Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2003, n. 37016
CASS
Sentenza 14 maggio 2003

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Non è esclusa la punibilità del delitto di autocalunnia nel caso in cui, anche prima del giudizio, intervenga la spontanea "ritrattazione" dell'incolpazione, trattandosi di un "post factum" rispetto ad un reato che si è già perfezionato con la presentazione della denuncia alla polizia giudiziaria.

Nel delitto di autocalunnia la "ritrattazione" dell'incolpazione è idonea ad elidere l'offensività dell'azione solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l'amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata od ostacolata; in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 cod.pen.

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  • 1Art. 369 - Autocalunnia
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono alla instaurazione del procedimento penale, ciò in quanto il delitto di autocalunnia è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento personale, che può applicarsi solo quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente previsto da altra norma (Sez. 6, 44737/2003) Nel delitto di autocalunnia la “ritrattazione” dell'incolpazione è idonea ad elidere l'offensività dell'azione solo se interviene senza soluzione di …

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  • 2Autocalunnia: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 ottobre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2003, n. 37016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37016
Data del deposito : 14 maggio 2003

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