Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11932 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
1 1932/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME LA CORTE SUPLEMA DI CASSAZIONE Oggetto Senterta SEZIONE SECONDA CIVILE PROCESSUALE 8P050 RICORRIBILITĂ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 22946/99 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 29541 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 3180 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Vincenzo COLARUSSO -Consigliere - Dott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. Sole ID RA, elettivamente domiciliato in ROMA per dirity €155 08 AGO.200 presso lo studio dell'avvocato CESARE VIA PO 43, 2 IL CANCELLIERE dall'avvocato GIACOMO IRACIMASSIMO BIANCA, difeso SARERI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ADD ricorrente
contro
AR EL, RI RITA;
- intimate avverso la sentenza n. 36/99 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, emessa il 03/02/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 468 udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo -1- - COLARUSSO;
udito il P.M. Generale Dott. il rigetto. 1 in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo MARINELLI che ha concluso per -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 3.2.1999 la Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando sull'appello proposto da ID ES nei confronti di UR EL e NE Rita avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia del 12.2.1997, annullo la sentenza appellata per difetto di contraddittorio rimettendo le parti innanzi allo stesso Tribunale e dichiarando interamente compensate le spese del giudizio sul presupposto che l'eccezione di difetto del contraddittorio proposta in appello dal ID poteva essere dallo stesso prospettata anche nel giudizio di primo grado. Avverso la predetta sentenza il ID ricorre per cassazione con due motivi illustrati da memoria. Le intimate non svolgono attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.2 c.p.c. e motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia sul presupposto che egli, essendosi tardivamente costituito all'udienza del 12.10.1996, non avrebbe neppure avuto modo di dimostrare che in giudizio doveva essere evocata anche la moglie. In ogni caso, le spese andavano poste a carico delle parti attrici essendo onere delle stesse instaurare il giudizio nei confronti di tutti i soggetti legittimati. Nel secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e mancanza di motivazione su punto decisivo della controversia. Con la sentenza : impugnata la Corte di Appello aveva chiuso il giudizio davanti a sé ed era obbligata a provvedere sulle spese in base al principio della soccombenza che era da ravvisare nella specie a carico delle attrici, essendosi reso necessario il giudizio di appello al solo scopo di far il difetto del contraddittorio irritualmente accertare instaurato. I motivi, per quanto ora detto possono essdere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati sicché il ricorso va respinto. Sebbene riportati nella intestazione dei motivi, non vengono, nel corpo di essi, enunciati dal ricorrente gli asseriti difetti di motivazione vizianti la sentenza impugnata sicché il ricorso deve essere vagliato unicamente per i dedotti profili di violazione di legge. Ed il ricorso è infondato. Va premesso che il giudice di appello il quale, ai sensi dell'art, 354 c.p.c., decida sull'appello rimettendo la causa al giudice di primo grado riconoscendo che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio, chiude definitivamente il processo davanti a sé per cui egli è tenuto a pronunciarsi anche sulle spese. Correttamente, quindi, la Corte nissena ha emesso siffatta pronuncia ritenendo di disporre la compensazione delle spese tra le parti e motivandone le ragioni. Ora è indiscusso che la compensazione delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito che non tenuto a fornire al riguardo specifica motivazione. Nel caso in cui il giudice di merito ritenga di enunciare le ragioni che lo hanno indotto alla decisione, la relativa pronuncia può essere oggetto di censura in sede di legittimità unicamente per violazione di legge o qualora essa si riveli illogica o insanabilmente contraddittoria. Nella specie non è stato violato il principio della soccombenza e la motivazione apposta dal giudice di merito alla pronuncia di compensazione delle spese non presenta vizi logici o contraddizioni, poiché, anzi, rimarca come il ricorrente (anche se costituitosi tardivamente) ben poteva evitare il giudizio di appello segnalando già dal primo grado il difetto di integrità del contraddittorio :notazione che non può essere tacciata di incoerenza 0 28 irragionevolezza. SET 005 Non si fa luogo a condanna alle spese non avendo le intimate 109T 129.11 svolto attività difensiva. 20,66
P.Q.M.
BT OT. 14977 La Corte rigetta il ricorso. 12,00 Così deciso in Roma addi 21 marzo 2002 nella camera di 806T consiglio delle seconda sezione civile della Corte Suprema 1.77 6 1 di Cassazione. Il Consigliere estensore PRESIDENTE веани Улаш IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Agma - 8 AGO. 2002 IL CANCELTERE