Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12053 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
CC. 62602 REPUBBLICA I2053/0 2 IN NOME DEL POPOLOTTALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA rettifica reddito d'impresa (Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1536/99 Dott. Vittorio Glauco EBNER MERONE Rel. ConsigliereDott. Antonio - Consigliere Cron. 29663 Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Dott. Stefano BENINI - Consigliere Consigliere Ud. 11/04/02 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREM O SE N TENZA CAMPIONE CIVILE N. 62602 sul ricorso proposto da: DI MA GA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE IPPOCRATE 92, presso lo studio dell'avvocato GENOVESE ROSALBA, difeso dagli avvocati DI MAMBRO VINCENZO, FRAMONDI DOMENICO, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente avversO la sentenza n. 284/97 1498 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 02/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La sig.ra Di IO GA IA, rappresentato e difeso come in atti, ricorre contro il Ministero del- le Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con controricorso.
1.2. In fatto, la ricorrente, con esercizio di ven- dita di generi alimentari, ha impugnato l'avviso di rettifica del reddito di impresa relativo all'anno 1992, con il quale sono stati recuperati a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati ed altre poste impo- nibili. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto in parte il ricorso riducendo della metà l'ammontare dei ricavi non contabilizzati. Avverso tale decisione hanno proposto appello entrambe le parti e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza og- getto dell'odierno ricorso, ha confermato la decisione di primo grado. 2 1.3. A sostegno del ricorso, la Di IO eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600, in quanto 1'Ufficio avrebbe proceduto alla rettifica sulla base esclusiva di astratti parametri di redditività ricavati dagli studi di settore, "non quindi, da dati di fatto certi acquisiti nel caso di specie”.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare infondato.
2.2. Contrariamente a quanto assume la parte priva- ta, i giudici dell'appello, dopo avere puntualizzato che la "percentuale di ricarico" applicata dalla con- tribuente "è irragionevolmente al di sotto di quella dell'anno d'imposta precedente” (affermazione che non è oggetto di specifica censura), hanno confermato la de- cisione di primo grado proprio perché perché basata su- gli elementi caratterizzanti della vicenda "sub iudi- Infatti, come si legge nella motivazione della ce". sentenza impugnata, l'accertamento operato dall'Ufficio, sulla base degli studi di settore, è sta- to temperato dalla Commissione Tributaria di primo gra- do in considerazione "della reale situazione dell'attività" svolta dalla Di IO.
2.3. La ricorrente tiene a specificare che, comun- ebbe a dichiarare un reddito superiore a quello que, 3 previsto dalla normativa sulla c.d. minimum tax, ma il rilievo attiene al merito e, quindi, è inammissibile in questa sede.
2.4 Conseguentemente, il ricorso deve essere riget- tato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 11 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Vittorio Glauco Ebner) Атоов голо -9 AGO. 2007 Clou A 4