Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2003, n. 4897
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Sentenza 24 ottobre 2003

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Legittimato a proporre querela per conto di una società per azioni, della quale sia stato deliberato lo scioglimento dall'assemblea dei soci, è il liquidatore, i cui poteri, in quanto direttamente discendenti dalla legge, sono riconosciuti per il fatto stesso dell'indicazione della qualifica nell'atto e sui quali non incide la frattanto intervenuta ammissione della società medesima alla procedura di concordato preventivo.

La presentazione alla polizia giudiziaria dell'atto di querela privo di sottoscrizione deve ritenersi equivalente alla presentazione orale della querela stessa, ammessa dall'art. 337, comma primo, cod. proc. pen., e la sua ratifica equivale a una conferma della narrazione dei fatti contenuta nell'atto scritto, sicché la sottoscrizione del verbale di ratifica è equipollente alla sottoscrizione della querela orale prevista dal comma secondo dello stesso articolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2003, n. 4897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4897
    Data del deposito : 24 ottobre 2003

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