Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 2
Legittimato a proporre querela per conto di una società per azioni, della quale sia stato deliberato lo scioglimento dall'assemblea dei soci, è il liquidatore, i cui poteri, in quanto direttamente discendenti dalla legge, sono riconosciuti per il fatto stesso dell'indicazione della qualifica nell'atto e sui quali non incide la frattanto intervenuta ammissione della società medesima alla procedura di concordato preventivo.
La presentazione alla polizia giudiziaria dell'atto di querela privo di sottoscrizione deve ritenersi equivalente alla presentazione orale della querela stessa, ammessa dall'art. 337, comma primo, cod. proc. pen., e la sua ratifica equivale a una conferma della narrazione dei fatti contenuta nell'atto scritto, sicché la sottoscrizione del verbale di ratifica è equipollente alla sottoscrizione della querela orale prevista dal comma secondo dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2003, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 24/10/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1375
3. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 031235/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE UR;
avverso la sentenza della corte d'appello di Messina, pronunciata in data 16.5.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per il rigetto;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'imputato risulta condannato in secondo grado alla pena di lire 600.000 di multa per il delitto di cui all'art. 392 c.p., avendo asportato un ingente quantitativo di materiale fornito all'appaltatore "Vito Quadrato s.p.a.", nei confronti del quale era creditore del corrispettivo pattuito per un sub-appalto.
2. Ricorre per Cassazione lamentando, con il primo motivo, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con il secondo carenza e illogicità della motivazione.
3. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce in particolare la carenza delle condizioni di procedibilità: a) essendo stata presentata querela da soggetto non legittimato;
b) essendo la querela priva della sottoscrizione, dell'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, dell'identificazione del presentatore, dell'accertamento della qualità rivestita da quel soggetto.
4. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente assume, in particolare, che la corte d'appello, nel sostenere che il IE avrebbe asportato beni da lui in precedenza consegnati, ma già inventariati e presi in carico dall'Università, avrebbe steso una motivazione manifestamente illogica, in quanto non avrebbe tenuto conto di talune circostanze emerse nel corso del dibattimento, che indurrebbero a dubitare circa la conoscenza da parte del IE dell'avvenuta contabilizzazione e presa in carico della merce.
5. Con riferimento al primo motivo di gravame, il ricorrente sottopone, in sostanza, a questa corte due aspetti. Partendo dalla questione relativa all'assenza di sottoscrizione dell'atto di querela, ed ai problemi a tale mancanza connessi, si osserva che la firma autografa del liquidatore risulta apposta in calce al verbale di ratifica e ricezione, il quale forma un corpo unico con la denuncia. Tale indubitabile circostanza di fatto induce a ritenere che l'obiezione della difesa si risolva, in sostanza, in un quesito relativo all'ammissibilità di una sottoscrizione in calce all'atto di ratifica, anziché in calce all'atto di querela. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere tale sottoscrizione idonea a sortire gli effetti suoi propri. Ed, infatti, assai di recente la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui "la presentazione alla polizia giudiziaria dell'atto di querela privo di sottoscrizione deve ritenersi equiparata alla presentazione orale della querela stessa, ammessa dall'art. 337, primo comma, c.p.p., e l'atto di ratifica equivale ad una conferma della narrazione dei fatti contenuta nell'atto scritto, sicché la sottoscrizione del verbale di ratifica equivale alla sottoscrizione della querela orale prevista dal secondo comma dell'art. 337 stesso codice" (Cass. Sez. 7^, ord. 31646 del 24.9.2002, Capristo).
6. Di diversa natura si palesa il rilievo, sempre inserito nel primo motivo, in merito alla legale rappresentanza di una persona giuridica, ed in particolare di una s.p.a. in fase di concordato preventivo. Sul punto, il ricorrente replica alle motivazioni offerte dalla corte d'appello, sostenendo l'omessa valutazione del fatto che al querelante, dichiaratosi liquidatore della società per azioni, in stato di concordato preventivo, per il combinato disposto degli artt. 2310 e 2450 c.c., non sarebbe possibile attribuire la rappresentanza della società se non dopo l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese, unico atto di valenza pubblica opponibile ai terzi. La corte d'appello avrebbe, dunque, errato nell'omettere quel doveroso controllo presso il registro delle imprese. A tale prima obiezione la corte territoriale fornisce, in verità, adeguata e congrua risposta. Si legge nella sentenza di secondo grado, a pagina 3, che "sotto tale profilo le eccezioni dell'appellante non appaiono fondate, dal momento che la forma di pubblicità rappresentata dalla iscrizione nel registro delle imprese ha carattere dichiarativo e non costitutivo...., e che comunque l'appellante non ha provato che alla data di presentazione della querela la nomina del liquidatore non fosse stata formalmente registrata".
7. Sempre con riferimento alla verifica dei poteri di rappresentanza, sembra che il ricorrente adombri anche altre questioni, che conviene comunque esaminare, anche se non paiono facilmente decifrabili. La prima sembrerebbe riferirsi ad una presunta diversità fra il liquidatore di una s.p.a. in concordato preventivo e l'amministratore della stessa. A pagg. 2 e 3 del ricorso si legge, infatti, che "l'assunzione della titolarità della rappresentanza della società da parte del liquidatore" avviene "solo dopo la iscrizione della nomina nel registro delle imprese"; ... "se cioè può ritenersi che l'indicazione generica delle fonti dei poteri di rappresentanza possa essere satisfattoria del disposto dell'art. 337 c.p.p. per il legale rappresentante di una società che sia attiva e funzionante, certo tale obbligo non può ritenersi assolto allorquando la società sia in stato di concordato preventivo ed esista non più un legale rappresentante ex lege la cui titolarità è promanante dagli atti interni di una ditta, ma un liquidatore che viene in essere e viene riconosciuto dai terzi solo dopo che la sua nomina sia stata formalizzata con un atto di valenza pubblica quale è quello della iscrizione della nomina stessa nel registro delle imprese". Le prospettazioni di parte potrebbero ingenerare un equivoco: che, cioè, il liquidatore della s.p.a. che presentò la querela, sia stato nominato tale nel corso della procedura di concordato preventivo dal giudice delegato. L'equivoco deve essere chiarito. Nella procedura di concordato preventivo l'organo delegato all'amministrazione dei beni è il debitore ammesso alla procedura, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato. Nel caso che sia ammessa alla procedura una s.p.a., il debitore si identifica nell'amministratore o nel liquidatore nominati dall'assemblea dei soci. Solo a conclusione della procedura, ove il concordato consista nella cessione dei beni, il giudice provvede con sentenza all'omologazione del concordato ed alla nomina di un liquidatore (art. 182 l. fall.), con conseguente estromissione della società e dei suoi organi (amministratori o liquidatori) dalla cessione e vendita dei beni stessi. Orbene, nessun atto del procedimento, neppure il ricorso dell'imputato, accredita l'ipotesi che la procedura concordataria fosse giunta alla fase dell'omologazione del concordato con cessione dei beni. Non vi è traccia nel fascicolo procedimentale della sentenza di omologazione, nè di atti idonei a suffragare l'ipotesi che la procedura concordataria fosse giunta alla sua conclusione. Anzi, in assenza di documentazione ed in presenza di ammissioni in tal senso operate dallo stesso ricorrente, occorre ritenere che essa versasse ancora nella fase iniziale, e che, dunque, il liquidatore che ha sottoscritto la ratifica della querela non può non identificarsi nel liquidatore nominato dall'assemblea dei soci, ai fini dello scioglimento della società stessa, ai sensi degli artt. 2448 e ss. c.c.. 8. Sgombrato così il campo da possibili equivoci, occorre esaminare un ulteriore aspetto. A pag. 6 dello stesso ricorso si legge che "la necessità di effettuare almeno un controllo sull'esistenza della fonte dei poteri... emerge anche dalla particolare situazione giuridica nella quale si trova il rappresentante legale dell'impresa nel periodo intercorrente fra il deposito della domanda ed il decreto di ammissione, periodo nel quale egli conserva l'esercizio dell'impresa e può esperire azioni a difesa dei beni. Anche sotto questo aspetto si imponeva un attento controllo della titolarità del soggetto che ha presentato la querela". Sul punto, sembra che la difesa incorra in una erronea prospettazione. Essa accrediterebbe l'ipotesi che la querela possa essere stata presentata nel lasso di tempo intercorrente fra la domanda di ammissione ed il decreto di ammissione al concordato preventivo, ossia in una fase iniziale della procedura, corrispondente ad un periodo in cui l'amministratore conserverebbe ancora i suoi poteri di rappresentanza;
da tale congettura la difesa trarrebbe la conseguenza che i giudici avessero il dovere di controllare la fonte di legittimazione.
9. La tesi è del tutto destituita di fondamento. Una volta precisato che il liquidatore che presentò la querela s'identifica nel liquidatore nominato dall'assemblea dei soci al fine di conseguire lo scioglimento della società, deve essere qui segnalato che l'ammissione o meno alla procedura di concordato non assume alcuna influenza sui poteri dell'amministratore o del liquidatore. Difatti, durante tutta la procedura di concordato, non soltanto nel lasso temporale che intercorre fra la domanda di ammissione ed il decreto giudiziale, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, con un unico limite rappresentato dalla vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Trattandosi, nel caso in esame, di una società per azioni, il debitore è individuabile, secondo quanto si è già precisato, nel legale rappresentante, che è di regola l'amministratore, a meno che, come nel caso in esame, i soci non abbiano deliberato lo scioglimento della società e nominato, a termini degli artt. 2448 e ss. c.c., il liquidatore, che assume i poteri di rappresentanza in luogo dell'amministratore.
10. Orbene, la fonte dei poteri dell'amministratore e del liquidatore di una s.p.a. è identica: entrambi, per legge, sono nominati dall'assemblea (eccezion fatta per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo). Entrambi hanno il dovere di chiedere entro un termine di quindici giorni l'iscrizione dei loro nomi nel registro delle imprese (artt. 2383, 2450, 2450 bis c.c.). Ma, soprattutto, entrambi mutuano dalla legge la fonte dei loro rispettivi poteri. La diversità delle funzioni che sono chiamati a svolgere non modifica certo il regime normativo a cui essi sono assoggettati. Dal rilievo che anche il liquidatore della s.p.a. mutua la legittimazione dei poteri dalla norma, consegue che anche al liquidatore, ad avviso di questa corte, deve essere estesa la regola secondo cui l'onere di cui all'art. 337 c.p.p. è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza (cfr. Cass. n. 1460, 16.1.97, P.M. in proc. Boccaletti, RV. 206841). Si tratta di una presunzione valida fino a contraria dimostrazione (così Cass. 12.12.1996, Cama, RV. 206900), di guisa che non spetta al giudice, ma alla parte interessata, ricercare la prova della legittimazione e quindi della avvenuta iscrizione.
11. Per il resto, non può che essere condivisa nelle sue articolazioni logiche, congrue ed immuni da vizi logici, la motivazione offerta dalla corte d'appello, incentrata essenzialmente su cinque argomentazioni, tutte tratte da consolidati orientamenti giurisprudenziali: a) l'onere della specificazione della fonte dei poteri è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, quando essa competa ex lege;
b) non è richiesta la prova della veridicità delle dichiarazioni, che deve presumersi fino a prova contraria;
c) in ogni caso tale formalità non è prescritta a pena di nullità e non costituisce condizione di validità della querela;
d) l'iscrizione nel registro delle imprese ha carattere dichiarativo e non costitutivo;
e) l'appellante non ha provato che alla data della presentazione della querela la nomina del liquidatore non fosse stata formalmente registrata.
12. Quanto, poi, al secondo motivo di gravame, la manifesta illogicità che la parte lamenta, riguarderebbe la possibilità di dubitare della conoscenza, recepita dal IE, dell'avvenuta contabilizzazione e presa in carico della merce.
13. Il motivo introduce, con tutta evidenza, una questione sviluppata esclusivamente in fatto, la cui valutazione, come è noto, è preclusa alla corte di legittimità, quando la motivazione offerta dal giudice del merito sia indenne da evidenti vizi logici. Basti qui riflettere sul fatto che la corte territoriale argomenta sulla convinzione dell'imputato di far valere un proprio credito, citando finanche una lettera raccomandata in cui l'imputato preannunciava la sua volontà di recuperare le attrezzature.
14. Va, peraltro, ribadito in questa sede che il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., legittima il ricorso per Cassazione, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che vuoi dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede, che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro "iter", in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Cass. Sez. Un. n. 930 del 13.12.1995, Clarke, RV. 203428; Cass., Sez. Un. n. 6402 del 30.4.1997, Dessimone ed altri, RV. 207944).
15. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto. Consegue al rigetto il pagamento delle spese processuali, come previsto per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004