato dalla (oggi) ex-moglie con sentenza del 17 marzo 1998, ha convissuto con la donna fino al 2002, ed ha avuto con la stessa il figlio LA in data 3 settembre 1999; b) quanto all'immobile intestato al figlio IT, ed acquistato nel 2008, il proposto ha trasferito nello stesso la sua residenza dal 21 aprile 2008 e vi ha scontato gli arresti domiciliari impostigli il 31 dicembre 2008; c) quanto all'immobile intestato al figlio CA, ed acquistato nel 2010, il bene non solo è stato comprato nel biennio antecedente la proposta della D.I.A., sicché è applicabile la presunzione prevista dall'art. 26, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, ma, per di più, è stato intestato a persona all'epoca neanche ventenne, le cui entrate complessive, nell'intero periodo in esame, risultano modestissime, o, meglio, pressoché inesistenti.
3. I ricorsi presentati da IE IA, IN IT e IN CA sono inammissibili, perché presentati personalmente dagli stessi, pur essendo i medesimi terzi interessati. Come osserva, infatti, Sez. 6, n. 7510 del 23/10/2012, dep. 2013, Esposito, Rv. 254580, il terzo interessato, essendo portatore di interessi civilistici, non può stare personalmente in giudizio, ma, in conformità con quanto previsto per il processo civile (art. 83 cod. proc. civ.), ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di IN VA, IE IA, IN IT e IN CA, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e, singolarmente, di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2015 Preside Il Consigliere estensore Il Presidente LA Milo ON Corbo а л DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 29 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito T R O N E O C