Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O A I 9 5 I 1 Z . / R A 4 N / R A - 6 T T 2 S B I U . . R G . B L E I P L . R R A D . T L A B E D A D T I A E S I 1 T N 3 g. 9539/99; ud. 24/9/02; oggetto: invim, valore iniziale;
R E N 1 S E E . I S T N A E A M REPUBBLICA ITALIANA LA C04-958/0 3 IN NOME EL POPOLO ITALANO SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA 40411045 composta dai magistrati presidente Enrico Papa consigliere Giulio Graziadei reÌ. Stefano Monaci 44 Francesco Ruggiero Antonino Di Blasi in ha pronunciato la seguento SENTENZA sul ricorso proposto dalla S.n.c. MA di TI & C., in persona dell'amministratore Emilio TI, elettivamente domiciliata in Roma, lungolevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Filippo Biamonti, cho, con l'avv. Giuseppe Carretto, la difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
3308 intimala per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 58/2 del 2-16 marzo 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Biamonti, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che la S.n.c. MA di TI & C., quale proprietaria di immobili (non strumentali) alla data del 31 ottobre 1991, il 20 dicembre 1991 ha presentato denuncia, per l'applicazione dell'invim straordinaria di cui al d.l. 13 settembre 1991 n. 299 (convertito, con modificazioni, in legge 18 novembre 1991 n. 363), indicando il valore finale in lire 152.500.000, secondo i criteri automatici di stima, ed il valore iniziale in lire 40.000.000, corrispondente al valore finale dichiarato per l'invim straordinaria di cui al d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983 n. 131), con riferimento al periodo di possesso fino al 1° gennaio 1983; -che l'Ufficio del registro d'Imperia, con avviso di accertamento, ha rettificato detto valore iniziale, individuandolo in M N quello enunciato nel titolo d'acquisto del 26 giugno 1969 (lire 5.881.600); -che la Commissione tributaria di primo grado d'Imperia ha annullato l'avviso, in accoglimento dell'impugnazione della contribuente, ritenendo che la stessa avesse fatto corretto riferimento, per il valore iniziale ai fini dell'imposta di cui al d.l. n. 299 del 1991. al valore indicato come finale nella dichiarazione presentata il 19 dicembre 1991 ai fini dell'invim di cui al d.l. n. 55 del 1983; -che l'Ufficio ha proposto appello, assumendo che la posteriorità di detta dichiarazione del 19 dicembre 1991, rispetto alla data rilevante (31 ottobre 1991) per l'invim straordinaria in discussione, legittimava l'applicazione di questa per l'intero periodo decorrente dal momento dell'acquisizione dei beni;
-che la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 58/2 depositata il 16 marzo 1998, ha “confermato Faccertamento per tutte le argomentazioni contenute nell'appello dell'Ufficio"; -che la Società, con ricorso notificato il 3 maggio 1999 al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto la cassazione della pronuncia della Commissione regionale, formulando tre censure;
-che l'Amministrazione non ha presentato controdeduzioni;
M -che la ricorrente ha depositato memoria;
3 -che il primo motivo del ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, per radicalc difctto e comunque inadeguatezza della motivazione, dato che la stessa si esaurisce in un acritico recepimento delle tesi dell'appellante; -che la censura va respinta, in quanto il quesito portato all'esame della Commissione regionale era esclusivamente in diritto (computabilità o meno come valore iniziale del valore finale rilevante per precedente tassazione quando la denuncia relativa a quest'ultima sia posteriore al 31 ottobre 1991), e che di conseguenza la mancanza di sostegno argomentativo alla definizione del quesito stesso nel senso voluto dall'Ufficio non produce effetti invalidanti, essendo emendabile nella presente sede ai sensi dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ.; -che il secondo motivo del ricorso addebita alla Commissione regionale il mancato esame della deduzione preliminare di nullità dell'avviso di accertamento per vizio formale consistente nel difetto del requisito motivazionale, precisando che tale nullità era stata fatta valere con l'atte introduttivo del giudizio e che il relativo assunto era da intendersi riproposto in fase di gravame per effetto del richiamo di tale atto;
-che il motivo è infondato, in quanto lo scrutinio in appello delle eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado postula, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, una "specifica" riproposizione di esse, vale a dire un'espressa riformulazione, sia pure per relationem, non ravvisabile nelM 4 generico richiamo del complessivo contenuto di atti della precedente fase processuale;
-che, con il terzo motivo del ricorso, si torna a sostenere che la dichiarazione inerente all'invim straordinaria dovuta in base al d.l. n. 55 del 1983, anche se presentata dopo il 31 ottobre 1991, cioè dopo la data di riferimento rilevante per l'invim dovuta in base al d.l. n. 299 del 1991, ma pur sempre prima del termine accordato per la dichiarazione relativa a quest'ultima (20 dicembre 1991), implicava la computabilità, per il secondo prelievo, soltanto dell'incremento di valore successivo a quello coperto dalla precedente imposizione (fino al 1° gennaio 1983); -che art primo comma del d.l. n. 299 del 1991 assoggetta ad invin straordinaria, per gli immobili posseduti al 31 ottobre 1991, l'incremento di valore a tale giomo verificatosi "dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo": -che la seconda delle indicate alternative, testualmente riguardando il caso di "tassazione" anteriore, si verifica per effetto della debenza dell'imposta per un pregresso periodo. indipendentemente dal tempo della liquidazione e riscossione del relativo importo, c, pertanto, non è esclusa dal fatto che l'invi contemplata da normativa precedente sia dovuta in base ad una dichiarazione tardivamente presentata, ove la dichiarazione stessa sia comunque idonea, come nella specie non si è contestato e non 5 si contesta, a determinare l'insorgenza della corrispondente obbligazione (con le eventuali soprattassc c sanzioni stabilite per il ritardo); -che la diversa soluzione, propugnata dall'Ufficio C condivisa dalla Commissione regionale, oltre a non trovare conforto nel dato letterale, porterebbe all'anomalo risultato di assoggettare a doppia imposizione l'incremento di valore verificatosi dalla data dell'acquisto fino al 1° gennaio 1983, e dunque esporrebbe la norma a dubbi di legittimità costituzionale;
-che il terzo motivo, pertanto, va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e la prosecuzione della causa in fase di rinvio per un riesame che si attenga al principio dinanzi enunciato;
-che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Commissione regionale, è opportuno affidare anche la pronuncia sulle spese del procedimento di legittimità;
p.q.m.
-accoglic il terzo motivo del ricorso, rigettando gli altri. motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa,anche perle spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria. Roma, 24 settembre 2002. Il presidente Jeja Il consigliere rel. est. IL CANCELLIERE C1 Gina Casol Depositata in Cancelieria \oggi, li 1QPR 2003 * CANCELLIERE C† 6