Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 2
Non è esclusa la punibilità del delitto di autocalunnia nel caso in cui, anche prima del giudizio, intervenga la spontanea "ritrattazione" dell'incolpazione, trattandosi di un "post factum" rispetto ad un reato che si è già perfezionato con la presentazione della denuncia alla polizia giudiziaria.
Nel delitto di autocalunnia la "ritrattazione" dell'incolpazione è idonea ad elidere l'offensività dell'azione solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l'amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata od ostacolata; in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 cod.pen.
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- 1. Art. 369 - Autocalunniahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono alla instaurazione del procedimento penale, ciò in quanto il delitto di autocalunnia è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento personale, che può applicarsi solo quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente previsto da altra norma (Sez. 6, 44737/2003) Nel delitto di autocalunnia la “ritrattazione” dell'incolpazione è idonea ad elidere l'offensività dell'azione solo se interviene senza soluzione di …
Leggi di più… - 2. Autocalunnia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2003, n. 37016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37016 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Raffaele LEONASI Consigliere
Dott. Giangiulio AAMBROSINI Consigliere
Dott. Nicola MILO Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA OL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 3/4/02 della Corte d'Appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Brancato (in sostituzione avv. Martire), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e Diritto
La Corte d'Appello di Trento, con sentenza 3/4/02, confermava - per quanto qui interessa - il giudizio di colpevolezza espresso, in data 28/2/01, dal Tribunale di Trento - Sezione di Borgo Valsugana - a carico di OL RA in ordine al reato di cui agli art. 369 e 370 c.p., per avere, mediante dichiarazione resa ai CC. il 22/8/1997,
incolpato se stesso della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, affermando, contro il vero, di essere stato alla guida dell'autovettura Fiat Tipo coinvolta in un incidente stradale, la quale, in realtà, era condotta da proprietario ET DE. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando l'erronea valutazione della prova e la manifesta illogicità della motivazione:
egli, dopo essersi assunta la responsabilità della guida dell'autovettura, resosi conto che i CC. lo avrebbero denunciato per la contravvenzione di cui all'art. 186 Cod. Str., avendone constatato lo stato di ebbrezza, aveva immediatamente ritrattato e precisato, secondo verità che l'auto era guidata dal ET;
la tempestività della ritrattazione non aveva compromesso il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, con l'effetto che doveva essere esclusa la configurabilità del delitto ascrittogli. Il ricorso non ha pregio.
In fatto, non è contestato che il RA, nell'immediatezza dell'intervento dei CC., alle ore 4 del 22/8/1997, sul luogo dell'incidente, si assunse la responsabilità di essere stato egli alla guida dell'autovettura incidentata, tanto che i militari, avendo constatato il suo stato di ebbrezza, gli ritirarono la patente. Soltanto nella tarda mattinata dello stesso giorno, tra le ore 9,15-9,40, in coincidenza della formalizzazione degli atti relativi alle indagini fino a quel momento condotte in una certa direzione, il RA ritrattò le sue precedenti dichiarazioni e rivelò la verità, precisando che l'auto era guidata dal suo amico ET. Ciò posto, osserva la Corte che la ritrattazione, pur a volere superare i dubbi espressi dal giudice a quo circa la sua effettività, non costituisce un'esimente del delitto di calunnia (v. art. 376 c.p.). La ritrattazione della falsa incolpazione, infatti, anche se spontanea ed anteriore al giudizio, non esclude la punibilità del reato, che si perfeziona con la presentazione della denunzia alla polizia giudiziaria, essendo tale ritrattazione un post factum che non esclude il reato già compiutamente realizzato. La ritrattazione idonea a elidere l'offensività dell'azione è solo quella che interviene senza soluzione di continuità con la falsa denuncia: deve cioè verificarsi nel medesimo contesto ed essere tale da privare l'azione del suo effetto, prima che questo abbia avuto la possibilità di esplicarsi. Soltanto in tale caso viene meno il carattere lesivo della condotta autocalunniatrice e si determina un reato impossibile per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 c.p.. Nella fattispecie in esame, invece, proprio a causa delle dichiarazioni autoaccusatorie del RA, sicuramente utilizzabili perché mediante le stesse si realizzò il fatto tipico della figura criminosa per la quale si procede, le indagini vennero avviate ed orientate in una certa direzione, con evidente compromissione del bene protetto dall'art. 369 c.p. e con pericolo per l'amministrazione della giustizia di essere fuorviata e comunque ostacolata.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.