CASS
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6109 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN EG - Presidente - Sent. n. sez. 194/2026 LU PE CC - 22/01/2026 AR LO RT R.G.N. 37940/2025 NI AR DA CA - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento nei confronti di: BA OM NO, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. LE Pansera - di fiducia avverso l’ordinanza del 10/10/2025 del Tribunale di Genova in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore dell’indagato, Avv. LE Pansera, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Genova ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona del 17 settembre 2025, ritenendo insussistente il requisito Penale Sent. Sez. 2 Num. 6109 Anno 2026 Presidente: EG AN Relatore: CA DA Data Udienza: 22/01/2026 2 dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di OM NO BA per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 629 cod. pen. commesso in concorso con Emiliano HA, ai danni di LA UC e di TI DU ST IN, in Spotorno il 25 maggio 2025. Agli indagati era provvisoriamente contestato di avere, in concorso tra loro, minacciato di fare del male a LA UC ed a IA DU ST IN, rispettivamente titolare e collaboratore della società denominata “La Phisique Security s.r.l.”, che si occupava di fornire personale addetto ai servizi di controllo presso locali pubblici di eventi e spettacoli, e di avere intimidito con minacce di morte e con l'aggressione fisica MA BI, soggetto di fatto incaricato della selezione dell'agenzia che avrebbe garantito la sicurezza della discoteca “Bajda” di Noli;
in tal modo, avrebbero ottenuto l'affidamento del servizio di sicurezza presso il suddetto locale per il periodo estivo del 2025, escludendo, con conseguente danno economico, la società “La Phisique Security s.r.l.” di LA UC, il quale, nel mese di maggio 2025, aveva già preso accordi con i gestori della discoteca “Bajda” per svolgere il servizio di sicurezza nel periodo suindicato e disponeva, a differenza degli indagati, della necessaria autorizzazione prefettizia. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, anche sotto il profilo del travisamento della prova, nonché un vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 629 cod. pen., articolando le seguenti doglianze: 2.1. Rispetto alle considerazioni di carattere logico-indiziario effettuate dal Giudice per le indagini preliminari (che il ricorrente sintetizza alla pagine 2 e 3 del ricorso), il Tribunale si era limitato ad evidenziare che il 25 maggio 2025 BA e HA non erano arrivati insieme presso il “Bahia Blanca”, nonostante questa affermazione non fosse stata effettuata dal Giudice per le indagini preliminari, avendo le persone informate dei fatti riferito che l'arrivo di HA aveva preceduto di poco quello di BI, seguito a stretto giro dall'avvento di BA. 2.2. A proposito dell’altro fondamento logico della tesi del previo concerto tra i due indagati, ovvero che nessuno dei due avesse un valido motivo per recarsi quel giorno al “Bahia Blanca”, il ricorrente rileva che HA, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero, aveva affermato che si era recato presso quel locale per parlare con AO UI, perché contattato da quest'ultimo che era desideroso di affidare a lui il servizio di sicurezza, nonché di essere arrivato prima dell'arrivo di BI e di essere rimasto a parlare per un'ora con UI di quell'argomento. A tal proposito, il ricorrente evidenzia che la versione 3 dell’indagato era stata smentita dal UI, sentito dalla polizia giudiziaria in data 29 settembre 2025, il quale aveva negato di aver parlato un'ora con HA del possibile affidamento del servizio di sicurezza, con la conseguenza che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che AO UI, con le proprie dichiarazioni, avesse riscontrato le affermazioni dell'indagato. 2.3. Un altro argomento fatto proprio dal Giudice per le indagini preliminari era quello secondo il quale BA, aggredendo solo BI e non anche HA, che era stato collaboratore di UC, aveva dimostrato di essere perfettamente consapevole della «scissione» promossa dal coindagato, circostanza che dimostrava la condivisione di interessi tra i due ed accreditava ulteriormente l'ipotesi che BA volesse favorire HA, con il proprio agire intimidatorio. Il ricorrente evidenzia la illogicità della motivazione del Tribunale sul punto, avendo affermato che l'argomento del Giudice per le indagini criminali non dimostrava che tra HA e BI vi fosse un rapporto estorsore -vittima, avendo il giudice unicamente sottolineato che BA era a conoscenza dell'intento di HA di «mettersi in proprio» rispetto al UC. 2.4. Con un'ulteriore profilo di doglianza, il ricorrente lamenta che la motivazione del Tribunale risulterebbe mancante e viziata da travisamento per omissione nella parte in cui non analizza il dato costituito dal traffico telefonico intercorrente tra gli indagati;
in particolare, il Tribunale ometteva di considerare il contatto telefonico registrato il 25 maggio 2025 alle 15:29:36 che dimostrava che HA aveva contattato BA un'ora e mezza prima dell'aggressione a BI, elemento in base al quale poteva avvalorarsi la tesi del previo concerto tra i due. 2.5. La motivazione del Tribunale sarebbe mancante e viziata da travisamento per omissione anche rispetto ad un altro elemento indiziario, ovvero una frase detta da HA a BI, poco dopo l'aggressione di BA, ovvero che «sarebbe stato meglio essere stati tutti insieme non trovarci contro». Il Tribunale avrebbe omesso di commentare e di fornire una spiegazione logica a questo rilevante elemento indiziario che, secondo il ricorrente, rappresenterebbe una minaccia implicita, specie in quanto proferita dopo la brutale aggressione patita da BI. 2.6. Contraddittorie e manifestamente illogiche sarebbero anche ulteriori considerazioni del Tribunale. In particolare, sarebbe viziata da illogicità la considerazione con la quale il Tribunale, per negare l'esistenza dei gravi indizi, sottolinea che l'intimidazione si era svolta in un'unica giornata, omettendo di considerare che la minaccia aveva conseguito il proprio scopo, poiché, a distanza di un giorno, BI aveva affidato il servizio di sicurezza a HA. 4 Apertamente contraddittoria sarebbe poi, secondo il ricorrente, l’affermazione che HA e BA non avessero interessi in comune, seguìta dalla constatazione che il secondo aveva individuato il primo come preferito per l'affidamento del servizio di sicurezza, che costituiva l'obiettivo condiviso dagli indagati, raggiunto grazie alle condotte intimidatorie. 2.7. La motivazione inerente alla mancanza di un comune interesse tra HA e BA risulterebbe, oltre che illogica e contraddittoria, anche viziata da un travisamento per omissione, avendo il Tribunale trascurato le dichiarazioni di AN RI, il quale, dopo aver precisato che HA si era recato al “Bahia Blanca” il 25 maggio 2025 perché voleva convincere BI a far lavorare la sua nuova agenzia, la “Lupo Security”, per il “Bajda”, aveva poi aggiunto che IA mi ha confermato che AX cercava BI per la questione del “Bajda” perché AX non voleva perdere quell'incarico lavorativo», circostanza che dimostrava che BA era mosso dall'intento di conservare una posizione all'interno del locale, circostanza di cui HA era consapevole. 2.8. Il ricorrente evidenzia poi l'intercettazione della conversazione del 6 luglio 2025, nella quale HA commenta con il proprio collaboratore Verdirame l'allontanamento di BA, la quale viene valorizzata dal Tribunale per accreditare la avvenuta dissociazione tra HA e BA e per dimostrare che i due indagati non condividevano il medesimo interesse, ovvero che l'affidamento del servizio di sicurezza fosse conseguito dal primo. Tale interpretazione della conversazione sopra richiamata sarebbe manifestamente illogica perché non considererebbe che, seppure dissociazione tra i due indagati vi fosse stata, questa era stata successiva ai fatti del 25 maggio 2025, mentre il momento rilevante da considerare era quello antecedente all'aggressione al BI poiché, in origine, sussisteva in BA il chiaro intento di condividere la gestione della sicurezza del locale “Bajda” con HA. 2.9. Manifestamente illogico sarebbe poi il passaggio della motivazione del Tribunale teso a sminuire il comportamento di BA, dequalificandolo da atto estorsivo a mero «sfogo di ira», in quanto le considerazioni dei giudici non si confronterebbero con i dati probatori illustrati, dai quali emergerebbe la circostanza che BA agiva per un fine di profitto e che non era mosso dall'intento di tutelare un malinteso «senso dell'onore». 2.10. Il ricorrente censura poi come illogico un altro passaggio della motivazione dell'ordinanza del Tribunale nel quale, per sottolineare l'assenza di comunanza di interessi tra BA e HA, si sottolinea la circostanza della successiva «sparizione della scena» dell'BA. Il ricorrente sottolinea, in primo luogo, che tale «sparizione» non vi sarebbe stata in quanto, durante la serata di inaugurazione del locale Baida, avvenuta il successivo 6 luglio, BA era presente 5 presso la discoteca;
inoltre, sottolinea il ricorrente, la pretesa «sparizione dalla scena» dell'BA, se avvenuta, era determinata dalla ostilità nei confronti di quest'ultimo manifestata da IA e US, gestori della discoteca “Bajda”, e non dal HA. 2.11. Il ricorrente valorizza poi un'altra conversazione, la quale sarebbe stata interpretata in maniera del tutto illogica ed in contrasto col tenore letterario della stessa dal Tribunale, ovvero quella del 12 luglio 2025, la quale, oltre che dimostrare la cautela di HA, il quale evitava accuratamente di parlare al telefono con BA, tanto da dover utilizzare come intermediario un terzo soggetto, evidenziava la preoccupazione dell'indagato, il quale evidentemente temeva che BA fosse intercettato e che ciò potesse fornire agli inquirenti la prova del suo diretto coinvolgimento nelle vicende delittuose. 2.12. Il Tribunale, inoltre, lamenta il ricorrente, non riserverebbe alcun commento ad altri passaggi fondamentali della sopracitata conversazione, che dimostrerebbero ulteriormente che HA temeva specificamente le intercettazioni, e non lo strepito causato dalla plateale aggressione di BA, e che il timore era riservato alla propria persona e non alla generalità degli operatori di vigilanza. 2.13. Contesta, inoltre, il ricorrente che il Tribunale, dopo avere dedicato gran parte del proprio sforzo motivazionale ad escludere il contributo concorsuale di HA, dedica alcuni cenni all'esclusione di un evento estorsivo, anche ritenendolo opera del solo BA. In tal modo, il Tribunale avrebbe omesso di analizzare compiutamente le dichiarazioni di BI, analisi che invece aveva costituito una parte fondamentale dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. 2.14. Con riguardo alla posizione di BA, il Tribunale avrebbe travisato il dato probatorio nel commentare le dichiarazioni di MA BI dell’8 ottobre 2025, erroneamente interpretandole come una conferma da parte della persona offesa dell'irrilevanza, ai fini delle decisioni sull'affidamento dei servizi di sicurezza, dell'intimidazione perpetrata nei suoi confronti il 25 maggio 2025. 2.15. Il Tribunale, inoltre, pur avendo riportato le dichiarazioni del 7 ottobre 2025 di LE GO, soggetto molto vicino ad BA, aveva omesso di indicare un passaggio essenziale delle stesse, dal quale poteva evincersi l'immagine intimidatoria di entrambi gli indagati e la personalità violenta di BA. 2.16. Erroneamente, inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto che il contenuto della conversazione tra BA e la compagna FI del 12 luglio 2025 non riguardasse i fatti per i quali si procede, mentre invece entrambi gli interlocutori parlavano dell'aggressione in danno di BI. 6 2.17. Il Tribunale, infine, in maniera illogica, avrebbe stabilito un rapporto di conseguenzialità tra la pretesa mancata prova del concorso di HA e l'insussistenza dell'estorsione, presupponendo che questa non potesse essere stata perpetrata dal solo BA. Con specifico riferimento all’BA, tale conclusione sarebbe fondata su un travisamento del dato probatorio e su una violazione di legge con riferimento all'art. 629 cod. pen., in presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati. 2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto, pur investendo formalmente la motivazione e, quanto all’ultimo motivo, pur denunciando un vizio di violazione di legge con riferimento alla configurabilità del delitto di estorsione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2.1. A fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, è opportuno richiamare i principi in tema di limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato della Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01). Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di 7 motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale in funzione di giudice del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). 2.2. Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Il Tribunale ha spiegato che l'ipotesi del concorso di HA e di BA nell’ipotizzata condotta estorsiva si fonderebbe su una mera ipotesi, ovvero che tutta l'azione fosse stata previamente concordata tra i due indagati e che il primo aveva «mandato avanti» il secondo a minacciare ed a percuotere le persone offese, per poi avvantaggiarsi entrambi dell’affidamento del servizio di sicurezza presso il locale notturno “Bajda”. Al contrario, con motivazione logica e sulla base della rivisitazione analitica di tutto il compendio indiziario, il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali gli atti di indagine fino ad ora esperiti avvalorerebbero l’ipotesi che gli indagati BA e HA abbiano agito per perseguire obiettivi disgiunti e con motivazioni diverse. Quanto alle motivazioni di BA, il Tribunale ha spiegato che egli aveva appreso che BI aveva intermediato con i gestori del locale “Bajda”, US e IA, per l'affidamento della gestione della sicurezza del locale all'agenzia di 8 UC nella stagione estiva del 2025 (quello stesso servizio di sicurezza che BA, nel 2024, aveva fatto ricoprire all'agenzia Viper e che, già da aprile 2025, aveva concordato con il suo capo LE GO che fosse affidato per l'estate 2025 proprio a HA) e, essendosi sentito delegittimato e messo in cattiva luce nei confronti di HA, si era adirato ed aveva, dapprima, aggredito BI e, subito dopo, minacciato ST per telefono. Le condotte minacciose e violente di BA, concretizzatesi nell'aggressione di BI e nella telefonata minatoria nei confronti di ST, e indirettamente di UC, si esaurivano nell'arco temporale di una mezza giornata, non avendo BA più cercato né BI né ST, né tantomeno UC. Successivamente era stato, invece, HA a muoversi autonomamente per portare a sé gli operatori della sicurezza dei locali, tra cui effettivamente coloro che, fino a quel momento, collaboravano con l'agenzia “La Phisique s.r.l.” di UC. Ne conseguiva che era allora possibile la lettura alternativa, prospettata dagli indagati, secondo cui HA ed BA non rappresenterebbero un polo di interessi comune e che le rispettive condotte sarebbero del tutto autonome e disgiunte le une dalle altre, anche per quanto riguarda l'elemento psicologico. Per tutti questi motivi, il Tribunale riteneva che non fosse integrato il requisito della gravità indiziaria in ordine attribuibilità ad BA ed a HA della condotta di concorso nell’ipotizzata estorsione in quanto difetterebbe la dimostrazione, sia pure a livello indiziario, che la mancata attribuzione all'agenzia “Le Phisique s.r.l.” del servizio di vigilanza presso il locale notturno “Bajda” fosse conseguita ad una condotta concorsuale penalmente illecita degli indagati, con ingiusto profitto degli stessi in danno del denunciante UC. Con motivazione assolutamente logica e conforme ai principi di diritto che regolano la materia il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che mancando i gravi indizi in ordine agli elementi costitutivi del reato di estorsione potrebbe ravvisarsi, a carico del solo BA, il reato di minacce gravi ai danni di ST e di UC nonché il reato di percosse ai danni di BI. 2.3. Tanto premesso, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono sul punto dell'accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in 9 sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal giudice di merito. 3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA CA AN EG
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore dell’indagato, Avv. LE Pansera, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Genova ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona del 17 settembre 2025, ritenendo insussistente il requisito Penale Sent. Sez. 2 Num. 6109 Anno 2026 Presidente: EG AN Relatore: CA DA Data Udienza: 22/01/2026 2 dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di OM NO BA per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 629 cod. pen. commesso in concorso con Emiliano HA, ai danni di LA UC e di TI DU ST IN, in Spotorno il 25 maggio 2025. Agli indagati era provvisoriamente contestato di avere, in concorso tra loro, minacciato di fare del male a LA UC ed a IA DU ST IN, rispettivamente titolare e collaboratore della società denominata “La Phisique Security s.r.l.”, che si occupava di fornire personale addetto ai servizi di controllo presso locali pubblici di eventi e spettacoli, e di avere intimidito con minacce di morte e con l'aggressione fisica MA BI, soggetto di fatto incaricato della selezione dell'agenzia che avrebbe garantito la sicurezza della discoteca “Bajda” di Noli;
in tal modo, avrebbero ottenuto l'affidamento del servizio di sicurezza presso il suddetto locale per il periodo estivo del 2025, escludendo, con conseguente danno economico, la società “La Phisique Security s.r.l.” di LA UC, il quale, nel mese di maggio 2025, aveva già preso accordi con i gestori della discoteca “Bajda” per svolgere il servizio di sicurezza nel periodo suindicato e disponeva, a differenza degli indagati, della necessaria autorizzazione prefettizia. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, anche sotto il profilo del travisamento della prova, nonché un vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 629 cod. pen., articolando le seguenti doglianze: 2.1. Rispetto alle considerazioni di carattere logico-indiziario effettuate dal Giudice per le indagini preliminari (che il ricorrente sintetizza alla pagine 2 e 3 del ricorso), il Tribunale si era limitato ad evidenziare che il 25 maggio 2025 BA e HA non erano arrivati insieme presso il “Bahia Blanca”, nonostante questa affermazione non fosse stata effettuata dal Giudice per le indagini preliminari, avendo le persone informate dei fatti riferito che l'arrivo di HA aveva preceduto di poco quello di BI, seguito a stretto giro dall'avvento di BA. 2.2. A proposito dell’altro fondamento logico della tesi del previo concerto tra i due indagati, ovvero che nessuno dei due avesse un valido motivo per recarsi quel giorno al “Bahia Blanca”, il ricorrente rileva che HA, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero, aveva affermato che si era recato presso quel locale per parlare con AO UI, perché contattato da quest'ultimo che era desideroso di affidare a lui il servizio di sicurezza, nonché di essere arrivato prima dell'arrivo di BI e di essere rimasto a parlare per un'ora con UI di quell'argomento. A tal proposito, il ricorrente evidenzia che la versione 3 dell’indagato era stata smentita dal UI, sentito dalla polizia giudiziaria in data 29 settembre 2025, il quale aveva negato di aver parlato un'ora con HA del possibile affidamento del servizio di sicurezza, con la conseguenza che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che AO UI, con le proprie dichiarazioni, avesse riscontrato le affermazioni dell'indagato. 2.3. Un altro argomento fatto proprio dal Giudice per le indagini preliminari era quello secondo il quale BA, aggredendo solo BI e non anche HA, che era stato collaboratore di UC, aveva dimostrato di essere perfettamente consapevole della «scissione» promossa dal coindagato, circostanza che dimostrava la condivisione di interessi tra i due ed accreditava ulteriormente l'ipotesi che BA volesse favorire HA, con il proprio agire intimidatorio. Il ricorrente evidenzia la illogicità della motivazione del Tribunale sul punto, avendo affermato che l'argomento del Giudice per le indagini criminali non dimostrava che tra HA e BI vi fosse un rapporto estorsore -vittima, avendo il giudice unicamente sottolineato che BA era a conoscenza dell'intento di HA di «mettersi in proprio» rispetto al UC. 2.4. Con un'ulteriore profilo di doglianza, il ricorrente lamenta che la motivazione del Tribunale risulterebbe mancante e viziata da travisamento per omissione nella parte in cui non analizza il dato costituito dal traffico telefonico intercorrente tra gli indagati;
in particolare, il Tribunale ometteva di considerare il contatto telefonico registrato il 25 maggio 2025 alle 15:29:36 che dimostrava che HA aveva contattato BA un'ora e mezza prima dell'aggressione a BI, elemento in base al quale poteva avvalorarsi la tesi del previo concerto tra i due. 2.5. La motivazione del Tribunale sarebbe mancante e viziata da travisamento per omissione anche rispetto ad un altro elemento indiziario, ovvero una frase detta da HA a BI, poco dopo l'aggressione di BA, ovvero che «sarebbe stato meglio essere stati tutti insieme non trovarci contro». Il Tribunale avrebbe omesso di commentare e di fornire una spiegazione logica a questo rilevante elemento indiziario che, secondo il ricorrente, rappresenterebbe una minaccia implicita, specie in quanto proferita dopo la brutale aggressione patita da BI. 2.6. Contraddittorie e manifestamente illogiche sarebbero anche ulteriori considerazioni del Tribunale. In particolare, sarebbe viziata da illogicità la considerazione con la quale il Tribunale, per negare l'esistenza dei gravi indizi, sottolinea che l'intimidazione si era svolta in un'unica giornata, omettendo di considerare che la minaccia aveva conseguito il proprio scopo, poiché, a distanza di un giorno, BI aveva affidato il servizio di sicurezza a HA. 4 Apertamente contraddittoria sarebbe poi, secondo il ricorrente, l’affermazione che HA e BA non avessero interessi in comune, seguìta dalla constatazione che il secondo aveva individuato il primo come preferito per l'affidamento del servizio di sicurezza, che costituiva l'obiettivo condiviso dagli indagati, raggiunto grazie alle condotte intimidatorie. 2.7. La motivazione inerente alla mancanza di un comune interesse tra HA e BA risulterebbe, oltre che illogica e contraddittoria, anche viziata da un travisamento per omissione, avendo il Tribunale trascurato le dichiarazioni di AN RI, il quale, dopo aver precisato che HA si era recato al “Bahia Blanca” il 25 maggio 2025 perché voleva convincere BI a far lavorare la sua nuova agenzia, la “Lupo Security”, per il “Bajda”, aveva poi aggiunto che IA mi ha confermato che AX cercava BI per la questione del “Bajda” perché AX non voleva perdere quell'incarico lavorativo», circostanza che dimostrava che BA era mosso dall'intento di conservare una posizione all'interno del locale, circostanza di cui HA era consapevole. 2.8. Il ricorrente evidenzia poi l'intercettazione della conversazione del 6 luglio 2025, nella quale HA commenta con il proprio collaboratore Verdirame l'allontanamento di BA, la quale viene valorizzata dal Tribunale per accreditare la avvenuta dissociazione tra HA e BA e per dimostrare che i due indagati non condividevano il medesimo interesse, ovvero che l'affidamento del servizio di sicurezza fosse conseguito dal primo. Tale interpretazione della conversazione sopra richiamata sarebbe manifestamente illogica perché non considererebbe che, seppure dissociazione tra i due indagati vi fosse stata, questa era stata successiva ai fatti del 25 maggio 2025, mentre il momento rilevante da considerare era quello antecedente all'aggressione al BI poiché, in origine, sussisteva in BA il chiaro intento di condividere la gestione della sicurezza del locale “Bajda” con HA. 2.9. Manifestamente illogico sarebbe poi il passaggio della motivazione del Tribunale teso a sminuire il comportamento di BA, dequalificandolo da atto estorsivo a mero «sfogo di ira», in quanto le considerazioni dei giudici non si confronterebbero con i dati probatori illustrati, dai quali emergerebbe la circostanza che BA agiva per un fine di profitto e che non era mosso dall'intento di tutelare un malinteso «senso dell'onore». 2.10. Il ricorrente censura poi come illogico un altro passaggio della motivazione dell'ordinanza del Tribunale nel quale, per sottolineare l'assenza di comunanza di interessi tra BA e HA, si sottolinea la circostanza della successiva «sparizione della scena» dell'BA. Il ricorrente sottolinea, in primo luogo, che tale «sparizione» non vi sarebbe stata in quanto, durante la serata di inaugurazione del locale Baida, avvenuta il successivo 6 luglio, BA era presente 5 presso la discoteca;
inoltre, sottolinea il ricorrente, la pretesa «sparizione dalla scena» dell'BA, se avvenuta, era determinata dalla ostilità nei confronti di quest'ultimo manifestata da IA e US, gestori della discoteca “Bajda”, e non dal HA. 2.11. Il ricorrente valorizza poi un'altra conversazione, la quale sarebbe stata interpretata in maniera del tutto illogica ed in contrasto col tenore letterario della stessa dal Tribunale, ovvero quella del 12 luglio 2025, la quale, oltre che dimostrare la cautela di HA, il quale evitava accuratamente di parlare al telefono con BA, tanto da dover utilizzare come intermediario un terzo soggetto, evidenziava la preoccupazione dell'indagato, il quale evidentemente temeva che BA fosse intercettato e che ciò potesse fornire agli inquirenti la prova del suo diretto coinvolgimento nelle vicende delittuose. 2.12. Il Tribunale, inoltre, lamenta il ricorrente, non riserverebbe alcun commento ad altri passaggi fondamentali della sopracitata conversazione, che dimostrerebbero ulteriormente che HA temeva specificamente le intercettazioni, e non lo strepito causato dalla plateale aggressione di BA, e che il timore era riservato alla propria persona e non alla generalità degli operatori di vigilanza. 2.13. Contesta, inoltre, il ricorrente che il Tribunale, dopo avere dedicato gran parte del proprio sforzo motivazionale ad escludere il contributo concorsuale di HA, dedica alcuni cenni all'esclusione di un evento estorsivo, anche ritenendolo opera del solo BA. In tal modo, il Tribunale avrebbe omesso di analizzare compiutamente le dichiarazioni di BI, analisi che invece aveva costituito una parte fondamentale dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. 2.14. Con riguardo alla posizione di BA, il Tribunale avrebbe travisato il dato probatorio nel commentare le dichiarazioni di MA BI dell’8 ottobre 2025, erroneamente interpretandole come una conferma da parte della persona offesa dell'irrilevanza, ai fini delle decisioni sull'affidamento dei servizi di sicurezza, dell'intimidazione perpetrata nei suoi confronti il 25 maggio 2025. 2.15. Il Tribunale, inoltre, pur avendo riportato le dichiarazioni del 7 ottobre 2025 di LE GO, soggetto molto vicino ad BA, aveva omesso di indicare un passaggio essenziale delle stesse, dal quale poteva evincersi l'immagine intimidatoria di entrambi gli indagati e la personalità violenta di BA. 2.16. Erroneamente, inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto che il contenuto della conversazione tra BA e la compagna FI del 12 luglio 2025 non riguardasse i fatti per i quali si procede, mentre invece entrambi gli interlocutori parlavano dell'aggressione in danno di BI. 6 2.17. Il Tribunale, infine, in maniera illogica, avrebbe stabilito un rapporto di conseguenzialità tra la pretesa mancata prova del concorso di HA e l'insussistenza dell'estorsione, presupponendo che questa non potesse essere stata perpetrata dal solo BA. Con specifico riferimento all’BA, tale conclusione sarebbe fondata su un travisamento del dato probatorio e su una violazione di legge con riferimento all'art. 629 cod. pen., in presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati. 2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto, pur investendo formalmente la motivazione e, quanto all’ultimo motivo, pur denunciando un vizio di violazione di legge con riferimento alla configurabilità del delitto di estorsione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2.1. A fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, è opportuno richiamare i principi in tema di limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato della Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01). Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di 7 motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale in funzione di giudice del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). 2.2. Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Il Tribunale ha spiegato che l'ipotesi del concorso di HA e di BA nell’ipotizzata condotta estorsiva si fonderebbe su una mera ipotesi, ovvero che tutta l'azione fosse stata previamente concordata tra i due indagati e che il primo aveva «mandato avanti» il secondo a minacciare ed a percuotere le persone offese, per poi avvantaggiarsi entrambi dell’affidamento del servizio di sicurezza presso il locale notturno “Bajda”. Al contrario, con motivazione logica e sulla base della rivisitazione analitica di tutto il compendio indiziario, il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali gli atti di indagine fino ad ora esperiti avvalorerebbero l’ipotesi che gli indagati BA e HA abbiano agito per perseguire obiettivi disgiunti e con motivazioni diverse. Quanto alle motivazioni di BA, il Tribunale ha spiegato che egli aveva appreso che BI aveva intermediato con i gestori del locale “Bajda”, US e IA, per l'affidamento della gestione della sicurezza del locale all'agenzia di 8 UC nella stagione estiva del 2025 (quello stesso servizio di sicurezza che BA, nel 2024, aveva fatto ricoprire all'agenzia Viper e che, già da aprile 2025, aveva concordato con il suo capo LE GO che fosse affidato per l'estate 2025 proprio a HA) e, essendosi sentito delegittimato e messo in cattiva luce nei confronti di HA, si era adirato ed aveva, dapprima, aggredito BI e, subito dopo, minacciato ST per telefono. Le condotte minacciose e violente di BA, concretizzatesi nell'aggressione di BI e nella telefonata minatoria nei confronti di ST, e indirettamente di UC, si esaurivano nell'arco temporale di una mezza giornata, non avendo BA più cercato né BI né ST, né tantomeno UC. Successivamente era stato, invece, HA a muoversi autonomamente per portare a sé gli operatori della sicurezza dei locali, tra cui effettivamente coloro che, fino a quel momento, collaboravano con l'agenzia “La Phisique s.r.l.” di UC. Ne conseguiva che era allora possibile la lettura alternativa, prospettata dagli indagati, secondo cui HA ed BA non rappresenterebbero un polo di interessi comune e che le rispettive condotte sarebbero del tutto autonome e disgiunte le une dalle altre, anche per quanto riguarda l'elemento psicologico. Per tutti questi motivi, il Tribunale riteneva che non fosse integrato il requisito della gravità indiziaria in ordine attribuibilità ad BA ed a HA della condotta di concorso nell’ipotizzata estorsione in quanto difetterebbe la dimostrazione, sia pure a livello indiziario, che la mancata attribuzione all'agenzia “Le Phisique s.r.l.” del servizio di vigilanza presso il locale notturno “Bajda” fosse conseguita ad una condotta concorsuale penalmente illecita degli indagati, con ingiusto profitto degli stessi in danno del denunciante UC. Con motivazione assolutamente logica e conforme ai principi di diritto che regolano la materia il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che mancando i gravi indizi in ordine agli elementi costitutivi del reato di estorsione potrebbe ravvisarsi, a carico del solo BA, il reato di minacce gravi ai danni di ST e di UC nonché il reato di percosse ai danni di BI. 2.3. Tanto premesso, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono sul punto dell'accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in 9 sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal giudice di merito. 3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA CA AN EG